ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
29/09/2015LeggeDisposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. G.U. SERIE GENERALE 03-08-2015, 178
FonteMateria
Parlamento ItalianoNormativa Europea
Descrizione
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea (Legge Europea 2014).  - Estratto art. 5. Entrata in vigore del provvedimento: 18.08.2015

Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei  fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura  di  infrazione n. 2013/4020  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) all'articolo 34: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la copertura dei  costi  amministrativi  sostenuti  per  le attività  di  competenza  del  Ministero,  la  misura  dei   diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10»;  2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi  complessivamente sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione, di vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della  legge  23 dicembre 2005, n.  266,  in  proporzione  ai  ricavi  maturati  dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o  della concessione di diritti d'uso.  2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero  dell'economia  e delle  finanze,  e  l'Autorità  pubblicano   annualmente   i   costi amministrativi sostenuti per  le  attività  di  cui  al  comma  1  e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra  l'importo totale dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono  apportate opportune rettifiche»;  b) all'allegato n. 10: 1) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:  «1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al  comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di  autorizzazione generale per l'installazione e la  fornitura  di  reti  pubbliche  di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale  per  l'offerta  del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati  mediante  apparecchiature  terminali  o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di  un  contributo  annuo,  compreso   l'anno   dal   quale   decorre l'autorizzazione  generale.  Tale  contributo,  che  per   gli   anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  anche  nel  caso  di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre  dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:  a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:  1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;  2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;    3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a  1  milione  di abitanti: 32.000 euro;    4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;  5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a  utenti; finali in numero pari o inferiore  a  50.000:  500  euro  ogni  mille; utenti. Il numero degli utenti è calcolato  sul  quantitativo  delle linee attivate a ciascun utente finale;  nel caso di fornitura di servizio  telefonico  accessibile  al pubblico:  1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;    2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;    3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a  1  milione  di abitanti: 12.500 euro;  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;    5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a  utenti finali in numero pari o inferiore  a  50.000:  300  euro  ogni  mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato  sul  quantitativo  delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;      c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni  mobili  e personali, salvo il caso in cui il contributo sia  stato  determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:    1) per le imprese che erogano il servizio a  un  numero  di  utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;  2) per le imprese che erogano il servizio ad un  numero  di  utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;    d) nel caso di fornitura, anche  congiuntamente,  di  servizi  di rete o di comunicazione elettronica via satellite:    1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;    2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;    3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;    2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:    «Art.  1-bis  (Diritti  amministrativi  in  materia  di  tecnologia digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare  la  copertura  degli oneri di cui  all'articolo  34,  comma  1,  del  Codice,  le  imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di  operatore  di rete televisiva in  tecnologia  digitale  terrestre  sono  tenute  al pagamento  annuo,  compreso  l'anno  a  partire  dal  quale   decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato  sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a  quello  del  conseguimento dell'autorizzazione deve  essere  versato  entro  il  31  gennaio  di ciascun anno, anche nel caso di  rinuncia  qualora  inviata  in  data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente,  è determinato  nei seguenti importi nel caso di fornitura di  reti  televisive  digitali terrestri:  a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;  b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a  50  milioni di abitanti: 25.000 euro;  c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a  30  milioni di abitanti: 18.000 euro;  d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;  e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni  di abitanti: 3.000 euro;  f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a  1  milione  di abitanti: 600 euro;  g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;  3) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:  «Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività  di operatore di rete televisiva in  tecnologia  digitale  terrestre  per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti  in  ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore  pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; c) euro 8 per ogni MHz nella  gamma  di  frequenza  tra  un  valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;  d) euro 16 per ogni MHz nella gamma  di  frequenza  inferiore  a  6 GHz».  