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Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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DataAttoTitoloG.U.
27/03/2002Delibera Autorità Comunicazione politica (par condicio). Disposizioni relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002. Delibera 45/02/CSPG.U. n. 78 del 03/04/2002
FonteMateria
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazionipar condicio
Descrizione
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2002; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 13 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei tre comuni di cui all'elenco allegato A della presente delibera; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino - Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei quattro comuni di cui all'elenco allegato B della presente delibera; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 15 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei ventuno comuni di cui all'elenco allegato C della presente delibera; Rilevato che con decreto del presidente della regione siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei centocinquantadue comuni di cui all'elenco allegato D della presente delibera; Rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei settecentottantotto comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle dieci province di cui all'elenco allegato E della presente delibera; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità; Delibera: Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni, fissate per il giorno 19 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati A e B della presente delibera, nonché per le elezioni, fissate per il giorno 26 maggio 2002, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui agli elenchi allegati C e D della presente delibera e del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e delle province di cui all'elenco E della presente delibera, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento. Art. 2. Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici: I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia; b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale. Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA Capo I COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE Art. 3. Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti: a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b). 2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24, e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Capo II MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI Art. 4. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. Art. 5. Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Art. 6. Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom.it b) inviano, anche a mezzo telefax, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 7. Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa. 2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Capo III MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI Art. 8. Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento. 2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. 3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Art. 9. Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Art. 10. Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito; c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; e) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente. Art. 11. Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 12. Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 13. Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. 2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Capo IV PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI Art. 14. Programmi di informazione 1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione relativa alla campagna elettorale in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione,  riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri: a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti; b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. 2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori. Capo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 15. Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo. 4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea. Art. 16. Imprese radiofoniche di partiti politici 1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito. Art. 17. Conservazione delle registrazioni 1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento. Titolo III STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA Art. 18. Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente: a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità; c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. 3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2. 6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo. Art. 19. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Art. 20. Organi ufficiali di stampa dei partiti 1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. 