MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODECRETO 23 gennaio 2012
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244», convertito dalla legge n. 121 del 14 Luglio 2008, con
particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le
funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al
Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto
legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine
ultimo per il passaggio al digitale il 2012;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il
«Testo Unico della radiotelevisione» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante «Nuovo
regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale»
Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto l'art. 8-novies, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n. 101,
il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di
dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura
regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione
delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Visto l'art. 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 e
successive modificazioni e integrazioni recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2011), il quale dispone che con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,
in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di
media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8,
per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara
stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro,
finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali
alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Le risorse di cui
sopra che residuino successivamente all'erogazione delle citate
misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate,
per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente
dovuti.
Visto l'art. 1, comma 61 della citata legge 13 dicembre 2010, n.
220 e successive modificazioni e integrazioni secondo cui
"l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, e' incrementata di 45 milioni di euro per
l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente
articolo, nonche' di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2012 e 2013.";
Visto il combinato disposto dei commi 13 e 13 ter dell'art. 1,
della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive
modificazioni e integrazioni in base al quale il Ministro
dell'economia e delle finanze ha provveduto alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di
ciascun Ministero.
Considerato che in base alle suddette previsioni di cui alla citata
legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e
integrazioni l'importo complessivo disponibile per l'attribuzione
delle menzionate misure economiche di natura compensativa ammonta ad
€ 174.684.709;
Visto l'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante
«Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci
tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione
dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti
del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008,
e successive modificazioni, con cui e' stato definito il calendario
nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali
interessate e delle rispettive scadenze;
Ritenuto che le suddette misure economiche di natura compensativa
sono riconosciute esclusivamente nell'ambito delle regioni gia'
digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre
2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni in cui vi e'
un effettivo numero di frequenze da liberare, in quanto le stesse
costituiscono un ristoro finanziario per i costi sostenuti dalle
emittenti locali per effettuare la transizione al digitale;
Ritenuto che nella presente procedura hanno un titolo preferenziale
i titolari di diritti d'uso provvisorio delle frequenze della banda
790 - 862 MHz, in quanto il rilascio di porzioni di spettro
corrispondenti alla suddetta banda attua immediatamente lo scopo
normativamente previsto della liberazione delle citate frequenze
senza ricorrere all'adozione di atti successivi e eventuali di nuove
assegnazioni di diritti d'uso, evitando le conseguenti modifiche del
quadro generale delle frequenze e le difficolta' da parte dei
cittadini nell'affrontare la fase di nuova assegnazione;
Ritenuto che lo stanziamento eventualmente non assegnato a titolo
di misura compensativa, nel caso in cui non si raggiunga in una o
piu' regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, e'
destinato all'erogazione di indennizzi dovuti nelle regioni gia'
digitalizzate alla data del 1 gennaio 2011 ai soggetti che in esito
alle procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
sono risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie, con
conseguente revoca di diritti d'uso provvisori di frequenze, in
quanto costituisce un ristoro dei costi sostenuti nel corso della
digitalizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre
2011 recante «Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze» con cui il Sen. Prof. Mario
Monti e' stato nominato Ministro dell'Economia e delle Finanze e il
decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante
«Nomina dei Ministri» con cui il dottor Corrado Passera e' stato
nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
Decreta:
Art. 1
Misure economiche di natura compensativa
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n.
220 e successive modificazioni e integrazioni la somma di euro
174.684.709, come determinata dal combinato disposto dell'art. 1,
comma 9, 13, 13-ter e 61 della suddetta legge, e' destinata
all'attribuzione di misure economiche di natura compensativa
finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali
alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz.
2. L'importo di cui al comma 1 viene ripartito, per ogni regione
indicata nella Tabella A di cui al seguente comma 3 e gia'
digitalizzata alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre
2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione
alla popolazione della singola regione e all'effettivo numero di
frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d'uso di frequenze in
tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette
regioni in coincidenza con il passaggio al digitale, delle esigenze
di coordinamento internazionale e degli accordi procedimentali.
L'importo cosi' determinato per ogni regione viene ripartito per ogni
frequenza, equivalente nell'ambito di ciascuna regione, da liberare.
L'importo per ogni frequenza di ciascuna regione, indicato nella
Tabella B di cui al seguente comma 3, costituisce la misura
compensativa per ogni frequenza di ambito regionale rilasciata, da
attribuire secondo la procedura disciplinata nel seguente art. 2.
3. La Tabella A allegata, contenente l'individuazione delle regioni
interessate dalla presente procedura e la suddetta ripartizione, e la
Tabella B allegata, contenente l'individuazione dei singoli importi
per ogni frequenza di ciascuna regione, costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche
compensative
1. I soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione
radiotelevisiva in ambito locale - cui sia stato attribuito in
qualita' di operatore di rete il diritto d'uso di frequenze in
tecnica digitale nelle aree indicate nella citata Tabella A e gia'
digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni - a seguito
del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d'uso,
possono partecipare alla procedura di attribuzione di una misura
economica di natura compensativa, di cui al comma 2 e seguenti, se:
a) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito
regionale la cui frequenza assegnata in via provvisoria possa essere
utilizzata sull'arco di copertura dell'intera regione.
b) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito
pluriprovinciale, provinciale o limitati all'area di servizio di
singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedano il
volontario rilascio di una medesima frequenza, assegnata in via
provvisoria, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia
equivalente all'arco di copertura dell'intera regione.
2. I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), presentano
domanda nelle forme e con le modalita' di cui al seguente art. 4.
3. Il Ministero procede a verificare la domanda e la documentazione
allegata nella sua completezza e conformita' rispetto a quanto
previsto dall'art. 4 del presente decreto. Qualora la domanda o la
documentazione non risulti completa ovvero non conforme a quanto
previsto, il partecipante sara' escluso dalla presente procedura. I
provvedimenti motivati di esclusione saranno comunicati dal Ministero
ai partecipanti esclusi.
4. Al termine della verifica di cui al comma 3 si procedera' alla
redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente
ordine di priorita':
1. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano
frequenze comprese tra il canale 61 e il canale 69;
2. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che liberano
frequenze diverse da quelle comprese tra il canale 61 e il canale 69;
5. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in
numero pari o non superiore alle frequenze da liberare, indicate
nella Tabella B, viene riconosciuta la misura compensativa ai
richiedenti per le frequenze corrispondenti. Per le regioni per le
quali vengano presentate domande valide in numero superiore alle
frequenze da liberare, indicate nella Tabella B, viene riconosciuta
la misura compensativa ai richiedenti che, secondo i criteri di cui
al comma 4, si trovino in posizione utile rispetto al numero delle
frequenze da liberare. Nel caso di pluralita' di domande di soggetti
di cui al comma 4, punto 2, il Ministero procede allo svolgimento di
un sorteggio, per ogni regione interessata e per il relativo numero
di misure compensative da riconoscere dopo l'applicazione del
criterio di cui al comma 4, punto 1, in seduta pubblica, nel luogo,
data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale
www.sviluppoeconomico.gov.it. A detta seduta potranno partecipare i
rappresentanti dei soggetti partecipanti di cui al comma 4, punto 2
(non piu' di uno per partecipante), muniti di apposita delega.
Art. 3
Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo
1. Lo stanziamento eventualmente non assegnato, nel caso in cui non
si raggiunga in una o piu' regioni il numero di frequenze
effettivamente da liberare, fatte salve le spese amministrative per
lo svolgimento della procedura, e' destinato all'erogazione di
indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui
all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, siano risultati in
posizione non utile nelle relative graduatorie non ricevendo diritti
d'uso di frequenze, nelle regioni gia' digitalizzate alla data del 1
gennaio 2011 indicate nella Tabella A.
2. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma 1 tra gli
aventi diritto e' effettuata, al termine della procedura di
volontario rilascio del presente decreto e delle procedure di cui al
citato art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, proporzionalmente
alla copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata
secondo i criteri previsti dai bandi attuativi del gia' menzionato
decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 e del
relativo ammontare verra' data notizia mediante pubblicazione sul
sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it.
4. I soggetti cui sia stata riconosciuta la misura compensativa di
cui al presente decreto non possono partecipare alle procedure di cui
all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, relativamente alla
frequenza oggetto della misura stessa.
5. La procedura di cui al presente articolo avra' luogo solo in
presenza dello stanziamento di cui al comma 1.
Art. 4
Presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure
compensative
1. Le domande per l'attribuzione delle misure compensative di cui
ai seguenti comma 2 e 3, devono essere presentate per ciascuna
Regione indicata nella citata Tabella A e gia' digitalizzata alla
data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni e integrazioni, a pena di esclusione,
secondo le modalita' di seguito indicate:
a. Collegamento al sito www.rilasciofrequenze.it ;
b. registrazione seguendo le istruzioni contenute nella pagina di
accesso;
c. l'utente ricevera' una e-mail con la conferma dell'avvenuta
registrazione;
d. nuovo collegamento al sito di cui alla lett. a) e autenticazione
tramite login e password;
e. inserimento dei dati richiesti, specificati nel seguente comma
2. L'inserimento dei dati sara' guidato dalle istruzioni contenute
nel sito;
f. stampa della domanda, contenente la data e l'ora di validazione,
sottoscrizione della stessa ai sensi del seguente comma 4 e
trasmissione al Ministero dello sviluppo economico secondo le
modalita' del comma 2 e 3.
2. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena
di esclusione:
a) l'identita' giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita
iva, i recapiti telefonici, fax ed e-mail, denominazione
dell'operatore di rete;
b) l'indicazione della regione e della/e frequenza/e oggetto del
diritto d'uso rilasciato in via provvisoria, per la quale si richiede
la misura compensativa a seguito del volontario rilascio;
c) la persona cui il Ministero puo' fare riferimento per tutti i
rapporti con il soggetto partecipante;
d) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), indicazione
della sussistenza dell'intesa tra gli operatori di rete;
e) numero di protocollo e data del diritto d'uso relativo alla
frequenza per la quale si richiede la misura compensativa a seguito
del volontario rilascio;
f) elenco degli allegati.
Alla domanda devono essere accluse, a pena di esclusione:
1. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
2. dichiarazione di volontario rilascio della/e frequenza/e oggetto
del diritto d'uso, con contestuale disattivazione di tutti gli
impianti coinvolti, e per cui si presenta domanda secondo il presente
decreto;
3. nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) copia
dell'intesa, in forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata, tra gli operatori di rete, contenente la ripartizione
percentuale tra i componenti della misura compensativa per cui si
presenta domanda;
3. La domanda, di adesione alla procedura di volontario rilascio di
frequenze, per ciascuna regione, unitamente agli allegati di cui al
comma 2, deve pervenire esclusivamente - a pena di esclusione - nella
forma oggetto di stampa di cui al precedente comma 1, al Ministero
dello sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni,
Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e
Radiodiffusione, Divisone III, piano 5°, stanza 504, dal lunedi' a
venerdi', esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Viale
America 201, 00144 Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, tramite consegna a mano
ovvero corriere o posta raccomandata o assicurata. Dell'avvenuta
consegna a mano il Ministero rilascera' apposita ricevuta. Saranno
escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine
previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del
partecipante. Sul plico devono essere apposte la denominazione del
soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla
procedura di volontario rilascio di frequenze radiotelevisive per la
Regione ................ NON APRIRE".
4. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate
nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte
dal legale rappresentante della societa' o dei singoli componenti in
caso di intesa.
5. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun
evento o azione.
6. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate
esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di
ricezione, fino alla scadenza del settimo giorno dalla pubblicazione
del presente decreto al Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione III, fax
+39.065913110, e-mail bando.tvlocali@sviluppoeconomico.gov.it. Non
saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e
pervenute oltre il suddetto termine. Le risposte alle eventuali
richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando
l'anonimato del richiedente, sul sito internet
www.sviluppoeconomico.gov.it.
7. Dell'ammissione alla procedura di rilascio, del riconoscimento
della misura economica compensativa e del relativo ammontare verra'
data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale
www.sviluppoeconomico.gov.it.
Art. 5
Erogazione e revoca delle misure economiche compensative e
dell'indennizzo
1. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta
ai sensi del presente decreto e' disposta, a seguito del rilascio
della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli
impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui
all'art. 4, comma 7, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), la
liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai
sensi del presente decreto e' disposta, a seguito del rilascio
della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli
impianti coinvolti da parte di tutti gli operatori di rete
partecipanti all'intesa, secondo la ripartizione percentuale tra i
componenti indicata nell'intesa stessa.
3. La liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 3, comma 1,
riconosciuto ai sensi del presente decreto, e' disposta, al termine
della procedura di volontario rilascio e delle procedure di cui
all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, entro 90 giorni
dalla pubblicazione di cui all'art. 3, comma 3, e, comunque, entro e
non oltre il 31 dicembre 2012.
4. Qualora risulti che il riconoscimento della misura economica
compensativa e' stato determinato da dichiarazioni mendaci o false
attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla
stessa allegata, la misura e' revocata, fatte salve le sanzioni
irrogabili al altro titolo.
5. La revoca della misura economica compensativa comporta
l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare
all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati», oltre agli interessi al tasso legale.
6. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini
fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi accessori,
rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a
ruolo.
Roma, 23 gennaio 2012
Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Monti
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 100
Allegato
Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario
rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle
frequenze della banda 790-862 MHz. (12A02271)
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