La Corte di Giustizia UE dà ragione agli editori: Meta deve pagare un equo compenso per i contenuti giornalistici

Corte di Giustizia UE

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La Corte indica che i diritti degli editori sono esclusivi e di natura preventiva; richiede la condivisione dei dati necessari per calcolare il valore economico dell’utilizzo; riconosce i poteri di Agcom in materia. Il regolamento italiano apripista per logica e contenuti in UE.

Con sentenza del 12 maggio 2026, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una pronuncia destinata a fare storia nei rapporti tra piattaforme digitali e mondo dell’editoria. Nella causa C-797/23, che vedeva contrapposti Meta Platforms Ireland e l’AGCOM — con l’intervento di FIEG, SIAE e Gedi Gruppo Editoriale — i giudici di Lussemburgo hanno confermato la piena legittimità del meccanismo italiano di equa remunerazione previsto dall’articolo 43-bis della legge sul diritto d’autore, attuativo dell’articolo 15 della Direttiva europea 2019/790.

Una vittoria per il giornalismo e per il pluralismo dell’informazione. Al cuore della decisione c’è un principio di grande rilievo: i diritti riconosciuti agli editori di pubblicazioni giornalistiche non sono semplici diritti a un compenso, ma veri e propri diritti esclusivi di natura preventiva. Qualsiasi utilizzo online di contenuti giornalistici da parte di piattaforme come Facebook richiede il previo consenso dell’editore, il quale può liberamente decidere se concedere tale autorizzazione, a quali condizioni economiche, o persino rifiutarla. Gli editori possono anche scegliere di concedere l’utilizzo gratuitamente, ma nessuna piattaforma può appropriarsi dei loro contenuti senza accordo. Questa impostazione riflette una precisa scelta di valore: garantire la sostenibilità economica dell’editoria e, con essa, la sopravvivenza di un’informazione libera, plurale e di qualità, valori espressamente richiamati dagli articoli 11 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Gli obblighi per le piattaforme e il ruolo dell’AGCOM. Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata agli obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali e ai poteri dell’Autorità garante. La Corte ha ritenuto pienamente conformi al diritto europeo le disposizioni italiane che obbligano le piattaforme a sedersi al tavolo delle trattative con gli editori, a non penalizzare la visibilità dei loro contenuti durante le negoziazioni, e a fornire i dati necessari per calcolare il valore economico dell’utilizzo. Su quest’ultimo punto i giudici sottolineano che solo le piattaforme dispongono di tali informazioni, rendendo strutturalmente debole la posizione degli editori in assenza di obblighi trasparenti di disclosure. Cruciale è poi il riconoscimento dei poteri dell’AGCOM: l’Autorità può definire i criteri di calcolo dell’equo compenso, determinarne l’importo in caso di mancato accordo tra le parti e irrogare sanzioni amministrative — fino all’1% del fatturato — in caso di inadempimento degli obblighi informativi. La Corte ha respinto l’argomento di Meta secondo cui tali poteri violerebbero la libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta, ritenendo le misure proporzionate e giustificate dall’interesse generale.

Infografica tratta da: La Repubblica “Meta deve pagare gli editori. la Corte dà ragione ad Agcom” di Aldo Fontanarosa

Un precedente che guarda anche all’intelligenza artificiale. La sentenza arriva in un momento particolarmente denso per il settore. Solo pochi giorni fa Confindustria Radio Televisioni raccontava come le piattaforme di ricerca generativa di Google stiano modificando in profondità il rapporto tra utenti e fonti editoriali, trattenendo il valore dell’informazione all’interno dei propri sistemi senza remunerare adeguatamente chi quei contenuti li produce — un fronte su cui AGCOM ha già aperto una segnalazione a livello europeo invocando il Digital Services Act (leggi qui). La pronuncia di oggi non copre direttamente l’IA generativa — che pone questioni giuridiche in parte diverse, legate non alla riproduzione di articoli ma al loro “consumo” per generare risposte autonome — ma rafforza in modo significativo due elementi chiave di quella partita: la legittimità di un’autorità nazionale come l’AGCOM a intervenire con poteri regolatori e sanzionatori nei rapporti tra piattaforme ed editori; e il principio che il valore economico prodotto dall’informazione giornalistica non può essere catturato unilateralmente dai grandi operatori digitali.

Lasorella: “Passaggio importantissimo a tutela del pluralismo dell’industria editoriale e dei valori costituzionali”. L’Autorità ha commentato la sentenza con un breve comunicato, si riporta dal testo: “Secondo la Corte, la normativa italiana è compatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui non solo prevede che gli editori abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, ma impone anche alle piattaforme, che utilizzano o intendono utilizzare tali pubblicazioni, l’obbligo di trattative con gli editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione degli editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo di una equa remunerazione. Tali obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, e dell’intero mondo della comunicazione, compresi i giornalisti, appaiono giustificati per i giudici europei perché consentono di realizzare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa e il diritto di proprietà intellettuale, nonché di preservare il pluralismo dei media”. “La sentenza, che interviene in un momento particolarmente significativo per il futuro dell’editoria” – ha dichiarato Giacomo Lasorella, Presidente di Agcom – “segna un passaggio importantissimo a tutela del pluralismo dell’industria editoriale e dei valori costituzionali“. 

Il messaggio della Corte di Lussemburgo è inequivocabile: il lavoro giornalistico ha un valore riconosciuto dal diritto europeo, e ignorarlo non è più un’opzione.

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