3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati. Titolo IV SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI Art. 21. Divieto di sondaggi politici ed elettorali 1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici. 2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il committente e l'acquirente del sondaggio; c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo"; d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento; f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento; g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. 3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipolitico elettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro. 5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento. 6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori. Titolo V VIGILANZA E SANZIONI SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI Art. 22. Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni 1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti: a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento. Art. 23. Procedimenti sanzionatori 1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. Il denunciante deve inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax. 4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione. 5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. 6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8. 7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. 9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità. Titolo VI TURNO DI BALLOTTAGGIO Art. 24. Turno elettorale di ballottaggio 1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento. Art. 25. Periodo di applicazione e ambito territoriale 1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 19 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 2 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco nelle elezioni dei comuni di cui agli elenchi allegati A) e B) della presente delibera. 2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 9 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia nelle elezioni relative ai comuni e alle province di cui agli elenchi allegati C), D) ed E) della presente delibera. 3. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale. 4. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP con riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it Napoli, 27 marzo 2002 Il presidente: Cheli Allegato A (Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002) ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002 Elezioni comunali Aosta, Arnad, Issime, Valsavarenche Allegato B (Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002) ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002 Elezioni Comunali Trento, Borgo Valsugana, Capriana, Imer, Lona-Lases Allegato C (Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002) ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002 Elezioni Comunali Gorizia Cormons, Gorizia, Grado, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, Pordenone, Azzano Decimo, Casarza della Delizia, Cimolais, Clauzetto, Maniago, Prata di Pordenone, Vito d'Asio, Trieste, Duino, Aurisina, Udine, Arta Terme, Buia, Cervignano del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Pocenia, Preone, Tarvisio, Varmo Allegato D (Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002) ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002 Elezioni Comunali Agrigento, Aragona, Bivona, Burgio, Campobello di Licata, Cattolica, Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Villafranca Sicula, Caltanissetta, Acquaviva, Platani, Butera, Campofranco, Gela, Marianopoli, Mussomeli, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino, Vallelunga, Pratameno, Catania, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Belpasso, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Mazzarrone Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Nicolosi, Paternò, Pedara, Raddusa, San Michele di Ganzaria, Sant'Agata li Battiati, Scordia, Vizzini, Enna Aidone, Barrafranca, Centuripe, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa, Messina Acquedolci, Alcara li Fusi, Antillo, Brolo, Castroreale Cesarò, Francavilla di Sicilia, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Gioiosa Marea, Itala, Letojanni, Librizzi, Longi, Malfa, Mandanici Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Mirto, Mistretta, Montalbano Elicona, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pettineo, Piraino, Raccuja, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Piero, Patti, Santa Marina Salina, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Sinagra, Taormina, Terme Vigliatore, Venetico, Villafranca Tirrena, Palermo, Alia, Altofonte, Balestrate, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Corleone, Gangi, Giardinello, Isnello, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Prizzi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Valledolmo, Vicari, Ragusa, Chiaramonte, Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso, Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Vittoria, Siracusa, Avola, Cassaro, Ferla, Floridia, Lentini, Melilli, Noto, Solarino, Sortino, Trapani, Calatafimi - Segesta, Castellammare del Golfo. Allegato E (Alla delibera n. 45/02/Csp del 27 marzo 2002) ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002 Elezioni Provinciali Ancona, Campobasso, Como, Genova, La Spezia, Reggio Calabria, Treviso, Varese, Vercelli, Vicenza Elezioni comunali Alessandria Acqui Terme, Alessandria, Alice Bel Colle, Carezzano, Carrosio, Morano