In tema di tutela dei minori, i media stanno vivendo una profonda trasformazione tecnologica e normativa, ma esiste ancora un divario critico tra i diversi mezzi di comunicazione. Mentre la televisione opera in un ecosistema consolidato di responsabilità editoriale e monitoraggio costante che la rendono un ambiente sicuro e vigilato, i social media rappresentano ancora un contesto ad alto rischio. L’asimmetria è netta.
Nel sistema TV ogni contenuto è selezionato alla fonte, per proteggere il minore, sulle piattaforme online la tutela è spesso delegata a sistemi di autodichiarazione facilmente aggirabili, esponendo i giovani a pericoli che vanno dal cyberbullismo all’accesso a contenuti inappropriati. L’accesso dei minori ai social media è oggi al centro di un rapido processo di evoluzione normativa a livello internazionale. Le principali piattaforme globali prevedono formalmente un’età minima di 13 anni per l’apertura di un account, soglia derivante in larga parte da standard internazionali in materia di protezione dei dati personali dei minori. Tuttavia, tale limite è prevalentemente basato sull’autodichiarazione dell’utente e non su sistemi di verifica anagrafica robusti. Questa debolezza strutturale ha spinto diversi Stati ad avviare interventi legislativi mirati, volti a fissare soglie legali di accesso e a imporre obblighi di verifica dell’età in capo alle piattaforme. E anche l’Unione EUropea si sta muovendo,
I modelli normativi emergenti per l’online all’estero
Con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, l’Australia ha introdotto uno dei modelli più restrittivi a livello globale. Dal dicembre 2025 è vietato l’uso dei social media ai minori di 16 anni. I social media services sono “age-restricted platforms” obbligate a impedire l’apertura e il mantenimento di account da parte degli under-16, senza possibilità di deroga da parte dei genitori. Il sistema si fonda su un obbligo diretto in capo ai fornitori di servizi digitali, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento. La Francia ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni, subordinando l’operatività delle piattaforme a meccanismi di verifica dell’età. L’entrata in vigore è prevista con un periodo di adeguamento tecnico durante il quale i fornitori dovranno implementare sistemi idonei e disattivare gli account non conformi. Nel Regno Unito il modello è più articolato: ccanto a proposte di divieto per gli under-16, in discussione al parlamento, è già operativo l’Online Safety Act, che non fissa un divieto generalizzato ma introduce obblighi di diligenza rafforzata per le piattaforme. Queste devono valutare e mitigare i rischi per i minori, predisporre misure di verifica dell’età per i contenuti dannosi e adottare sistemi di protezione proporzionati.
In Europa si sta delineando anche una dinamica di coordinamento politico tra Stati membri dell’Unione che hanno avviato o annunciato misure restrittive sull’accesso dei minori ai social media. Francia, Spagna, Grecia, Danimarca, Austria e Portogallo sono stati definiti una “coalizione dei volenterosi digitali”, impegnati a introdurre limiti di età o sistemi rafforzati di consenso genitoriale. La Spagna ha annunciato l’intenzione di vietare l’accesso ai social network ai minori di 16 anni, imponendo alle piattaforme sistemi di verifica effettiva dell’età. Gli altri Paesi della coalizione si stanno muovendo con soglie differenti: per Francia, Grecia e Danimarca l’orientamento è verso i 15 anni, Austria 14 anni, per il Portogallo, l’accesso è subordinato al consenso genitoriale fino ai 16 anni. Questa tendenza mostra una crescente pressione per interventi nazionali, in assenza di una soglia unica europea.
Unione Europea: Digital Services Act e l’APP per la verifica dell’età
Dal punto di vista giuridico, la definizione dell’età minima per l’accesso ai social media resta competenza degli Stati membri, in coerenza con il quadro del GDPR sul consenso digitale dei minori. Gli obblighi in capo alle piattaforme, invece, rientrano nell’ambito armonizzato del Digital Services Act (DSA). L’articolo 28 del DSA impone alle piattaforme di garantire un elevato livello di sicurezza e protezione per i minori, anche attraverso strumenti efficaci di verifica dell’età quando esistano soglie legali nazionali. La Commissione europea sta lavorando allo sviluppo di una applicazione europea per la verifica dell’età, personalizzabile a livello nazionale. Il sistema – in fase di test in 5 Paesi tra cui l’Italia – sfrutta la tecnologia del Digital Identity Wallet (EUDI) per confermare se l’utente è maggiorenne (18+) in modo anonimo, senza rivelare dati personali o tracciare la navigazione. Le piattaforme potranno adottare strumenti alternativi, ma dovranno dimostrarne l’efficacia equivalente. E’ dello scorso luglio la pubblicazione delle Linee guida della Commissione UE per le piattaforme online, corredate da un libretto informativo per le famiglie.
