ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
30/01/1999Decreto leggeTV. Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo. (Decreto Legge n. 15)G.U. n. 24 del 30/01/1999
FonteMateria
Presidente della RepubblicaNormativa generale sul sistema radiotelevisivo
Descrizione
Entrata in vigore del decreto: 30-1-1999 Le modifiche apportate in sede di conversione (artt. 1, 2 e 3) entrano in vigore il: 1/4/1999. 1 - Legge di conversione, con modificazioni,  29 marzo 1999,  n. 78 (in G.U.  31/3/1999  n. 75). 2 -Errata-corrige in G.U. 9/4/1999, n. 82 (relativa agli artt. 2 e 3). 3 - Il D.lgs.  31 luglio 2005, n. 177 (S.O. n. 150 alla G.U. n. 208 del 7/9/2005), ha disposto (con l'art. 54) la modifica degli artt. 2 e 3. L'ultima   modificazione  precedente  la  data  di  consultazione è indicata tra i segni ((  .. )). DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1999, n. 15 Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento diposizioni dominanti nel settore radiotelevisivo. Art. 1.(1) Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini 1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'arti colo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare. (( 3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ))(( per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, ))(( continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati ))(( con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali ))(( e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva ))(( immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, ))(( comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi ))(( gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste ))(( in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di ))(( intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi ))(( degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ))(( successive modificazioni. )) (( 3-ter. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ))(( ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione ))(( dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale ))(( e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla ))(( reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi ))(( dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle ))(( frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro ))(( il 30 novembre 2000. )) Art. 2.(1) (2) (3) Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo 1. Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto(( divieto )) a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma etito1o, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma (( o )) stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1,comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249. 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge31 luglio 1997, n. 249. Art. 3.(1) (2) (3) Interventi urgenti a sostegno 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 1-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva89/5 52/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, possono presentare domanda di concessione, a condizione che si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione. 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 3-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5-ter. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5-quater. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5-quinquies. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5- sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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