Il DSA è “adeguato agli obiettivi”

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A 3 anni dall’entrata in vigore e 18 mesi dalla piena applicabilità la Commissione promuove i criteri di designazione dei vari intermediari, le soglie previste, nonché l’interazione con le norme settoriali esistenti. In una comunicazione al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, appena pubblicata, dichiara che il regolamento è coerente con gli obiettivi e con il dinamismo dell’ambiente digitale, promuove la normativa asimmetrica e l’approccio graduato adottati nei confronti dei grandi intermediari online (art. 33 DSA), l’armonizzazione orizzontale; segnala l’esistenza di specifiche sovrapposizioni che dovranno essere coordinate. La valutazione era prevista dallo stesso DSA, all’art. 91.1.

Nello specifico la Legge dei Servizi digitali (DSA) è promossa sotto il profilo dei criteri di designazione adottati per le piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) e i motori di ricerca (VLOSE), inclusa la soglia di 45 milioni di utenti attivi mensili medi, poiché idonei e adattabili al dinamismo dell’ambiente digitale. La relazione indica di aver valutato anche le interazioni tra il DSA e ben 54 altri  atti giuridici, in settori che vanno dalla protezione dei dati e la privacy, all’audiovisivo, i media e la proprietà intellettuale –  di nostro diretto interesse – alla politica dei consumatori, la sicurezza dei prodotti e la democrazia, la sicurezza e la giustizia. Indica di aver tenuto conto del feedback ricevuto da diversi interlocutori, quali organizzazioni della società civile, coordinatori dei servizi digitali e altre autorità nazionali competenti, nonché piattaforme online e motori di ricerca, inclusi VLOP e VLOSE, a seguito di 3 indagini avviate dalla Commissione. Secondo il rapporto, il DSA interagisce e integra altri atti giuridici, fornendo una solida base per la legislazione settoriale, grazie al suo effetto orizzontale e pienamente armonizzato. Specifiche disposizioni, soprattutto in tema di obblighi di progettazione e di trasparenza, quali ad es. i termini e delle condizioni e dei parametri di classificazione dei sistemi di raccomandazione è obbligatoria nel DSA previste anche in diversi altri strumenti (fra gli altri. P2B e comunicazione politica);o la trasparenza degli obblighi di reporting; obblighi di moderazione dei contenuti, quali ad esempio i meccanismi di gestione dei reclami e ricorso degli utenti e i sistemi di notice and action (SMAV, copyright, P2B…).

Il comunicato recita che "il rapporto costituisce uno degli esercizi di mappatura giuridica più completi del diritto dell'UE in materia di piattaforme digitali e servizi di intermediazione online e rappresenta uno strumento prezioso per orientarsi nell'acquis digitale". Aggiungendo che si tratta della " prima di diverse relazioni che la DSA richiede entro il 2027, valutando sia l'impatto del Regolamento sullo sviluppo e la crescita economica delle piccole e medie imprese, sia la sua efficacia complessiva dopo la sua entrata in vigore".

La comunicazione, politica, si apre rivendicando DSA e DMA come "i due pilastri del codice digitale dell'UE, un
quadro completo che disciplina i servizi digitali che operano nel mercato interno europeo. Mentre il DMA garantisce equità e contendibilità nei mercati digitali, il DSA definisce un quadro orizzontale e globale per garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") siano debitamente tutelati
". Nelle conclusioni, la Commissione indica di "impegnarsi a tenere conto dei risultati della presente relazione nella sua prossima valutazione (fitness check) dell'acquis digitale per identificare e valutare attentamente i potenziali settori in cui è possibile eliminare livelli ridondanti di processo o amministrazione senza compromettere gli obiettivi strategici. Nello specifico di "impegnarsi a tenere conto dei risultati della presente relazione nell'annunciata revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMSD) e del prossimo Digital Fairness Act, nonché nelle revisioni e valutazioni di altre normative applicabili in questo settore". Nonchè a prestare particolare attenzione alle esigenze e alle sfide specifiche delle piccole e medie imprese nel conformarsi all'acquis digitale. Il rapporto sarà infine preso in considerazione per la valutazione del DSA ai sensi dell'articolo 91.2 del DSA (valutazione dell'efficacia complessiva) che sarà condotta entro il 17 novembre 2027.

Il corposo rapporto, dopo la disamina ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (soglia, processo per la designazione delle piattaforme online di grandissime dimensioni (VLOP) e dei motori di ricerca online di grandissime dimensioni (VLOSE), compreso l'ambito dei fornitori di servizi di intermediazione coperti dagli obblighi ad essi applicabili, procede con l'analisi puntuale di tutte le sovrapposizioni all'interno del 54 atti giuridici della UE analizzati.

Comunicazione (COM(2025) 708 final) e Rapporto (SWD(2025) 368 final) sono scaricabili a questo link.

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