DPR 146/2017: dopo la pronuncia della Corte Costituzionale e del Tar Lazio  si estinguono i procedimenti in itinere

sentenza-TarLazio2

Condividi l'articolo

A fini dei contributi del Fondo del pluralismo per l’informazione, la selezione dei soggetti migliora la qualità dell’informazione

Dopo che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 44 del 2025 (si veda comunicato), ha dichiarato la legittimità delle norme sulle graduatorie dei contributi per l’emittenza locale (ivi compreso lo “scalino preferenziale”), i contenziosi già iniziato davanti al Giudice amministrativo cominciano a “morire” progressivamente per il disinteresse dei soggetti che li avevano promossi.

Del resto, difficilmente poteva essere ancora coltivata ogni lamentela contro il sistema attuale, dopo che la Consulta ha affermato: “Tale sistema – del quale lo scalino preferenziale è una componente non irragionevole – mira, dunque, a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali e punta, piuttosto,   al   miglioramento   della   qualità dell’informazione e all’incentivazione   dell’uso   di   tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato, in piena coerenza con gli obiettivi individuati dallo stesso legislatore al momento dell’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”. Difficile immaginare, in così alta sede, un giudizio più netto.

I Giudici del merito si sono subito adeguati alle indicazioni del Giudice delle leggi. Dopo le prime pronunce del TAR Lazio che avevano iniziato a rigettare i ricorsi, è ora la volta di quei giudizi già sospesi in attesa della statuizione costituzionale, e che avrebbero dovuto essere riassunti entro 90 giorni. Mancando, per ovvie ragioni di carenza di interesse e di altri argomenti sufficienti a scardinare l’ormai granitico orientamento amministrativo, gli atti idonei a far ripartire i processi sono stati dichiarati estinti con i decreti “gemelli” numerati da 3394 a 3400 del 2025.

Ragionevolmente, e salvo che emergano altri procedimenti in corso, si può dare per chiusa questa vicenda, che non poche lungaggini e incertezze ha causato, a discapito del settore radiotelevisivo. È utile ricordare che, sempre secondo il Giudice costituzionale, l’esigenza da tutelare è quella del pluralismo dell’informazione – previsto dall’art. 21 della Costituzione che va riguardato  non  solo  nella prospettiva del diritto di informare, ma anche in quella del  diritto di ricevere l’informazione, ossia nella prospettiva dei cittadini che devono essere posti nella condizione di accedere a diversi  punti  di vista,  per  formarsi  un’opinione  con  cui  potere,  tra   l’altro, esercitare consapevolmente i diritti di partecipazione politica. Occorre allora, e innanzitutto, tutelare e promuovere la qualità della comunicazione, dando risalto  alla funzione dei giornalisti  operanti  entro  strutture  dotate  di  una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il  vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi.

Articoli correlati

Microphone_and_headphone_icon_generated
DAB

Radio, notizie dall’estero

Ofcom, piani per garantire il futuro della radio sugli smart speaker L’autorità britannica Ofcom ha avviato una consultazione pubblica per definire le regole che tuteleranno

UE.-2jpg
Intelligenza Artificiale

Ultime dalla UE

Dalla IA alla protezione dei minori, dalla trasparenza politica al futuro del servizio pubblico radiotelevisivo: l’UE accelera sull’agenda digitale con nuove strategie, consultazioni e iniziative.