Sul Po, Pomaro Monferrato, Rosignano Monferrato, Serravalle Scrivia Asti, Asti, Capriglio, Castagnole Monferrato, Cerreto d'Asti, Montegrosso d'Asti, Tonco, Vesime, Villanova d'Asti, Cuneo, Bagnolo Piemonte, Barge, Bene, Vagienna, Borgo San Dalmazzo, Castelmagno, Cissone, Cuneo, Frabosa Soprana, Monastero di Vasco, Mondovì, Murello, Racconigi. Sambuco, Novara Arona, Borgomanero, Casalvolone, Divignano, Nebbiuno, Varallo, Pombia, Torino, Angrogna, Avigliana, Bairo, Cantoira, Caselle Torinese, Castellamonte, Chivasso, Feletto, Fenestrelle, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Montalenghe, Montanaro, Orio Canavese, Rivalta di Torino, Rosta, San Maurizio Canavese, Santena, Valperga. Verbano, Cusio, Ossola, Domodossola, Druogno, Formazza, Gurro, Omegna, Vercelli, Alagna, Valsesia, Civiasco, Saluggia, Serravalle, Sesia, Trino, Varallo, Biella, Vallanzengo, Bergamo, Albano, Sant'Alessandro, Averara, Blello, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Cisano Bergamasco, Curno, Gandino, Leffe, Mapello, Mezzoldo, Mozzo, Nembro Oltre il Colle, Piazzolo, Sovere, Urgnano, Villongo, Brescia, Acquafredda, Calvagese della Riviera, Cazzago San Martino, Darfo, Boario Terme, Desenzano del Garda, Gottolengo, Isorella, Odolo, Palazzolo sull'Oglio, Paspardo, Provaglio Val Sabbia, Rovato, Como, Appiano Gentile, Beregazzo Con Figliaro, Brienno, Campione d'Italia, Cantù, Como, Erba, Gera, Lario, Orsenigo, Rodero, Cremona, Credera, Rubbiano, Crema, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, Torricella del Pizzo, Vailate, Lecco, Missaglia, Rovagnate, Lodi, Castiglione d'Adda, Sant'Angelo Lodigiano, Valera, Fratta, Mantova, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Gazzuolo, Goito, Moglia, Pomponesco, Sermide, Milano, Abbiategrasso, Arcore, Binasco, Buccinasco, Canegrate, Carate Brianza, Carnate, Cassinetta di Lugagnano, Cernusco sul Naviglio, Cesate, Cuggiono, Dresano, Garbagnate Milanese, Legnano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Magenta, Magnago, Meda, Melegnano, Monza, Motta Visconti, Pero, Pieve Emanuele, Pregnana Milanese, Rho, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, Sesto San Giovanni, Vernate, Vimodrone, Vittuone, Pavia Calvignano, Gravellona, Lomellina, Marzano, Mortara, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Valle Lomellina, Sondrio, Rasura, Valdidentro, Valfurva, Varese, Besozzo, Brissago-Valtravaglia, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Cassano, Magnago, Ferno, Gerenzano, Malnate,  Marchirolo, Tradate, Uboldo, Varese, Belluno, Auronzo di Cadore, Cencenighe, Agordino, Cesiomaggiore, Cortina d'Ampezzo, Falcade, Feltre, Lamon, Pieve di Cadore, San Gregorio nelle Alpi, Tambre, Padova, Cittadella, Conselve, Gazzo, Granze, Loreggia, Lozzo Atestino, Merlara, Piombino Dese, Sant'Urbano, Saonara, Teolo, Torreglia, Vescovana, Vigonza, Rovigo, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusia Trecenta, Treviso, Breda di Piave, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Castelcucco, Cessalto, Conegliano, Crespano del Grappa, Fontanelle, Godega di Sant'Urbano, Montebelluna, Possagno, Santa Lucia di Piave, Segusino, Susegana, Trevignano, Villorba, Zenson di Piave, Venezia, Campagna Lupia, Caorle, Chioggia, Fiesso d'Artico, Iesolo, Marcon, Mira, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pramaggiore, Salzano, Santa Maria di Sala, Verona, Bovolone, Caldiero, Casaleone, Cerea, Malcesine, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Soave, Verona, Zevio, Vicenza, Marano Vicentino, Rosà, Sarego, Thiene, Villaverla, Genova, Chiavari,  Rovegno, Imperia, Bordighera, Pieve di Teco, Pornassio, Ventimiglia, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Savona Altare, Boissano, Borghetto, Santo Spirito, Calizzano, Savona, Bologna, Budrio, Porretta Terme, Ferrara, Comacchio, Forlì-Cesena, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Modena, Novi di Modena, Serramazzoni,  Parma, San Secondo Parmense, Piacenza, Agazzano, Bettola, Carpaneto Piacentino, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Villanova sull'Arda, Ravenna, Riolo Terme, Reggio Emilia, Campegine, Arezzo, Anghiari, Montemignaio, Firenze, Reggello, Rignano sull'Arno, Grosseto, Campagnatico, Pitigliano, Livorno, Marciana Marina, Porto Azzurro, Lucca, Camaiore, Forte dei Marmi, Lucca, Porcari, Massa Carrara, Carrara, Mulazzo, Pisa Bientina, Crespina,  Pistoia, Quarrata, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Siena, Chiusi, Monticiano, Sarteano, Perugia, Deruta, Monteleone di Spoleto, Todi, Valfabbrica, Valtopina, Terni, Attigliano, Narni, Parrano, Ancona, Corinaldo, Fabriano, Jesi, Rosora, Ascoli Piceno, Acquaviva Picena, Pedaso, Ripatransone, Macerata, Civitanova Marche, Corridonia, Penna, San Giovanni Tolentino, Frosinone, Alatri, Campoli Appennino, Casalvieri, Ceccano, Cervaro, Fontana Liri, Frosinone, Picinisco, Pofi, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico, Latina, Aprilia, Campodimele, Castelforte, Gaeta, Latina, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Rieti, Casaprota, Cittaducale, Montenero Sabino, Nespolo, Rieti, Varco Sabino, Roma, Allumiere, Bracciano, Camerata Nuova, Castel Gandolfo, Formello, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marano Equo, Mentana, Montelanico, Nerola, Pomezia, Rocca di Papa, Torrita Tiberina, Valmontone, Viterbo, Barbarano