ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
30/04/1998LeggePubblicità/Programmazione/Agcom. Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive. (Legge G.U. n. 99 del 30/04/1998
FonteMateria
Presidente della RepubblicaNormativa generale sul sistema radiotelevisivo
Descrizione
LEGGE 30 aprile 1998, n. 122 Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché  norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulgala seguente legge: ART. 1. (Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze). 1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché, limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi. 2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente. 4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993,n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente: "2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge". 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizzale modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite. 6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate. 7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650. Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione. 8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n.249, è sostituito dal seguente: "17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza". LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3208): Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Maccanico) il 9 aprile 1998. Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1 , 7 e 10 della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Assegnato nuovamente alla 8 commissione, in sede deliberante, il 21 aprile 1998. Esaminato dalla 8 commissione, in sede deliberante, il 21, 22 aprile 1998 e approvato il 23 aprile 1998. Camera dei deputati (atto n. 4819): Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), in sede legislativa, con pareri delle commissioni I e XIV, il 29 aprile 1998. Esaminato dalla VII e IX commissione ed approvato il 29 aprile 1998. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive. Art. 2 (1) (4) (5) Promozione della distribuzione e Della produzione di opere europee 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. 8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche inconsiderazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819. 9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )). 11. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) 12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. (1)---------------AGGIORNAMENTO (1) La legge 16 giugno 1998, n. 185 ha disposto che il comma 13 del suddetto articolo si interpreta nel senso che "le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13". Art. 3. (5)(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) Art. 3-bis (5).(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maccanico, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick
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