UE, DMA: CRTV sul modello relativo alla tecniche di profilazione

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Trasparenza nell’uso dei dati e del loro trattamento ai fini della profilazione, interoperabilità per garantirne  la loro portabilità, tutele nei trasferimenti a Paesi terzi: queste in estrema sintesi le osservazioni presentate da CRTV nelle in merito alla Consultazione UE sul modello relativo alla segnalazione delle tecniche di profilazione del consumatore (art.15 del regolamento sui mercati digitali (Digital Markets Act, DMA). Il regolamento, pubblicato in Gazzetta UE il 13 ottobre 2022 è vigente dai primi di novembre dello stesso anno necessita, affinche le piattaforme designate come gatekeeper rispondano agli obblighi  a loro assegnate di una serie di misure e passaggi operativi.  

CRTV ha ricordato che il DMA rappresenta un’importante occasione per introdurre una regolamentazione che eviti alcuni “potenziali malfunzionamenti” dell’attività dei gatekeeper nel mercato digitale, quali ad es. indirizzare gli utenti verso servizi da loro stessi scelti, spesso favorendo altre piattaforme che poco rispettano del diritto d’autore e della protezione dei dati; escludere alcuni operatori dal mercato per effetto dell’integrazione verticale di servizi diversi malfunzionamenti che si possono generare in assenza di condizioni di parità fra gli operatori del mercato. L’associazione ha anche indicato i possibili rischi per i cittadini della UE insisti nella poca trasparenza nella profilazione dei dati, nella mancanza dell’interoperabilità ai fini della portabiità e nei trasferimenti extra UE, anche alla luce dei trasferimenti massivi di dati oltreoceano senza uno “scudo” concordato applicabile dopo l’ennesima sentenza della Corte di Giustizia UE (nota come Schrems 2).

Molti gatekeeper utilizzano sistemi di profilazione basati sull’intelligenza artificiale e decisioni automatiche per acquisire dati personali e fare scelte di marketing basate sulle preferenze dei consumatori, talvolta determinandole direttamente. Viceversa altri operatori, che operano secondo le leggi europee, sono vincolati a norme che limitano in modo rigoroso l’uso di strumenti come l’intelligenza artificiale o la profilazione, secondo il GDPR (art. 22, in particolare) e la legge sull’AI. Il DMA deve quindi essere fonte di obblighi e doveri stringenti per i grandi operatori. D’altro canto, i processi e gli obblighi delineati nel DMA dovrebbero essere adattabili ai diversi modelli di business e allo scenario economico e tecnologico in continua evoluzione. A tal fine è necessario ribadire e attuare principi quali l’interoperabilità e la portabilità dei dati tra diverse piattaforme, anche con l’obiettivo di eliminare possibili “barriere all’ingresso” per i nuovi attori nel mercato digitale.

L’associazione ha, fra l’altro, indicato che le forme di profilazione utilizzate dai gatekeeper potrebbero potenzialmente essere dannose per i cittadini dell’UE. Il GDPR, al fine di tenere informati i titolari del trattamento sull’uso delle forme di trattamento, non a caso ha previsto che: “il titolare del trattamento dovrebbe utilizzare procedure matematiche o statistiche adeguate per la profilazione, attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, in particolare, che fattori che comportano inesattezze nei dati personali siano corrette e il rischio di errori sia ridotto al minimo, proteggere i dati personali in modo tale da tenere conto dei rischi potenziali per gli interessi e i diritti dell’interessato e da evitare, tra l’altro, effetti discriminatori.

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