Romano, Capranica, Castel Sant'Elia, Corchiano, Montalto di Castro, Ronciglione, Tarquinia, Chieti, Aielli, Atessa, Casalbordino, Celenza Sul Trigno, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Ortona, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Salvo, San Vito Chietino, Tollo, L'Aquila, Avezzano, Balsorano, Barrea, Calascio, Campo di Giove, Caporciano, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa d'Albe, Montereale, Ocre, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Rocca di Mezzo, Trasacco, Villavallelonga, Pescara, Alanno, Brittoli, Collecorvino, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Teramo, Bisenti, Civitella del Tronto, Crognaleto, Martinsicuro, Pietracamela, Penna Sant'Andrea, Valle Castellana, Campobasso, Busso, Campomarino, Castellino del Biferno, Castropignano, Duronia, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, San Felice del Molise, San Martino in Pensilis, Termoli, Torella del Sannio, Isernia, Castelverrino, Isernia, Pozzilli, Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise, Avellino, Altavilla Irpina, Andretta, Atripalda, Baiano, Capriglia Irpina, Chianche, Flumeri, Lauro, Monteforte Irpino, Montemarano, Prata di Principato Ultra, Solofra, Benevento, Arpaia, Calvi, Campolattaro, Durazzano, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Molinara, Pontelandolfo, Puglianello, Reino San Lupo, San Salvatore Telesino, Sassinoro, Vitulano, Caserta, Alvignano, Aversa, Bellona, Camigliano, Casaluce, Caserta, Castel Campagnano, Cesa, Falciano del Massico, Gallo Matese, Pietramelara, Pontelatone, Recale, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Napoli, Bacoli, Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Cardito, Casavatore, Castellammare di Stabia, Cercola, Cicciano, Crispano, Frattaminore, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Marigliano, Pimonte, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, Striano, Torre del Greco, Trecase, Visciano, Salerno, Acerno, Agropoli, Battipaglia, Bracigliano, Buccino, Centola, Colliano, Corbara, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laurito, Laviano, Montecorice, Morigerati, Nocera Inferiore, Pagani, Palomonte, Petina, Piaggine, Postiglione, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Roscigno, Sacco, San Marzano sul Sarno, Santa Marina Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento, Stio, Bari, Alberobello, Barletta, Bisceglie, Bitritto, Canosa di Puglia, Castellana Grotte, Conversano, Giovinazzo, Minervino Murge, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Turi,  Brindisi, Ceglie, Messapica, Erchie, Fasano, Latiano, Mesagne, Ostuni, San Michele Salentino, Torchiarolo, Foggia, Accadia, Apricena, Cagnano, Varano, Carpino, Celenza Valfortore, Chieuti, Lucera, Monte Sant'Angelo, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, Sannicandro Garganico, Torremaggiore, Vico del Gargano, Lecce Aradeo, Castrignano de' Greci, Castro, Collepasso, Lecce, Leverano, Martano, Matino, Nardò, Otranto, Racale, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Scorrano, Uggiano la Chiesa, Taranto, Castellaneta, Fragagnano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Mottola, Palagiano, Matera, Colobraro, Ferrandina, Grassano, Grottole, Matera, Montescaglioso, Pisticci, San Mauro Forte, Stigliano, Tursi, Potenza, Abriola, Albano di Lucania, Baragiano, Bella, Castelsaraceno, Episcopia, Latronico, Marsico Nuovo, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture, Ruoti, San Costantino Albanese, Sasso di Castalda, Senise, Teana, Vietri di Potenza, Catanzaro, Andali, Belcastro, Cenadi, Centrache, Cerva, Gizzeria, Isca sullo Ionio, Maida, Nocera Tirinese, Petronà, Platania, San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Satriano, Sersale, Settingiano, Cosenza, Belsito, Castroregio, Castrovillari, Cellara, Cerzeto, Cosenza, Diamante, Fagnano Castello, Francavilla Marittima, Guardia Piemontese, Laino, Borgo Longobucco, Mormanno, Panettieri, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Roggiano Gravina, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Vincenzo la Costa, Saracena, Trebisacce, Reggio Calabria, Africo, Antonimina, Bivongi, Bruzzano, Zeffirio, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Cardeto, Ciminà, Cittanova, Ferruzzano, Gerace, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Melito di Porto Salvo, Motta San Giovanni, Platì, Reggio Calabria, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Seminara, Sinopoli, Terranova, Sappo, Minulio, Crotone, Roccabernarda, Vibo Valentia, Arena Briatico, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Fabrizia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Limbadi, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo, Ricadi, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Soriano Calabro, Spadola, Stefanaconi, Tropea, Vibo Valentia, Cagliari, Carloforte, Nuxis, Pimentel, Portoscuso, Pula, Samassi, San Sperate, Sant'Antioco, Selargius, Serramanna, Siliqua, Siurgus, Donigala, Suelli, Vallermosa, Villaputzu, Villasor, Nuoro, Bitti, Bolotana, Genoni, Girasole, Lodine, Lula, Nuragus, Onani, Oniferi, Orune, Osini, Perdasdefogu, Sagama, Serri, Oristano, Ardauli, Baratili San Pietro, Bauladu, Bidonì, Milis, Mogorella, Morgongiori, Oristano, 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