Legge sull’intelligenza artificiale, i commenti di CRTV

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 25 settembre , la legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), che entrerà in vigore il 10 ottobre prossimo. Tutela dei dati personali e del copyright, intelligenza artificiale e lavoro, reato penale di deepfake sono fra gli aspetti di particolare interesse per il settore radiotelevisivo. Di seguito una navigazione dei principali commenti di Confindustria Radio Televisioni al testo approvato*.

Norme generali. In apertura segnaliamo l’apprezzamento della definizione di dato – “qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva” (art. 2, comma 1, lett. b) – dalla quale si evince l’attenzione del legislatore a non escludere da questo concetto centrale alcun fenomeno del mondo digitale, compresi quelli che impattano il settore radiotelevisivo. Si apprezza anche la previsione che l’IA non dovrà recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione (art. 4). Nel testo pubblicato manca tuttavia la disposizione, presente nelle bozze precedenti, di un obbligo di identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti con l’IA, importante elemento di trasparenza.

Per quanto riguarda la Tutela dei dati personali (Art. 4), il testo è migliorato rispetto a precedenti versioni, grazie al rinvio esplicito alle norme del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy). Nello stesso art. 4 è condivisibile, nonché auspicabile, la previsione che l’IA non dovrà recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione. In tale articolo poi, oltre alla richiesta che le informazioni e comunicazioni relative al trattamento dei dati per usi IA siano rese con linguaggio chiaro e semplice, si disciplina l’accesso dei minori ai sistemi di IA, accesso che prevede il consenso dei responsabili per il minore fino a 14 anni. Più in generale, si rileva come il consenso al trattamento dei dati personali, per essere giuridicamente rilevante — o meglio, informato, libero e consapevole — dovrebbe comprendere anche la trasparenza dell’algoritmo.

Lavoro e IA. Non si può che accogliere con favore quanto previsto nel testo della legge in relazione al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla dignità e all’accrescimento della qualità delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone, in conformità al diritto dell’Unione europea. L’art. 11 della legge contiene in proposito principi indiscutibili, quali il diritto all’informazione e alla non discriminazione. A fronte di una sempre maggiore sostituzione delle attività umane con l’intelligenza artificiale, occorre tuttavia ribadire una dignità lavoristica che mantenga un paradigma accettabile di subordinazione e controllo del lavoratore sulla macchina. Appare importante inoltre garantire la tutela del lavoro creativo, la formazione delle nuove professionalità e un intervento umano significativo sia per le decisioni che riguardano i lavoratori, sia per il risultato delle prestazioni degli stessi.

Tutela del copyright (art. 25). La disposizione in esame, nel novellare la legge sul diritto d’autore, ha confermato la possibilità per i sistemi di implementazione dell’IA di poter utilizzare contenuti di terzi salvo espresso dissenso (opt out). Tale soluzione non è soddisfacente a fronte della pervasività dei sistemi di IA che raccolgono con grande facilità contenuti protetti dal diritto d’autore senza sufficiente trasparenza. In particolare, sarebbe opportuno chiarire che l’utilizzo di contenuti tutelati dal diritto d’autore per “allenare” i sistemi di Ai tramite web scraping, è di per sé un uso non autorizzato e che necessita il pagamento di un compenso. Questo tanto più se si pensa alla finalità direttamente e indirettamente commerciale perseguita, la quale esclude il ricorso all’eccezione del text and data mining prevista per la ricerca; e richiama le norme europee che postulano che l’utilizzo dell’opera protetta non deve essere in contrasto con lo sfruttamento normale della stessa, né arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell’autore. Va riaffermato, in definitiva, che il web scraping non corrisponde a una libera utilizzazione e che i dati raccolti non possono essere riusati in modo tale da porsi in concorrenza con l’opera originale.

Fake news (art. 26). Il tema delle fake news e il ruolo in esse ricoperto dall’intelligenza artificiale è importante e urgente e pertanto CRTV accoglie con favore la previsione di misure penali volte a reprimere tale fenomeno. Preoccupa tuttavia la genericità della norma che, con specifico riferimento al concetto della “genuinità”, introduce una discrezionalità del giudice contraria al principio di tassatività della disposizione penale.


*Tratto dal documento di dettaglio prodotto dall’ufficio Normativa e Regolamentare di Confindustria Radio Televisioni per gli Associati.

Si v. anche il comunicato di Antonio Marano, presidente di Confindustria Radio Televisioni, al riguardo


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