Contributi TV locali, le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato

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Il ringraziamento dell’Associazione TV Locali alla FNSI e a SLC CGIL, FISTel Cisl e Uilcom UIL. Come noto, la sentenza del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Radio Tele Molise Srl avverso l’ordinanza del TAR che aveva respinto l’istanza cautelare di sospensiva promossa dalla stessa ricorrente nei confronti del Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP aveva disposto l’erogazione di un secondo acconto nella misura del 40% dei contributi alle TV Locali relativi all’anno 2016.

Nel giudizio sono intervenuti ad opponendum l’Associazione Tv Locali aderente a Confindustria Radio TV, l’Associazione A.L.P.I., i sindacati maggiormente rappresentativi del settore (SLC-CGIL, FISTel Cisl, Uilcom – UIL) e la Federazione Nazionale della Stampa (FNSI). Un particolare ringraziamento, da parte dell’Associazione Tv Locali, va proprio alla FNSI e alle OO.SS. dei lavoratori per aver compreso che l’eventuale accoglimento della sospensiva e la conseguente mancata erogazione dei contributi avrebbe causato un danno irreversibile a centinaia di imprese televisive locali già ampiamente provate da una profonda crisi economica, occupazionale e di mercato.

Si riporta qui di seguito un estratto della sentenza.

 

  • la ricorrente appellante è un’impresa attiva nel settore dell’informazione locale nella regione Molise, in quanto gestisce un’emittente televisiva denominata appunto Telemolise e una stazione radiofonica denominata Radio Luna Network; in quanto editore cd puro, ricava i propri introiti esclusivamente dai contributi pubblici per le imprese del settore, nonché dalla raccolta pubblicitaria (fatti pacifici in causa);
  • in tale sua qualità si è ritenuta penalizzata dai nuovi criteri previsti dalla normativa per il riparto dei contributi pubblici in questione fra le imprese del settore; ha quindi impugnato in successione con il ricorso principale gli atti che tali criteri stabiliscono, con il primo ricorso per motivi aggiunti la graduatoria redatta in conformità e con il secondo ricorso per motivi aggiunti l’atto con cui il competente Ministero ha deciso, ritornando su una decisione precedentemente assunta, di distribuire sostanzialmente per intero l’importo relativo fra gli aspiranti, rinunciando all’accantonamento disposto per eventuali correzioni della graduatoria conseguenti al possibile accoglimento del ricorso;
  • con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta contestualmente ai motivi aggiunti; in motivazione, ha ritenuto da un lato congruo che l’amministrazione intendesse tener conto dell’interesse delle altre imprese in graduatoria, e dall’altro non sussistente il periculum, non avendo la ricorrente allegato alcun pregiudizio specifico;
  • contro tale ordinanza, la ricorrente ha proposto appello, riproponendo in sostanza le argomentazioni dedotte in I grado;
  • l’appello cautelare è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte;
  • va premesso che, per principio pacifico del processo civile, applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a., nessuno, salvi i casi tassativi di legge, può far valere in nome proprio un diritto altrui. Di conseguenza, la domanda proposta dalla ricorrente appellante va intesa come volta a far valere esclusivamente le pretese patrimoniali ad essa eventualmente spettanti, e non le pretese di altri soggetti, ancorché essi possano versare nella stessa sua situazione. Ciò posto, è emerso dal contraddittorio processuale (in particolare, le memorie 6 maggio 2019 della FNSI a p. 9 e della ricorrente appellante a p. 8) che le somme ancora da distribuire, accantonate dal Ministero in via prudenziale per il caso di accoglimento del ricorso e pari al 10% del totale, sono più che sufficienti a coprire il finanziamento che alla ricorrente appellante spetterebbe anche nella più favorevole delle ipotesi da lei prefigurate, e ciò a prescindere dal rilievo, pure svolto dalla difesa del Ministero, per cui si tratta comunque di un’obbligazione pecuniaria di cui il debitore è un soggetto sicuramente solvibile come lo Stato. L’ulteriore rischio paventato dalla ricorrente appellante, ovvero una generale ridistribuzione dei fondi, che toccasse le posizioni anche di altri soggetti, intanto è allo stato solo un’eventualità teorica, e comunque richiederebbe un’iniziativa giudiziaria di questi altri interessati, che al momento non consta;
  • di conseguenza, manca il periculum in mora;
  • vi sono giusti motivi per compensare le spese di fase;

P.Q.M.

  Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’appello (ricorso n. 2999/2019).

 

 

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