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Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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DataAttoTitoloG.U.
12/08/2016LeggeDelega al Governo per il recepimento delle Direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea. Legge di Delegazione Europea 2015. (Art. 20)GU Serie Generale n. 204 del 1-9-2016
FonteMateria
Parlamento ItalianoArgomenti vari
Descrizione
Delega al Governo per il recepimento delle Direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea. Legge di Delegazione Europea 2015. Art. 20 Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse; b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi; c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo; e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti; f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere; g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili; h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE; i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili; l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti; m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta; n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma. Note all'art. 20: La direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84. Il testo dell'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., così recita: «Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore). 1. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono". 2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.». La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O. Allegato B (Articolo 1, comma 1) 1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016); 2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016); 3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018); 4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017); 5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016); 6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017); 7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017); 8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017); 9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).
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