Contributi emittenza locale: la sentenza del Consiglio di Stato non annulla il regolamento ma lo legittima negli aspetti più importanti

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La Pubblica Amministrazione può rideterminare, per l’anno 2016 e 2017, i contributi in favore dei concorrenti già graduati. Confermati e legittimati i criteri di valutazione basati su dipendenti e ascolti.

L’informazione data da alcuni organi di stampa in merito alla sentenza 7880/2022 del Consiglio di Stato, che parlano di illegittimità del DPR 146/2017 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali) e quindi di annullamento del Regolamento stesso, è fuorviante e rischia di generare preoccupazioni ingiustificate nelle emittenti radiotelevisive locali.

Il Consiglio di Stato non ha annullato il Regolamento, ma ha censurato solo l’art. 6, comma 2, dando alla Pubblica amministrazione il potere di rideterminare, per gli anni 2016 e 2017, i contributi dovuti in favore dei concorrenti già graduati.

Per i presidenti dell’Associazione Tv Locali di Confindustria Radio TV e dell’ALPI Radio TV “la sentenza non annulla il Regolamento ma, al contrario, lo rafforza attraverso la legittimazione definitiva dei più importanti elementi di valutazione, ossia  i criteri dei dipendenti e degli ascolti. Il dato d’ascolto Auditel è l’indicatore più oggettivo possibile, in quanto è un valore non alterabile artificiosamente e rappresenta in modo indiretto il valore economico, qualitativo e di penetrazione sul territorio di una impresa televisiva. L’obiettivo del Regolamento è, infatti, proprio quello di premiare le emittenti più performanti e incentivare le altre a migliorare contenuti (spesso inesistenti). Soggetti che hanno investito, creato occupazione, generato ascolti, svolgono un reale ruolo di pubblica utilità”.

ALLEGATO

 

 

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