| AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, l'Autorità);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9, della stessa legge n. 249/1997, con il quale il Consiglio assume le funzioni e le competenze assegnate al garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Visti, altresì, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, e comma 7 della stessa legge n. 249/1997, e l'art. 35 dell'allegato A alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 dell'Autorità, ai sensi dei quali il Consiglio, con riguardo al nuovo registro degli operatori di comunicazione, adotta un apposito regolamento organizzativo e ne cura la tenuta;
Visto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, concernente le comunicazioni di sistema che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare ogni anno in via generale e sistematica (ora) all'Autorità;
Visto, altresì, il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 1997, applicativo della predetta normativa, che disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette
comunicazioni di sistema;
Visto, in particolare, che il predetto provvedimento prevede in allegato appositi moduli e quadri, diversi a seconda dei soggetti considerati, attraverso cui adempiere agli obblighi di informativa, da inoltrare entro il 31 luglio di ogni anno (ora) all'Autorità;
Considerato che la normativa applicativa relativa all'informativa di sistema degli operatori dell'editoria quotidiana e periodica e della emittenza radiotelevisiva, ferme le diverse finalità, non potrà che essere conformata anche a quanto previsto dal regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
Considerato che è ormai imminente la comunicazione di sistema del 31 luglio 2000, relativa ai dati di cui all'esercizio 1999, da inviarsi dai soggetti tenutivi;
Ritenuto che, in ogni caso, sulla base dell'esperienza acquisita, per rendere più efficace l'analisi dei dati ricevuti, il decreto 1 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche con riguardo a taluni modelli e quadri allegativi, non possa non essere, per quanto in misura minima, immediatamente modificato e integrato;
Ritenuto, peraltro, che, per i motivi suesposti, proprio in attesa della vigenza del nuovo regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, è altresì opportuno semplificare i contenuti e le modalità della prossima comunicazione relativa all'esercizio 1999, consentendo a tutti soggetti tenutivi di utilizzare i moduli e quadri della serie ridotta, di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e
1'editoria, come in parte modificati e integrati dalla presente delibera;
Ritenuto, infine, che è necessario adeguare la stessa modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell'euro come moneta di conto;
Udita la relazione del presidente;
Delibera:
Art. 1.
1. Il modello A e relative istruzioni, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione. 2. Tra il modello A e il modello B, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, è aggiunto un nuovo modello A-bis allegato alla presente deliberazione. 3. All'art. 18, comma 1 e 2, del decreto 11 febbraio 1997 del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria le parole "modello A" sono sostituite da "modello A-bis". 4. Il quadro I1 e relative istruzioni, allegato al decreto 11
febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e 1'editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera e numero di identificazione allegato alla presente deliberazione. 5. I quadri Q1 e relative istruzioni delle serie ridotta, semplificata e base, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e 1'editoria, sono sostituiti da quelli con la medesima lettera e numero di identificazione allegati alla presente deliberazione. 6. Il modello S e relative istruzioni delle serie ridotta, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.
Art. 2.
1. Relativamente alla compilazione di tutti i modelli di cui al decreto 11 febbraio 1997 per i quali sia richiesto di indicare una quantità monetaria deve essere precisato se 1'importo sia da intendersi riferito a lire italiane o ad euro.
Art. 3.
1. I soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ad inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 luglio 2000, la comunicazione di sistema riguardo i dati relativi all'esercizio 1999, hanno facoltà di utilizzare, per i dati contabili, i modelli della serie ridotta, allegati al citato decreto 11 febbraio 1997, come in parte modificati e integrati dal precedente art. 1 della presente deliberazione.
Art. 4.
1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile, unitamente al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cui apporta modifiche e integrazioni, nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.
Roma, 19 aprile 2000
Il presidente: Cheli
NB: La modulistica relativa alla presente delibera è stata superata dai modelli relativi all'esercizio 2000. |