Legge di Bilancio 2024, disposizioni d’interesse

Legge bilancio 2024

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La legge la 30 dicembre 2023, n. 213 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” ha portato alcune novità normative di grande interesse per il settore radiotelevisivo, in particolare per quanto riguarda il servizio pubblico, il tax credit e il diritto del lavoro.

Con particolare riferimento al servizio pubblico, si ricorda la disposizione che prevede la riduzione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato a 70 €; si tratta di una misura temporanea, destinata ad operare per il solo anno 2024, come previsto dall’articolo 1, comma 19 della legge. Non è ancora noto se si tratterà di una riduzione destinata ad essere confermata nei prossimi anni.

La concessionaria del servizio pubblico sarà beneficiaria di misure di sostegno specifiche: è previsto infatti che, per il  miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, previste dal contratto di servizio nazionale tra la società  RAI e il Ministero  delle imprese e del made in Italy, è riconosciuto alla medesima società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. Tale contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno (art.1 comma 20).

Articolata è la riforma del tax credit per il cinema e l’audiovisivo (art. 1 comma 54), in quanto la manovra modifica sensibilmente la relativa disciplina prevedendo, anzitutto, che con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore cinema, si provveda al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo “fra tutte o alcune” delle tipologie di contributi previsti dalla relativa legge.

È prevista una modifica dell’articolo 15 della legge cinema che interviene sulle aliquote precedentemente stabilite. In particolare, l’aliquota ordinaria sarà del 40%: per le opere audiovisive, l’aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale, ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. E’ fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4,  lettera  b), della legge, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese,  nonché in relazione a determinati costi o soglie di costo eleggibili.

In ordine ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, scompare il riferimento, tra i destinatari dei contributi, ai film difficili, realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere.

Infine, la legge dispone che, per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva i contributi sono attribuiti da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore, con autorizzazione di una spesa nel limite di 200mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Ulteriore novità si registra con riferimento al fondo cinema e audiovisivo che riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo (art. 1, comma 538 della legge di bilancio).

Quanto alle misure destinate ad incidere sul mercato del lavoro, la Manovra proroga, per il solo anno 2024, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15), con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Si conferma l’esonero dal versamento della quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti – già previsto dalla legge di bilancio per il 2023, come potenziato dal DL n. 48/2023 (c.d. DL Lavoro) – nella misura di 6 punti percentuali per le retribuzioni mensili, parametrate su 13 mensilità e al netto del rateo di tredicesima, fino a 2.692 euro (pari a 35.000 euro annui), e di 7 punti percentuali per quelle fino a 1.923 euro mensili (pari a 25.000 euro annui). L’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima.

Si prevede inoltre prevede, sempre per il solo 2024, l’innalzamento del tetto di esenzione fiscale per i fringe benefits per i lavoratori dipendenti (art. 1, commi 16 e 17) entro il limite di 1.000 euro, raddoppiati a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (cioè, che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro ovvero a 4.000 euro se di età inferiore a 24 anni). Sarà onere del lavoratore comunicare al datore di lavoro il diritto all’esenzione fiscale per il plafond maggiorato, indicando il codice fiscale dei figli (l’applicazione del beneficio è riconosciuta anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, figli adottivi o affidati, purché fiscalmente a carico). Viene confermata la riduzione, introdotta dalla legge di bilancio per il 2023, dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, mantenendo l’impianto generale previsto dalla legge di bilancio per il 2016 (art. 1, comma 18).

Viene anche incrementata (fino al sesto anno di vita del bambino), per un altro mese di congedo parentale, la relativa indennità (nella misura dell’80% per il 2024 e del 60% a regime per gli anni successivi) (art. 1, comma 179); inoltre, in via sperimentale, per il biennio 2024-26, è riconosciuto uno sgravio contributivo alle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182).

SERVIZIO PUBBLICO – ART. 1 COMMI 19, 20
TAX CREDIT– ART. 1 COMMI 54, 538
LAVORO – ART. 1 COMMI 15, 16-18, 179, 180-182

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