Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 ))
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 3.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
AGGIORNAMENTO (15)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Art. 5.
(Collegamenti di telecomunicazione)
1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire,
utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge
14 aprile 1975, n. 103.
Art. 6.
(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
11. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
Art. 7.
(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)
1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il
comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale;
regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
6. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 8
Disposizioni sulla pubblicità
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
2-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
7.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
9-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
9-ter. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
9-quater. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
11. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
12. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
14. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
15. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 1992, N. 483.
Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto,
una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
(2)(3)
16. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
17. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
18. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 4 luglio 1991, n. 439 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che " Al fine di determinare quale sia l'"attività principale" di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve
farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di imprese nell'ambito del
territorio nazionale." Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di
chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle
dovute a cause tecniche."
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AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15
della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 13 e 15 del presente articolo si
applicano a partire dal 1 luglio 1993.
Art. 9.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 2000, N. 150 ))
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 13.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 14
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650 ))
Art. 15.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo II
Norme per la Radiodiffusione Privata Art. 16
(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata
anche per l'installazione dei relativi impianti. 2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole
emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione
sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché' gli altri elementi previsti dal
regolamento di cui all'articolo 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia
nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e
religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti
predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra
le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.(8) 6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
8.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
9. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
10. Le società' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. 2.11. La concessione non può' essere rilasciata a società che non
abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non può' essere rilasciata ad enti pubblici, anche
economici, a società' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro
che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e
integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può' essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta
anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società' di capitali, si ha riguardo alle persone
degli amministratori. Per le altre società' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
16. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
17. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
18. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
19. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
20. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; b) per rinuncia del concessionario; c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel
caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua; d) per dichiarazione di fallimento. 22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla
presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che " Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento."
Art. 17.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). Art. 18.
(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))>.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle
poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.
Art. 19.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 20.
(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro
ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. (5) 2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno
di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. 3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di
trasmissione dei programmi stessi. 6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere,
quotidianamente, telegiornali o giornali radio.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto con l'art. 5, comma 1-bis) che " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e
20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra
le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali."
Art. 21.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 22.
(Canoni e tasse)
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella
allegata. 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.
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AGGIORNAMENTO (9)
IL d.l. 27 agosto 1993, n. 323 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto che" in sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio
delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi del presente articolo 22". Il DM 18 febbraio 1994 ha disposto l'aumento
to dei canoni del 16,9% a decorrere dal 1° agosto 1993. Il DM 7 maggio 1997 ha aumentato i canoni del 13,5% a decorrere dal 1° agosto 1996.
Art. 23
(Misure di sostegno della radiodiffusione)
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito
imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". 2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la
testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. (17)
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla
percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di
decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".
Art. 24.
(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità )
1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove
richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità' anche per tre reti radiofoniche della
concessionaria stessa.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo III
NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 25.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 206 ))
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1998, N. 122))
Art. 27.
(Norme sul canone di abbonamento)
1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente
la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Art. 28.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO
Art. 29.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
TITOLO IV
SANZIONI
Art. 30.
(Disposizioni penali)
1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della
trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale. 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di
esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la
pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato,
si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il
titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma
2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. 7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è
sostituito dal seguente: "Art. 195. - (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni). 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza
aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di
utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli
apparecchi".
Art. 31.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 32.
(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di
telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. (4) 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione
della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di
cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n.
110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di
navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di
cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni
dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o
segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri. --------------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto: (con l'art. 1, comma 1) che " Al fine di consentire
l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993".
- (con l'art. 1, comma 2) che "il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione
in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in
codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. " - (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui al comma 1 è
prorogato fino al 30 novembre, 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di
piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si
applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. ".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti
autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui
all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della
domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994."
Art. 33
(Norme per i soggetti autorizzati)
1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14, ai
commi 6 e 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge,
reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. 2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal
comma 16 dell'articolo 15); 9 ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal
settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in
ambito nazionale nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero
emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 , la percentuale di cui al primo periodo del comma 7
dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello
del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di
diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime. 4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta
giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dimissione forzata
ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 483, ha disposto (con l'art.4 , comma 1) che " Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33
della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 1 ottobre 1994. "
Art. 34
(Disposizioni transitorie)
1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è
redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentita l'apposita commissione nominata dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce,
a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora
gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Il suddetto titolo
preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa
qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della società. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere
assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora dello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire
dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n.807,
convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge. 5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere
rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione. 6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le
concessionario di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36. (4) 7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidente
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante
per la radiodiffusione e l'editoria. E' esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " Fino al 30 novembre 1993 è, altresi', prorogato il termine di
novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990. "
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle
concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3
dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle
concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che
eserciscano una sola rete."
Art. 35
(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)
1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il
Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme alla presente legge.
Art. 36
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché le
competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.
Art. 37.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 38
(Equiparazione per la ripetizione
dei canali esteri)
1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile
1975, n. 103.
Art. 39
(Attuazione di direttiva)
1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
Art. 40
(Disposizioni transitorie
a favore della radiodiffusione sonora)
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 41
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992,
si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
ALLEGATO
(articolo 22)
Numero Indicatore degli Ammontare Modo di d'ordine atti soggetti della tassa pagamento a tassa 128 Concessione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale:
1) di programmi televisivi
- tassa di rilascio o di
rinnovo................ 3.000.000 ordinario
- tassa annuale (/).... 1.500.000 ordinario
2) di programmi radiofonici:
- tassa di rilascio o di
rinnovo................ 500.000 ordinario
- tassa annuale (/).... 250.000 ordinario
129 Concessione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
la diffusione via etere su
tutto il territorio nazionale:
1) di programmi televisivi
- tassa di rilascio o di
rinnovo............... 10.000.000 ordinario
- tassa annuale (/)... 5.000.000 ordinario
2) di programmi radiofonici
- tassa di rilascio o di
rinnovo............... 2.000.000 ordinario
- tassa annuale (/)... 1.000.000 ordinario
130 Autorizzazione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
oggetto la trasmissione di
programmi televisivi in
contemporanea:
- tassa di rilascio o di
rinnovo.................. 4.000.000 ordinario
- tassa annuale (/)...... 2.000.000 ordinario
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
In allegato il testo vigente al 18.12.2020 |