Con l’ordinanza n. 6648/2020 depositata nei giorni scorsi, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento già assunto con la precedente ordinanza (n. 4631/2020) e ha respinto la richiesta di sospensiva degli effetti della sentenza del TAR del Lazio n. 2804/2020, che ha ritenuto infondato nel merito il ricorso proposto da una emittente televisiva locale avverso il regolamento contributi alle emittenti locali di cui al D.P.R. n. 146/2017. I Giudici di Palazzo Spada hanno in particolare rilevato, “nei limiti della sommaria cognizione cautelare”, che la sentenza di primo grado “appare correttamente motivata sia in ragione dell’assenza in fatto di un pregiudizio in capo alla attuale appellante sia in merito della infondatezza delle ulteriori doglianze”
Contro il ricorso si è costituita, tra gli altri, l’Associazione TV Locali di Confindustria Radio Televisioni unitamente ad un pool” di emittenti ad essa associate. Si tratta di un ulteriore importante risultato a difesa del regolamento. Un regolamento che ha fissato regole certe per l’assegnazione delle risorse, attraverso una selezione dei beneficiari che consente di premiare le aziende più meritevoli e qualificate dal punto di vista economico e tecnico.