La scelta binaria proposta agli utenti da Facebook e Instagram li constringe ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali senza fornire in cambio una versione “meno personalizzata, ma equivalente” del servizio. E’ quanto rilevato dalla Commissione UE nella conclusione dell’indagine preliminare sui servizi di social network di Meta che, come attualmente configurati, appaiono in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento sui mercati digitali – DMA.
In ottemperanza alle modifiche normative introdotte dal DMA, nel novembre 2023 Meta ha introdotto un’offerta “pay or consent” in base alla quale gli utenti UE di Facebook e Instagram possono scegliere tra una versione di tali social network priva di annunci pubblicitari (previo abbonamento, canone mensile) o una versione gratuita con annunci personalizzati: “la Commissione ritiene che il modello proposto non soddisfi i requisiti richiesti, in quanto non consente agli utenti di optare per un servizio che utilizzi una quantità minore dei loro dati personali, che sia altrimenti equivalente al servizio basato sugli “annunci personalizzati”; e non permette agli utenti di esercitare il diritto di acconsentire liberamente alla combinazione dei loro dati personali.” indica il comunicato.
Meta può rispondere per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione che dovrà concludere l’indagine entro 12 mesi dall’avvio del procedimento (avvenuto il 25 marzo 2024, non appena il regolamento è diventato pienamente applicabile).
La Commissione sembra aver dato riscontro anche alle preoccupazioni espresse in una lettera congiunta inviata ai primi di marzo all’EVP della Commissione UE Vestager e al Commissario Breton da 34 aziende e associazioni europee, tra cui l’Associazione delle Radio Europee (AER), alla quale CRTV è associata, lettera di cui abbiamo dato contro in un precedente articolo.
Se le conclusioni preliminari dovessero essere confermate, la Commissione potrebbe adottare una decisione e imporre ammende fino al 10% del fatturato mondiale complessivo del gatekeeper – 20% in caso di violazione ripetuta, ulteriori misure correttive (come ad es. l’obbligo di vendere un’attività o parti di ess, in caso di inadempienza sistematica, come previsto dal Regolamento.