Dal 2 agosto operativi gli obblighi di trasparenza e i poteri di controllo dell’Ufficio europeo per l’IA, il 4 agosto il governo ha chiuso il quadro italiano. Gli italiani nei ruoli chiave.
Il 2 agosto 2026 l’AI Act è entrato nella fase di applicazione, ma con un calendario diverso da quello annunciato per due anni. A cambiarlo è stato il Digital Omnibus sull’IA, il regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio ed entrato in vigore il 27 (v. articolo del 28 luglio).
Due precisazioni: 1) le sanzioni non nascono ora, il capo sanzionatorio è applicabile dal 2 agosto 2025, con la sola eccezione delle multe ai fornitori di modelli per finalità generali, che scattano adesso: quello che si aggiunge non è la sanzione ma l’apparato che la rende esigibile, fatto di poteri di controllo e di canali di reclamo; 2) l’Omnibus non ha cancellato la data generale del 2 agosto 2026, ha modificato alcune eccezioni dell’articolo 113, rinviando soprattutto le norme sui sistemi ad alto rischio.
Sono scattati gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 — sistemi interattivi riconoscibili, deepfake etichettati, contenuti generati dotati di marcature rilevabili automaticamente — e i poteri di enforcement dell’Ufficio per l’IA sui modelli per finalità generali. Slitta invece la parte più pesante: il considerando 40 dell’Omnibus motiva il rinvio con il ritardo nella disponibilità di norme armonizzate e nella costituzione delle autorità nazionali. Le nuove date sono il 2 dicembre 2027 per l’alto rischio dell’Allegato III e il 2 agosto 2028 per l’IA integrata nei prodotti dell’Allegato I; il calendario completo è nell’articolo copra citato.
In direzione opposta, l’Omnibus allarga l’elenco delle pratiche vietate. Dal 2 dicembre 2026 l’articolo 5 vieta i sistemi che generano o manipolano materiale intimo non consensuale, le cosiddette “app di nudificazione”, e materiale di abuso sessuale su minori. Entrambe le condotte erano già penalmente rilevanti in Europa: la novità è che ora è vietato il sistema, non solo l’atto, con la fascia sanzionatoria più alta del regolamento. E per i fornitori il divieto scatta anche quando quel risultato è “ragionevolmente prevedibile e riproducibile” in assenza di misure tecniche adeguate: l’onere si sposta sull’architettura del modello, non sull’intenzione di chi lo usa. Alla stessa data si chiude il periodo transitorio di quattro mesi concesso per la marcatura dei sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto: un rinvio breve, non un’esenzione, per gli strumenti già in uso nelle redazioni e nelle produzioni.
Sul fronte della trasparenza il grosso del lavoro passa dal codice di buone prassi, che a fine luglio contava circa 190 organizzazioni firmatarie. Cinque sono italiane tra i fornitori; una dozzina tra i deployer, ma nessuna viene dal settore radiotelevisivo, contrariamente da altri Paesi. Attenzione però al valore della firma: i codici di buone pratiche (art. 50.7) hanno effetti giuridici limitati e non conferiscono una presunzione di conformità. Aderire semplifica il dialogo con le autorità e alleggerisce l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle proprie misure.

L’architettura di vigilanza è a due livelli, e l’Italia la presidia da entrambi i lati. L’Ufficio europeo per l’IA, che non è un’agenzia separata ma una struttura interna alla DG CNECT, è guidata dall’italiana Lucilla Sioli, funzionaria della Commissione dal 1997. Dal 2 agosto dispone dei poteri di un’autorità di vigilanza del mercato: indagini d’ufficio o su reclamo, richieste di informazioni, ispezioni, sanzioni pecuniarie e penalità di mora. L’articolo 75, riscritto dall’Omnibus, gli attribuisce una competenza esclusiva su due categorie: i sistemi costruiti su un modello per finalità generali, quando modello e sistema vengono dallo stesso fornitore o da fornitori che fanno parte della stessa impresa (formula allargata affinché la separazione societaria interna a un gruppo non sposti la vigilanza); e i sistemi che costituiscono, o sono integrati in, piattaforme e motori di ricerca designati dal Digital Services Act, per la portata di quelle piattaforme e i danni complessi e considerevoli che possono causare alla società (considerando 32). Tutti gli altri sistemi restano alle autorità nazionali, insieme ad alcune eccezioni all’esclusiva che riportano a livello nazionale i settori già coperti da una vigilanza specifica (si veda oltre).

Il supporto tecnico arriva dal panel scientifico di sessanta esperti indipendenti, che conta tre italiani, il massimo consentito per nazionalità: Walter Quattrociocchi della Sapienza, Lorenzo Pacchiardi (Cambridge) e Alessandro Abate (Oxford), quest’ultimo nominato anche Lead Scientific Adviser dell’Ufficio.
Sul versante nazionale la legge 132/2025 aveva già distribuito i ruoli; i due decreti legislativi che li traducono in poteri, sanzioni e spazi di sperimentazione normativa hanno ricevuto il via libera definitivo dal Consiglio dei ministri del 4 agosto, con due mesi di margine sulla scadenza della delega. L’impianto conferma le scelte anticipate a giugno: AgID autorità di notifica, ACN autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con l’Unione oltre agli organismi per la vigilanza in ambito finanziario e il Garante per la Privacy.
Sul regime sanzionatorio la scelta è prudente: massimali inferiori a quelli europei e misure non pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività. Soprattutto, una clausola condiziona l’entrata in vigore delle sanzioni a quella dei corrispondenti obblighi e divieti: il calendario italiano segue quello europeo, rinvii compresi. Resta l’ultimo miglio: emanazione, registrazione della Corte dei conti, pubblicazione in Gazzetta, provvedimenti operativi.
Nel frattempo l’Ufficio per l’IA ha aperto tre canali di segnalazione riservati: per cittadini e imprese, per i whistleblower interni ai fornitori e per gli sviluppatori a valle.
Fonti principali: regolamento (UE) 2026/1744 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026); Commissione europea, comunicati del 31 luglio e del 2 agosto 2026 ed elenco dei firmatari del codice aggiornato al 3 agosto 2026; legge 23 settembre 2025, n. 132; Consiglio dei ministri n. 177 del 10 giugno 2026 e n. 185 del 4 agosto 2026.