Le policy delle piattaforme: “autoregolazione funzionale”
Parallelamente all’intervento pubblico, le grandi aziende tecnologiche hanno sviluppato sistemi interni di tutela che incidono non tanto sull’accesso in sé, quanto sulle funzionalità disponibili per gli utenti minorenni. Ma si tratta di un livello di regolazione “privata”, spesso più granulare rispetto alla legge, ma non uniforme, non vincolante giuridicamente, e pertanto non sottoponibile e monitoraggio e vigilanza. Tra le misure più diffuse: limitazioni al live streaming; restrizioni alla messaggistica privata; filtri sui contenuti sensibili; account “teen” preconfigurati. Tali misure rappresentano forme di autoregolazione tecnica “funzionale”, spesso adottate per anticipare pressioni normative o reputazionali, ma restano soggette a modifiche unilaterali e non sostituiscono il quadro legale.
Un ulteriore livello di protezione dei minori è costituito dagli strumenti di parental control che operano sull’ambiente tecnologico di accesso redisponendo una tutela a livello di dispositivo e rete. Fra gli strumenti disponibili, i dispositivi e sistemi operativi consentono di:
- filtrare siti e contenuti per categorie;
- limitare il tempo di utilizzo;
- bloccare o autorizzare app e giochi;
- impedire acquisti in-app;
- monitorare in forma aggregata l’attività online.
Tali strumenti sono presenti su smartphone, tablet, computer, smart TV, console e router domestici.
Italia: modello privacy-centrico della tutela dei minori online e sui social
L’Italia non prevede, allo stato attuale, un divieto legale generalizzato di iscrizione ai social sotto una determinata età, come nei modelli australiano o francese. Tuttavia, esiste un insieme di norme su consenso digitale, responsabilità delle piattaforme e strumenti tecnici di protezione che incidono direttamente sull’accesso e sull’uso dei servizi digitali da parte dei minori. Il riferimento principale è il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), come modificato per adeguarsi al GDPR. L’Italia ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 8 del GDPR fissando a 14 anni l’età minima a partire dalla quale un minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione ai servizi della società dell’informazione, categoria che comprende i social network. Sotto i 14 anni, il trattamento dei dati (e quindi l’iscrizione a una piattaforma) richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Questo non è un “divieto di accesso ai social”, ma una condizione giuridica di validità del consenso: in assenza di consenso genitoriale, l’iscrizione del minore è illecita dal punto di vista privacy. L’Autorità di riferimento per l’applicazione/vigilanza di tale norma Garante per la protezione dei dati personali.
Come negli altri Stati UE, anche in Italia si applica direttamente il Digital Services Act (DSA) che impone alle piattaforme di valutare i rischi specifici per i minori; richiede misure adeguate di mitigazione (design sicuro, limitazioni funzionali, protezione della privacy); rende centrali gli strumenti di verifica dell’età, quando esistono soglie legali nazionali. Gli obblighi discendono dal quadro europeo armonizzato, la vigilanza in Italia, per i profili di competenza, coinvolge anche AGCOM (servizi digitali e media). Un tassello importante nel quadro italiano è la Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo, che riconosce specifiche tutele ai minori che sono vittime di abusi online; consente al minore ultraquattordicenne (o ai genitori) di chiedere direttamente al gestore della piattaforma la rimozione di contenuti lesivi; prevede l’intervento del Garante Privacy in caso di mancata risposta. La norma pur non regolando l’accesso ai social, rafforza i diritti dei minori all’interno dell’ambiente digitale.
L’Italia ha introdotto anche obblighi in materia di strumenti tecnici di protezione. Provvedimenti recenti hanno previsto che gli operatori di comunicazioni elettroniche (internet provider) rendano disponibili ai clienti sistemi di parental control gratuiti, attivabili facilmente, per filtrare contenuti non idonei ai minori ( AGCOM delibera n. 9/23/CONS). Si tratta di una tutela a livello di rete e dispositivo, che non incide direttamente sull’età di accesso ai social, ma rafforza la protezione tecnica dell’ambiente digitale domestico. Ma il parental control rappresenta una misura complementare, basata sulla corresponsabilità tra operatori, famiglie e utenti. In Italia, la tutela tecnica dei minori è stata rafforzata anche attraverso obblighi specifici in materia di parental control.
Dal 1° febbraio 2026 è operativo anche nei confronti dei gestori stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea l’obbligo di verifica dell’età per l’accesso a contenuti pornografici online (si v.comunicato stampa AGCOM). La misura deriva dall’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. Decreto Caivano, convertito dalla legge 159/2023), ed è stata attuata dall’AGCOM con la delibera n. 96/25/CONS, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. La disciplina impone ai gestori di siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici di adottare sistemi di age verification conformi a criteri di proporzionalità, minimizzazione dei dati personali, sicurezza e affidabilità. Dopo una prima fase applicativa già avviata per i soggetti stabiliti in Italia o fuori dall’Unione, dal febbraio 2026 gli obblighi si estendono anche ai fornitori con sede in altri Stati membri che rendono accessibili tali contenuti sul territorio italiano. AGCOM ha avviato le attività di vigilanza e, in caso di inadempienza, può diffidare il gestore a conformarsi entro un termine breve; in mancanza di adeguamento può disporre l’oscuramento del servizio fino alla regolarizzazione e avviare procedimenti sanzionatori. Questa disciplina rappresenta uno dei primi esempi in Italia di obbligo generalizzato di verifica dell’età per l’accesso a specifiche categorie di contenuti online e costituisce un precedente rilevante nel più ampio dibattito sull’estensione di meccanismi analoghi ad altri servizi digitali.
