ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
06/08/1990LeggeDisciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Legge n.223/90 (testo vigente). Legge Mammì.G.U. n. 185 del 09/08/1990 (suppl. ord. n. 53)
FonteMateria
Legge dello StatoNormativa generale sul sistema radiotelevisivo
Descrizione
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. TITOLO I DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 )) NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 3. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 4 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) AGGIORNAMENTO (15) Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. Art. 5. (Collegamenti di telecomunicazione) 1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Art. 6. (Garante per la radiodiffusione e l'editoria) 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 11. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 12. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). Art. 7. (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi) 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica. 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo. 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 6. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Art. 8 Disposizioni sulla pubblicità 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 2-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 7.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9-ter. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9-quater. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 11. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 12. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 14. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 15. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 OTTOBRE 1992, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 1992, N. 483. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. (2)(3) 16. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 17. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 18. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 4 luglio 1991, n. 439 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che " Al fine di determinare quale sia l'"attività principale" di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di imprese nell'ambito del territorio nazionale." Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche." ------------------- AGGIORNAMENTO (3a) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223." -------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 383, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 13 e 15 del presente articolo si applicano a partire dal 1 luglio 1993. Art. 9. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 2000, N. 150 )) Art. 10 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 11 (( ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 )) Art. 12 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 13. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 14 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650 )) Art. 15. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo II Norme per la Radiodiffusione Privata Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata) 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti. 2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.(8) 6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 8.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 9. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 10. Le società' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. 2.11. La concessione non può' essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non può' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può' essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 16. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 17. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 18. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 19. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 20. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue: a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; b) per rinuncia del concessionario; c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua; d) per dichiarazione di fallimento. 22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione. 23. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). ---------------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che " Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento." Art. 17. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). Art. 18. (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari) 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))>. 4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità. Art. 19. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 20. (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari) 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. (5) 2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. 3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. 6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio. ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto con l'art. 5, comma 1-bis) che " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali." Art. 21. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 22. (Canoni e tasse) 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata. 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento. ------------------- AGGIORNAMENTO (9) IL d.l. 27 agosto 1993, n. 323 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto che" in sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi del presente articolo 22". Il DM 18 febbraio 1994 ha disposto l'aumento to dei canoni del 16,9% a decorrere dal 1° agosto 1993. Il DM 7 maggio 1997 ha aumentato i canoni del 13,5% a decorrere dal 1° agosto 1996. Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione) 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". 2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. (17) ------------- AGGIORNAMENTO (17) La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta". ------------- AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti". Art. 24. (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità ) 1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari. 2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo III NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO Art. 25. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 206 )) Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1998, N. 122)) Art. 27. (Norme sul canone di abbonamento) 1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora. Art. 28. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) TITOLO III DIFFUSIONE VIA CAVO Art. 29. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) TITOLO IV SANZIONI Art. 30. (Disposizioni penali) 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale. 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa. 6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. 7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente: "Art. 195. - (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni). 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi". Art. 31. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 32. (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio) 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4) 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri. -------------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto: (con l'art. 1, comma 1) che " Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993". - (con l'art. 1, comma 2) che "il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. " - (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre, 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. ". ------------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994." Art. 33
                  (Norme per i soggetti autorizzati) 
  1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo  13,  anche  se  non  finalizzate  all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14, ai
commi 6 e 8 a 15  dell'articolo  15;  al  comma  3  dell'articolo  20 nonché le connesse disposizioni sanzioni di cui agli articoli  30  e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora
e  televisiva  in  ambito  rispettivamente  nazionale  e  locale,  si applicano ai soggetti di cui  all'articolo  32  i  quali  eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge,
reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. 2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal
comma 16 dell'articolo 15); 9 ai commi 7 e 15  dell'articolo  15;  ai commi 1, 2, 4,  5  e  6  dell'articolo  20;  all'articolo  31, hanno efficacia a decorrere  dal  trecentosessantacinquesimo  giorno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge; per  i  concessionari privati esercenti  attività  di  radiodiffusione  sonora  in  ambito nazionale   e   locale    hanno    efficacia    a    decorrere    dal
settecentotrentesimo giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge: a tal fine  le  norme  riferentisi  ai  concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in
ambito nazionale nazionale e locale si applicano ai soggetti  di  cui all'articolo 32 i quali  eserciscano  rispettivamente  alla  data  di entrata in  vigore  della  presente  legge,  reti  nazionali,  ovvero
emittenti e reti locali, così come definite ai sensi  del  comma  11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al  31  dicembre 1992  ,  la  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  del  comma   7
dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali  ulteriori contratti  di  cui  al  medesimo  periodo  possono  riguardare  anche emittenti televisive locali. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente   legge   le disposizioni  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,  si  applicano  a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo  a  quello
