ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
13/12/2010Legge - estratto LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011 - ex legge finanziaria). Art. 1 commi 8/9/10/11/12/13.GU n. 297 del 21/12/2010 (Suppl. Ordinario n.281)
FonteMateria
Presidente della RepubblicaLegge finanziaria
Descrizione
  Legge di stabilità 2011 -   (ex L. finanziaria). Art. 1: commi 8,9,10,11,12,13.   8. Entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le  procedure  per  l'assegnazione  di  diritti  d'uso  di  frequenze radioelettriche da destinare a servizi di  comunicazione  elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda  790-862  MHz  e  di altre  risorse  eventualmente  disponibili,  conformemente  a  quanto previsto dal codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259.  In  coerenza  con  la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello  sviluppo  economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda  790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente  disponibili  ai  servizi  di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili  in  larga  banda  deve  comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il  Ministero  dello  sviluppo economico può sostituire le frequenze  già  assegnate  nella  banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da  9  a  12  o  altrimenti  disponibili.  Il  piano   nazionale di ripartizione delle frequenze e il  piano  nazionale  di  assegnazione delle  frequenze  televisive  sono  adeguati  alle  disposizioni  del presente comma. 9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione  di  misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al  10  per  cento  degli introiti della gara stessa e comunque per un  importo  non  eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più  efficiente dello spettro attualmente destinato alla  diffusione  di  servizi  di media  audiovisivi  in  ambito  locale.  A  tal  fine,  la   predetta percentuale di introiti è iscritta in un  apposito  fondo  istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi  dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive  modificazioni,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico provvede  alla  definitiva  assegnazione  dei   diritti   d'uso   del radiospettro,  anche  mediante   la   trasformazione   del   rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e  rilascia i relativi  titoli  abilitativi  conformemente  ai  criteri  previsti dall'articolo 15, comma 1, del  testo  unico  dei  servizi  di  media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  8-novies del  decreto-legge  8   aprile   2008,   n.   59,   convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2008,  n.  101,  e  successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al  precedente periodo, i  soggetti  privi  del  necessario  titolo  abilitativo  si astengono  dal  compiere  atti  che   comportino   l'utilizzo   delle radiofrequenze  o  che  siano  suscettibili  di  interferire  con  il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso  di  violazione di tale obbligo o di indebita  occupazione  delle  radiofrequenze  da parte di soggetti  operanti  in  tecnica  analogica  o  digitale,  si applicano gli  articoli  97  e  98  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su  reti  SFN  (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente  autorizzati  dal Ministero  dello  sviluppo  economico  comporta,  ferma  restando  la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato,  la  sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso. 11. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico  e  l'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni,  nell'ambito  delle  rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari  dei  diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione  di  servizi  di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro  e della valorizzazione e promozione delle culture regionali  o  locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai  sensi  del  presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  52, comma  3,  del  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce  il  diritto  di disporre dei  di­ritti  d'uso  sulle  radiofrequenze  precedentemente assegnate. 12. In caso di trasmissione di programmi  televisivi  in  tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo,  al  soggetto che ne ha la responsabilità  editoriale  si  applicano  le  sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo  98,  comma  2,  del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco  di  diffusione  un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto  alla  sospensione  o  alla  revoca  dell'utilizzo  della risorsa assegnata con il diritto d'uso. 13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure  di  assegnazione devono concludersi in termini tali da  assicurare  che  gli  introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello  Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in  sede  di  attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla  previsione,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  proprio  decreto,  alla riduzione  lineare,   fino   alla   concorrenza   dello   scostamento finanziario riscontrato,  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a legislazione vigente, nell'ambito delle  spese  rimodulabili  di  cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del 2009, delle missioni di spesa di ciascun  Ministero.  Dalle  predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario  delle università,  nonché  le  risorse  destinate  alla  ricerca   e   al finanziamento del cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate  rispetto  alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da  definire  con  apposito  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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