L’erogazione dei contributi del fondo per il pluralismo guadagna un altro tassello di certezza, dopo che il TAR Lazio, con la sentenza N. 16336/2025 del 17 settembre scorso, si è pronunciato in favore della legittimità delle graduatorie 2019, dei criteri adottati (dipendenti, indice di ascolto, costi) e della relativa “pesatura”.
Si tratta di un esito per certi versi atteso dopo che con la sentenza n. 44/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento al DPR 146/17, ossia al regolamento che disciplina l’ammissione e l’assegnazione di contributi alle emittenti radiotelevisive locali.
La Consulta ha escluso che le norme esaminate collidessero con l’articolo 77 della Costituzione, ritenendole invece conformi ai contenuti originari dei decreti-legge di riferimento.
In particolare, è stato ritenuto “legificato” (ossia, portato al rango di norma primaria) il cosiddetto scalino preferenziale – in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime cento in graduatoria e per il restante 5% a quelle collocatesi in posizione successiva; esso, è stato chiarito dai Giudici, non viola i princìpi del pluralismo informativo e della concorrenza.
Sul punto, i giudici costituzionali hanno rilevato che l’intero “ecosistema” dell’informazione è radicalmente mutato, risultando ora caratterizzato, a qualsiasi livello (locale, nazionale e globale), sia dall’eliminazione delle barriere di ordine tecnico alla moltiplicazione dei produttori e distributori di informazione sia dalla diminuzione dei costi economici inerenti a tali attività, e che la quantità di informazioni e di differenti punti di vista disponibili si è accresciuta enormemente anche grazie ad internet. L’attuale sfida dell’informazione, dunque, non riguarda tanto l’ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima, rispetto alla quale fondamentale è il ruolo dei giornalisti. Partendo da queste premesse, la Corte ha quindi affermato che il contestato meccanismo dello scalino preferenziale è volto a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali, puntando, non irragionevolmente, al miglioramento della qualità dell’informazione e all’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato (cfr. sentenza 44/2025).
In tale contesto, la questione è dunque tornata al giudice amministrativo, originariamente adito da un’emittente che ha lamentato la presunta illegittimità del sistema, e ha impugnato il provvedimento che ha determinato la graduatoria per il 2019, lamentando che il regolamento di cui al citato DPR 146/17 fosse contrario ai principi perseguiti dalle leggi istitutive a causa de: il peso ritenuto risibile dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello attribuito ai dati di ascolto (30%); i criteri di valutazione dell’ascolto Auditel fissati retroattivamente e con previsione di punteggio zero per le emittenti che ne fossero sprovviste; i metodi di rilevazione dei dati Auditel; nonché, infine, la fissazione della maggiorazione del 15% del punteggio (art. 6, co. 4) per le emittenti ubicate nelle regioni in Obiettivo convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’intero ricorso è stato però respinto.
Il fatto che, come detto, la graduatoria sia espressione di criteri conformi a una norma primaria, esclude, secondo il TAR Lazio, che il giudice amministrativo possa sindacarli.
Pertanto, il Regolamento che ha disciplinato i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi destinati al settore radiotelevisivo è stato oggetto di conferma da parte del TAR.
Le sue disposizioni garantiscono del resto un’efficace allocazione delle risorse, in conformità con le finalità stabilite dalla legge, per sostenere l’industria radiotelevisiva locale, promuovendo la qualità e la pluralità dell’informazione.
Il sistema di riparto, che si fonda su parametri oggettivi e misurabili, e le modalità di erogazione assicurano il corretto flusso delle risorse secondo un criterio meritocratico.
Ciò è confermato dagli stessi Giudici del TAR, secondo i quali il conferimento del valore e della forza di legge alle norme regolamentari risponde anche alla volontà del legislatore, chiaramente desumibile dai lavori preparatori, di “sbloccare” i fondi per le emittenti televisive, facendo assurgere al livello legislativo i «criteri meritocratici» posti dalla fonte regolamentare per la concessione dei contributi.
Pertanto, il quadro normativo e regolamentare relativo alla gestione dei contributi per il settore radiotelevisivo è ora completamente attuato e operativo, con tutte le misure di garanzia necessarie per assicurare la corretta destinazione delle risorse pubbliche.