del  rilascio   della   concessione   e   comunque   non   oltre   il settecentotrentesimo giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge. Trascorso tale termine la concessione  è revocata  di
diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare  della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime. 4. I soggetti i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, abbiano già  conseguito  una  posizione  vietata  ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati  ad  adempiere  al disposto di detto comma entro il termine massimo di  settecentotrenta
giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la  disattivazione degli impianti  televisivi  ovvero,  qualora  la  concentrazione  sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dimissione  forzata
ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività  esercite da società controllate o collegate ai soggetti di  cui  al  presente comma. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 483, ha disposto (con l'art.4 , comma 1)  che " Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2  dell'articolo  33
della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato  fino  al  1  ottobre 1994. " 
                              Art. 34 
                      (Disposizioni transitorie) 
  1. Il primo piano di assegnazione viene  definito  sulla  base  del piano nazionale di ripartizione  delle  radiofrequenze  vigente  alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti  censiti
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre  1984,  n.  807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio  1985,  n.  10, costituiscono elementi per la definizione del  piano  stesso  che  è
redatto entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della  presente   legge   dal   Ministero   delle   poste   e   delle telecomunicazioni  sentita  l'apposita   commissione   nominata   dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  che  può avvalersi della collaborazione di enti,  società ed  esperti  scelti  con  le modalità ed alle condizioni previste  dall'articolo  380  del  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3. 2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente  della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione  delle
radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle telecomunicazioni  31  gennaio  1983,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  47  del  17  febbraio  1983,  e successive modificazioni ed integrazioni.    3. In sede di prima applicazione della presente legge  costituisce,
a parità di condizioni, titolo preferenziale per il  rilascio  della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio  di  impianti  per  la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora
gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino  le  condizioni  di cui allo stesso articolo  32  e  ferma  restando  l'applicazione  dei criteri di cui al comma 17  dell'articolo  16.  Il  suddetto  titolo
preferenziale  comporta  che  i  trasferimenti  di  cui  al  comma   1 dell'articolo  13  determinano  la  decadenza  della  concessione  se effettuati entro quattro anni dal rilascio della  concessione  stessa
qualora la vendita di azioni o di quote determini  il  passaggio  del controllo della società. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo  19,  possono   essere
assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva  ad un medesimo soggetto per un  solo  bacino  di  utenza  qualora  dello stesso bacino esercisca e abbia  esercito  continuamente,  a  partire
dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985,  n.  10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la  comunicazione di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  6  dicembre  1984  n.807,
convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985,  e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della  presente legge.  5. Le concessioni previste  nella  presente  legge  possono  essere
rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.   6. Il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  in  sede  di prima applicazione della presente legge, è tenuto  a  rilasciare  le
concessionario di cui al presente articolo  non  oltre  novanta  giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36. (4)   7. In sede di prima applicazione della presente legge i  Presidente
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato  per un triennio il Garante dell'attuazione della legge  sull'editoria  in carica alla data di entrata in vigore della  presente  legge  Garante
per la radiodiffusione  e  l'editoria.  E'  esclusa  la  facoltà  di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6. 
    
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 407 convertito con modificazioni  dalla  legge 17 dicembre 1992, n. 482 ha disposto (con l'art.  1,  comma  4) che " Fino al 30 novembre 1993 è, altresi', prorogato il termine  di
novanta giorni previsto dall'articolo 34,  comma  6,  della  predetta legge n. 223 del 1990. "
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con  modificazioni  dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con l'art. 6,  comma  1)  che "Durante il  periodo  di  tre  anni  decorrente  dal  rilascio  delle
concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà  di  intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3
dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223,  i  trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima  legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio  delle
concessioni, i trasferimenti di impianti o di  rami  di  azienda  fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi  e  i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto,  che
eserciscano una sola rete." 
                               Art. 35 
          (Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia) 
  1.   Le   disposizioni   intese    a    disciplinare    l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione  d'Italia  sono  adottate  dal Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme alla presente legge. 
                               Art. 36 
                     (Regolamento di attuazione) 
  1. Il regolamento di attuazione è  emanato  entro  novanta  giorni dall'approvazione  del  piano  di  assegnazione   con   decreto   del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle  poste,  delle telecomunicazioni  e  dell'automazione  e  il  Garante,  nonché   le
competenti Commissioni parlamentari, che esprimono  il  parere  entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. 
                              Art. 37. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                               Art. 38 
                  (Equiparazione per la ripetizione 
                          dei canali esteri) 
  1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge,  ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i  titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38  della  legge  14  aprile
1975, n. 103. 
                              Art. 39 
                      (Attuazione di direttiva) 
  1. Con la presente legge è  data  attuazione  alla  direttiva  del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). 
                             Art. 40 
                      (Disposizioni transitorie 
                a favore della radiodiffusione sonora) 
  1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e  le provvidenze previste, per la  radiodiffusione  sonora,  dal  comma  1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
                               Art. 41 
                       (Copertura finanziaria) 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere  dall'anno  1992,
si provvede mediante  utilizzo  di  una  corrispondente  quota  delle maggiori entrate previste dall'articolo 22. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge munita di sigillo  dello  Stato,  sarà inserita nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di  farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addì 6 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                   MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
                             ALLEGATO 
                                                        (articolo 22) 
 Numero Indicatore degli Ammontare Modo di d'ordine atti soggetti della tassa pagamento a tassa 128 Concessione del Ministero delle poste e delle 
 telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale: 
           1) di programmi televisivi 
             - tassa di rilascio o di 
              rinnovo................ 3.000.000 ordinario 
              - tassa annuale (/).... 1.500.000 ordinario 
           2) di programmi radiofonici: 
             - tassa di rilascio o di 
             rinnovo................ 500.000 ordinario 
             - tassa annuale (/).... 250.000 ordinario 
 129 Concessione del Ministero 
           delle poste e delle 
           telecomunicazioni avente per 
           la diffusione via etere su 
           tutto il territorio nazionale: 
           1) di programmi televisivi 
             - tassa di rilascio o di 
             rinnovo............... 10.000.000 ordinario 
             - tassa annuale (/)... 5.000.000 ordinario 
           2) di programmi radiofonici 
             - tassa di rilascio o di 
             rinnovo............... 2.000.000 ordinario 
             - tassa annuale (/)... 1.000.000 ordinario 
 130 Autorizzazione del Ministero 
           delle poste e delle 
           telecomunicazioni avente per 
           oggetto la trasmissione di 
           programmi televisivi in 
           contemporanea: 
           - tassa di rilascio o di 
           rinnovo.................. 4.000.000 ordinario 
           - tassa annuale (/)...... 2.000.000 ordinario 
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. 

In allegato il testo vigente al 18.12.2020
Allegati
Mammì.doc