Nel dibattito pubblico e parlamentare italiano sono infine emerse proposte per alzare l’età minima per l’accesso autonomo ai social e introdurre sistemi nazionali di verifica dell’età più stringenti. Tuttavia, al momento non esiste una legge italiana che vieti in modo diretto l’uso dei social sotto una certa età, oltre al meccanismo del consenso privacy a 14 anni. L’Italia si colloca quindi in un modello “privacy-centrico”, in cui la soglia dei 14 anni opera come criterio giuridico di validità del consenso, mentre la protezione dei minori è rafforzata attraverso DSA, diritto alla rimozione dei contenuti lesivi e strumenti tecnici di parental control, più che tramite un divieto anagrafico diretto di accesso ai social.
La tutela dei minori nei media: un sistema consolidato.
A differenza del contesto digitale, il settore radiotelevisivo opera da tempo all’interno di un quadro normativo stabile. In Italia il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici disciplina il divieto di contenuti gravemente nocivi, limitazioni orarie, regole stringenti sulla pubblicità rivolta ai minori. A livello di autoregolamentazione il Codice TV e Minori (in seguito Media e Minori) introduce fasce orarie protette, standard più restrittivi nelle ore di maggiore ascolto dei minori, responsabilità editoriale rafforzata. La vigilanza è affidata ad AGCOM e CORECOM, in un sistema che integra regolazione pubblica e autoregolazione. Il sistema di protezione si è consolidato e affinato negli anni, i mezzi sono ambienti sicuri e vigilati per il minore.
In conclusione, il quadro complessivo sembra evidenziare una convergenza progressiva tra il modello di tutela dei media e quello delle piattaforme digitali. Mentre radio e televisione sono da tempo soggette a regole puntuali su contenuti, orari e pubblicità, i social media stanno entrando solo ora in una fase di regolazione strutturata. Permangono tuttavia asimmetrie significative: nei media la responsabilità editoriale è diretta e chiaramente identificabile; nelle piattaforme digitali la tutela passa attraverso una combinazione policy aziendali e strumenti tecnici. Tali asimmetrie, che si aggiungono ad altre che sbilanciano il sistema digitale a favore delle grandi piattaforme online – si riflettono negli oneri derivanti dagli obblighi, dall’implementazione, la vigilanza, e le sanzioni. Oneri introiettati in decenni di pratica che rendono il sistema dei media un ambiente sicuro che garantisce una effettiva tutela dei minori e degli investitori pubblicitari.
L’esperienza maturata dal settore radiotelevisivo in materia di tutela dei minori può rappresentare un riferimento importante per l’elaborazione di standard di protezione condivisi ed efficaci anche per le piattaforme.
“L’attenzione alla tutela dei minori è sempre stata al centro dell’attività delle emittenti radiotelevisive italiane, fin dalle origini della configurazione in mercato e industria e in associazioni di categoria. È infatti FRT, l’Associazione nata dalla fusione di diverse associazioni di emittenti locali con la neonata emittenza commerciale nazionale, che, nel 1993 promuove l’adozione del Codice di regolamentazione convenzionale TV e Minori – al momento della sottoscrizione il codice rappresentava l’unico del suo genere in Europa – e la creazione di un Comitato di attuazione con diversi portatori di interesse.
Nel 2002, le emittenti televisive nazionali e locali definiscono le regole di autodisciplina contenute nel Codice di autoregolamentazione TV e Minori, volte a garantir loro, accanto a un opportuno livello di tutela da trasmissioni nocive o non idonee, l’adeguata disponibilità di programmi a loro specificamente rivolti. Confindustria Radio Televisioni fa parte del “Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori”, cui è affidata l’applicazione del Codice, che con la legge 112/04 è stato legificato e poi trasfuso nel d.lgs. 177/2005 TUSMAR (ora TUSMA).
L’Associazione, prendendo il testimone dalle esperienze precedenti, oltre a ribadire con il proprio presidio l’importanza della autoregolamentazione nel settore radiotelevisivo e la sua funzione di best practice, evidenzia con sempre maggiore forza, che i rischi principali per lo sviluppo psico-fisico dei minori provengono ormai dal web: è quindi tempo di procedere ad un allargamento dei principi del Codice anche agli operatori OTT.”
Tratto dal volume “100/70/10. Un secolo di storie” p. 54, edito da Confindustria Radio Televisioni in occasione del decennale dell’Associazione


