TAR Lazio: Google comunichi il fatturato prodotto in Italia

google

Condividi l'articolo

Accolta la tesi AGCOM sostenuta da CRTV. Registriamo un’importante vittoria del sistema radiotelevisivo sul tema delle disparità, da noi sempre denunciate, tra OTT e media tradizionali: il TAR Lazio, con sentenza del 14/02/2018, n. 1739, ha rigettato il ricorso di Google Ireland e Italia contro la delibera AGCOM che impone l’obbligo di comunicare la c.d. informativa economica di sistema (IES) anche alle concessionarie di pubblicità attive sul web, e alle società che abbiano sede all’estero.

La delibera impugnata è la n. 397/13/CONS, avverso la quale hanno proposto ricorso Google Ireland Limited e Google Italy s.r.l. I rami irlandese e italiano del colosso di Mountain View hanno impostato il loro ricorso, sostanzialmente, sul seguente argomento: Google Ireland si limiterebbe a sottoscrivere in Italia i contratti di Google con gli inserzionisti pubblicitari, senza operare nel settore audiovisivo o in quello editoriale, e Google Italia svolgerebbe attività di consulenza a favore di altre società del gruppo Google; pertanto, nessuna delle due rientrerebbe tra gli operatori dei settori dell’editoria e della radiodiffusione sonora e televisiva (unici obbligati, a detta di Google, a comunicare l’IES). A tale motivo principale se ne aggiungevano altri. Sinteticamente: Google Ireland non sarebbe soggetta al TUSMAR in quanto società di diritto irlandese, il mercato della pubblicità non sarebbe rilevante per il pluralismo, la delibera violerebbe la libera circolazione dei servizi.
Nel giudizio interveniva anche Confindustria Radio Televisioni, a sostegno della legittimità della delibera, e chiedendo il rigetto del ricorso. Osservava, tra l’altro, l’Associazione che è legittimo per qualsiasi Autorità nazionale di vigilanza chiedere al prestatore di servizi stabilito all’estero dati economici sulla propria attività. Inoltre, ha sottolineato come appaia indubbia la connessione, su un piano più generale, dell’attività di Google con le problematiche del pluralismo informativo. Pertanto, anche attribuendo a Google stessa un mero ruolo di “intermediario” nell’informazione, tale ruolo appare estremamente importante e cruciale nell’ambito dei complessi processi che caratterizzano la circolazione delle idee e delle opinioni nello spazio pubblico.
I Giudici, nel punto nodale della motivazione che ha disatteso le tesi di Google, hanno affermato che “la ridefinizione dei soggetti obbligati a comunicare la IES ha un chiaro fondamento normativo, rispondendo, più in generale, ad una necessaria esigenza di interpretazione adeguatrice e finalistica delle norme”.
Bene ha fatto dunque l’AGCOM, secondo la sentenza, a interpretare estensivamente le norme sulla IES (segnatamente, l’art. 43 del TUSMAR), ricomprendendovi le imprese concessionarie di pubblicità in rete (fenomeno scarsamente diffuso quando le norme in parola furono emanate, ma ora di proporzioni più che significative).
Nemmeno il fatto che una delle ricorrenti abbia sede all’estero rileva: la sentenza precisa infatti che il richiamo all’art. 1 bis del TUSMAR, il quale nel definire l’ambito di applicazione del testo unico fa riferimento ad operatori “stabiliti” in Italia, non osta all’estensione alla ricorrente dell’obbligo di comunicazione, atteso che lo stesso art. 1, comma 28, della legge n. 650/1996 non prevedeva alcuna esclusione per operatori non aventi la sede legale in Italia. La diversa opzione ermeneutica proposta in ricorso, sempre secondo i Giudici, “si presterebbe a comportamenti elusivi, tali da rendere impossibile la specifica attività dell’Autorità in materia di tutela del pluralismo”.
Non possiamo che accogliere con favore la pronuncia, e sperare che essa segni un progresso nell’ottica del raggiungimento del level playing field tra operatori radiotelevisivi e OTT.

 

 

Articoli correlati

DSA
Digital Services Act (DSA)

Il DSA è “adeguato agli obiettivi”

A 3 anni dall’entrata in vigore e 18 mesi dalla piena applicabilità la Commissione promuove i criteri di designazione dei vari intermediari, le soglie previste,

AGCom-Logo
AGCOM

Prominence, Agcom pubblica le linee guida SIG

E’ stata pubblicata la delibera 2025/25/CONS relativa alla revisione delle linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse