Non cambia l’orientamento del TAR Lazio sull’erogazione dei contributi del fondo per il pluralismo. Dopo la sentenza N. 16336/2025 del 17 settembre scorso (vedi news), di cui abbiamo dato conto, il Giudice amministrativo si è pronunciato nuovamente, con la sentenza 17284 del 8 ottobre 2025, ancora confermando la legittimità delle graduatorie 2019, dei criteri adottati (dipendenti, indice di ascolto, costi) e della relativa “pesatura”.
Fondamentali si sono rivelati i principi stabiliti dalla sentenza n. 44/2025 la Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento al DPR 146/17, ossia del regolamento che disciplina l’ammissione e assegnazione di contributi alle emittenti radiotelevisive locali, ormai da ritenere, secondo la Consulta, legificato.
La Corte Costituzionale ha operato una conferma “a largo spettro” dei sistema dei contributi alle emittenti, stabilendo che il pluralismo dell’informazione passa necessariamente attraverso la tutela e la promozione della qualità della comunicazione, e non tanto, invece, attraverso il mero sostentamento delle (già numerose) emittenti; è quindi costituzionalmente legittima la previsione dello scalino preferenziale, e più in generale, tutto l’impianto del D.P.R., divenuto fonte primaria in forza delle disposizioni censurate avanti alla stessa, e proprio volto a “tutelare il nuovo volto del pluralismo dell’informazione”.
Non è dunque solo una valutazione tecnica di conformità alla Costituzione, ma una complessiva “promozione” della ragionevolezza e giustezza del sistema.
Del resto, anche prima che si pronunciasse il Giudice delle Leggi, il Consiglio di Stato aveva stabilito che l’adozione del criterio dell’indice di ascolto risulta ragionevole, in quanto coerente con l’esigenza di selezionare operatori che, investendo effettivamente nella propria attività di impresa, svolgono un’attività economicamente sostenibile, in quanto idonea a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (predicato del carattere imprenditoriale dell’attività svolta). Il criterio in esame, infine, consente anche di misurare il gradimento della programmazione dell’emittente presso il pubblico, misurando i contatti ottenuti da ciascun programma, senza contare che Auditel adotta un modello organizzativo idoneo a garantire la correttezza e la trasparenza delle rilevazioni, tale da escludere dubbi di parzialità (Consiglio di Stato, sentenza 7878/2022).
Il quadro di legittimità del sistema delineato dal D.P.R. è talmente chiaro che il T.A.R. ha potuto limitarsi a una completa disamina dei precedenti per poter rigettare il ricorso proposto da un’emittente che aveva impugnato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2019.