Note all'art. 5:  Il   testo   dell'articolo   34   del   codice    delle comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  citato   decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come  modificato  dalla presente legge, così recita:              "Art.  34  (Diritti  amministrativi) 1.  Oltre  ai contributi di cui all'articolo 35, possono  essere  imposti alle  imprese  che  forniscono  reti  o  servizi  ai  sensi dell'autorizzazione  generale  o  alle  quali  sono   stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti  per la gestione, il controllo e l'applicazione  del  regime  di autorizzazione  generale,  dei  diritti  di  uso  e   degli obblighi specifici di cui all'articolo  28,  comma  2,  ivi compresi  i  costi  di  cooperazione   internazionale, di armonizzazione  e  di  standardizzazione,  di  analisi   di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni  e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione  del  diritto  derivato  e   delle   decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni  in  materia di accesso e  interconnessione.  I  diritti  amministrativi sono imposti alle singole imprese  in  modo  proporzionato obiettivo   e   trasparente   che   minimizzi    i    costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi  sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al  comma  1  è  individuata nell'allegato n. 10.  2-bis.  Per  la  copertura  dei  costi   amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio  delle  funzioni         di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle controversie  e  sanzionatorie   attribuite   dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma  1,  la  misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  proporzione  ai  ricavi maturati   dalle   imprese    nelle    attività    oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.  2-ter. Il  Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle  finanze,  e  l'Autorità  pubblicano annualmente  i  costi  amministrativi  sostenuti   per   le attività di cui al comma 1  e  l'importo  complessivo  dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi  2  e 2-bis. In base  alle  eventuali  differenze  tra  l'importo totale  dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono apportate opportune rettifiche."  Il testo dell'articolo 1 dell'Allegato  10  del  codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, già citato  nelle  note all'articolo 3, come modificato dalla presente legge, così recita:   "Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) - Determinazione dei diritti   amministrativi   e   dei   contributi   di   cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice  Art. 1. Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura  degli  oneri  di cui al comma 1 dell'articolo  34  del  Codice,  le  imprese titolari di autorizzazione generale per  l'installazione  e la fornitura di reti pubbliche di  comunicazioni,  comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le  imprese titolari  di  autorizzazione  generale  per  l'offerta  del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di   quello   offerto   in   luoghi   presidiati   mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute  al  pagamento  di  un  contributo annuo, compreso l'anno dal quale  decorre  l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli  anni  successivi  a quello del conseguimento  dell'autorizzazione  deve  essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia  qualora  inviata  in  data  successiva  al  31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei  seguenti importi: a)  nel  caso  di  fornitura  di  reti  pubbliche  di comunicazioni: 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;  2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;  3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;  4) su un territorio avente  fino  a  200.000  abitanti: 17.000 euro;  5)   per   le   imprese   che   erogano   il   servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o  inferiore a 50.000: 500 euro  ogni  mille  utenti.  Il  numero  degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;  b) nel  caso  di  fornitura  di  servizio  telefonico accessibile al pubblico: 1) sull'intero territorio nazionale:75.500 euro;  2) su un territorio avente più di 1 milione e  fino  a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;  3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti:12.500 euro;  4) su un territorio avente  fino  a  200.000  abitanti: 6.400 euro;  5)   per   le   imprese   che   erogano   il   servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o  inferiore a 50.000: 300 euro  ogni  mille  utenti.  Il  numero  degli utenti è  calcolato  sul  quantitativo  delle  risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;  c)  nel   caso   di   fornitura   del   servizio   di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in  cui  il contributo  sia  stato  determinato  in  una  procedura  di selezione competitiva o comparativa: 1) per le imprese che erogano il servizio a  un  numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni  mille utenti; 2) per le imprese che erogano il servizio ad un  numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;   d) nel caso di fornitura,  anche  congiuntamente,  di servizi  di  rete  o  di  comunicazione   elettronica   via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;  2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;  3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. 2. Le imprese titolari  di  un'autorizzazione  generale per l'offerta  al  pubblico  di  servizi  di  comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma  1, sono tenute al pagamento  annuo,  compreso  l'anno  in  cui l'autorizzazione generale  decorre,  di  un  contributo  di 600,00 euro  per  ciascuna  sede  in  cui  sono  installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.  3.  A  fini  della  determinazione  del  numero   delle stazioni componenti una rete VSAT  non  si  considerano  le stazioni trasportabili destinate a sostituire  le  stazioni fisse in situazioni di emergenza.  4. Al fine di consentire l'effettuazione dei  controlli amministrativi e  le  verifiche  tecniche,  i  titolari  di autorizzazioni generali  sono  tenuti,  sulla  base  di  un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al  personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi  ed  ai  siti oggetto del controllo.".
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