Ai fini dei contributi del Fondo del pluralismo per l’informazione, la selezione dei soggetti migliora la qualità dell’informazione
Dopo che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 44 del 2025 (si veda comunicato), ha dichiarato la legittimità delle norme sulle graduatorie dei contributi per l’emittenza locale (ivi compreso lo “scalino preferenziale”), i contenziosi già iniziato davanti al Giudice amministrativo cominciano a “morire” progressivamente per il disinteresse dei soggetti che li avevano promossi.
Del resto, difficilmente poteva essere ancora coltivata ogni lamentela contro il sistema attuale, dopo che la Consulta ha affermato: “Tale sistema – del quale lo scalino preferenziale è una componente non irragionevole – mira, dunque, a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali e punta, piuttosto, al miglioramento della qualità dell’informazione e all’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell’occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato, in piena coerenza con gli obiettivi individuati dallo stesso legislatore al momento dell’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”. Difficile immaginare, in così alta sede, un giudizio più netto.
I Giudici del merito si sono subito adeguati alle indicazioni del Giudice delle leggi. Dopo le prime pronunce del TAR Lazio che avevano iniziato a rigettare i ricorsi, è ora la volta di quei giudizi già sospesi in attesa della statuizione costituzionale, e che avrebbero dovuto essere riassunti entro 90 giorni. Mancando, per ovvie ragioni di carenza di interesse e di altri argomenti sufficienti a scardinare l’ormai granitico orientamento amministrativo, gli atti idonei a far ripartire i processi sono stati dichiarati estinti con i decreti “gemelli” numerati da 3394 a 3400 del 2025.
Ragionevolmente, e salvo che emergano altri procedimenti in corso, si può dare per chiusa questa vicenda, che non poche lungaggini e incertezze ha causato, a discapito del settore radiotelevisivo. È utile ricordare che, sempre secondo il Giudice costituzionale, l’esigenza da tutelare è quella del pluralismo dell’informazione – previsto dall’art. 21 della Costituzione che va riguardato non solo nella prospettiva del diritto di informare, ma anche in quella del diritto di ricevere l’informazione, ossia nella prospettiva dei cittadini che devono essere posti nella condizione di accedere a diversi punti di vista, per formarsi un’opinione con cui potere, tra l’altro, esercitare consapevolmente i diritti di partecipazione politica. Occorre allora, e innanzitutto, tutelare e promuovere la qualità della comunicazione, dando risalto alla funzione dei giornalisti operanti entro strutture dotate di una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi.