Bonus 200 euro: INPS chiarisce a chi spetta, come e quando

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L’INPS, con Circolare numero 73 del 24 giugno scorso, ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum pari a €200 per i lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, relativo a “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“.

Il bonus, per espressa previsione di legge, viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, automaticamente ma in subordine alla presentazione da parte del lavoratore di una propria dichiarazione (QUI un fac-simile) di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022: si tratta dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, beneficiario di reddito di cittadinanza.

I beneficiari della misura sono i lavoratori a cui spetta, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,80%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro.

L’indennità è una tantum – ovvero spetta una sola volta al lavoratore, anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di più rapporti di lavoro – e genera un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

L’INPS precisa che possono accedere al riconoscimento dell’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Per lo specifico dei lavoratori a tempo determinato, la circolare 73 fornisce un importante chiarimento: il pagamento diretto da parte dell’Istituto previsto dall’art. 32 del decreto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), ma è in via residuale, a domanda, secondo i requisiti indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

Conseguentemente i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 32.

Si ricorda che l’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

 

 

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