ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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DataAttoTitoloG.U.
31/07/2002Delibera AutoritàPNAF DAB-T. Approvazione Piano Nazionale assegnazione frequenze radiodiffusione sonora in tecnica digitale Delibera 249/02/CONSG.U. n. 187 del 10/08/2002
FonteMateria
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioniradiofonia tecnologia digitale DAB DAB +
Descrizione
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi"; Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante "Proroghe e differimenti di termini"; Vista la lettera del Ministro delle comunicazioni del 30 luglio 2002 nella quale si informa dell'impegno del Ministero delle comunicazioni a verificare la possibilità di reperire eventuali risorse aggiuntive nella banda VHF-III; Vista la delibera n. 435/01/CONS della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259; Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giungo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze; Considerata l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni; Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249; Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali; Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, che ha recepito le decisioni della Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002 che assegna al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale ulteriori 7 blocchi di frequenze nella banda UHF - L, rendendo disponibili, quindi, per tale servizio, 20 blocchi di frequenze, di cui 4 nella banda VHF - III 223-230 MHz (canale 12) e 16 nella banda UHF - L 1452-1479,5 MHz; Rilevato che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale si adotti il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione e ritenuto che la pianificazione per macro aree può essere adottata, quando opportuno, anche per le reti locali per l'emittenza locale; Rilevato che il medesimo decreto-legge 23 gennaio 2001, n, 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilendo per le trasmissioni in tecnica digitale il menzionato criterio di pianificazione, rende possibile adottare nella predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze suddetto criteri più flessibili di quelli precedentemente stabiliti all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/1997 per quanto riguarda: localizzazione comune degli impianti; equivalenza in termini di copertura del territorio per tutte le emittenti in ambito nazionale e locale; bacini di utenza; Considerata la possibilità di adottare criteri più flessibili di quelli stabiliti nella citata legge n. 249/1997 e la necessità di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, sono state pianificate tipologie di rete  isofrequenziali (SFN) non decomponibili a livello locale e reti multi frequenziali (2-SFN e 4-SFN) decomponibili a livello locale. Tutte le reti servono almeno il 60% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. La rete 2-SFN può  essere articolata solo per bacini di utenza regionali. La rete 4-SFN può essere articolata per bacini provinciali, salvo i casi in cui non è tecnicamente possibile servire il territorio di una sola provincia. In questi casi il bacino di utenza provinciale comprende il territorio di più province. Una delle reti decomponibili a livello locale va riservata alla concessionaria del servizio pubblico; Considerato che in banda UHF - L potrebbero essere assegnate ulteriori risorse attraverso una pianificazione di 2° livello con conseguente integrazione del presente Piano e che tale possibilità è condizionata al reperimento di siti idonei secondo le procedure. Verificato che non risulta possibile applicare il criterio di localizzazione in siti comuni (postazioni) di tutti gli impianti in entrambe le bande VHF-III e UHF-L date le differenti tipologie di rete che ne sono risultate pianificate in ciascuna banda. In particolare è risultato che: gli impianti delle reti in banda UHF sono allocati in siti comuni; gli impianti delle reti in banda VHF-III sono generalmente collocati in siti comuni; gli impianti di tutte le reti in banda VHF-III e in banda UHF-L sono allocati parzialmente in siti comuni. Considerato opportuno, per conferire flessibilità al Piano e facilitarne l'attuazione, l'adozione del criterio di equivalenza dei siti e dei diagrammi di antenna omnidirezionali e, quindi, di poter considerare le reti pianificate anche come "reti di riferimento". Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti. Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione ad un valore del 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile, come stabilito in sede internazionale. Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità. Delibera: Art. 1. 1. E' approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (Piano), costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma recante indicazione delle varie postazioni di emissione con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, diagramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa. 2. La qualità di ricezione è  stabilita ad un corrispondente valore del 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile, come stabilito in sede internazionale. 3. Il numero delle frequenze allocate in ciascuno dei siti di Piano è diverso in funzione delle tipologie di rete. 4. Il numero delle frequenze pianificate è pari a 20, di cui 4 nella banda VHF-III e 16 nella banda UHF-L. Le reti a copertura nazionale sono 7. 5. Gli impianti di Piano situati nelle aree di confine con i Paesi esteri devono rispettare i limiti di campo al confine come indicato nella relazione illustrativa. Nel caso in cui le aree del territorio italiano di confine siano soggette a interferenze di impianti di Paesi esteri l'Autorità promuove le necessarie iniziative presso il Ministero delle comunicazioni al fine di pervenire ad accordi bilaterali con i Paesi interessati per la risoluzione delle eventuali situazioni interferenziali. Art. 2. 1. Il numero delle reti pianificate in banda VHF-III è pari a 3, di cui 2 del tipo SFN (isofrequenziale) non decomponibili a livello locale e 1 del tipo 2 SFN decomponibile a livello regionale. 2. Il numero delle reti pianificate in banda UHF-L sono 4, tutte del tipo 4 SFN decomponibili a livello provinciale. Art. 3. 1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze potranno essere servite dagli operatori di rete che ne fanno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata. 2. Fermo restando quanto indicato in premessa sulla scelta dei siti idonei, l'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, integra il presente Piano con ulteriori risorse mediante una pianificazione di 2° livello che potrà apportare modifiche allo stesso Piano. 3. Gli operatori di rete che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti dei livelli di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa. 4. Qualora ulteriori risorse siano rese disponibili nella banda utilizzata (VHF o UHF) dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, il presente Piano viene aggiornato. Art. 4. 1. Le modalità per l'attuazione del Piano, ivi compresa la riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, sono stabilite nel provvedimento di cui all'art. 30, comma 1 del regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Nello stesso provvedimento le modalità di sperimentazioni di cui all'art. 31 del regolamento citato sono integrate alla luce del presente Piano. 2. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 luglio 2002 Il presidente Cheli Il commissario relatore Lari Il segretario generale Botto
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