DELIBERA 21 marzo 2013
Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.
L'AUTORITÀ
Nella riunione del Consiglio del 21 marzo 2013;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, e in particolare l'art. 5, che novella l'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante approvazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;
Rilevato che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerte televisive a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici:
semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità' tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà' essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;
Vista la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, recante "Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2010, n. 185;
Considerato che con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la predetta delibera n. 366/10/CONS formulando le seguenti osservazioni:
"Nelle more delle nuove determinazioni della AGCOM in ordine alla adozione del nuovo Piano TLC sarà inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, è probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti. Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione, è necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore. Data l'urgenza e la necessità di provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche
l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM è tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010";
Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato ha rilevato l'obbligo per l'Autorità di "ripronunciarsi sull'assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione";
Rilevato che con la delibera n. 391/12/CONS del 4 settembre 2012, recante "Proroga, in via d'urgenza, del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more della revisione del detto piano di numerazione", l'Autorità ha
prorogato l'attuale Piano di numerazione nelle more della definizione del nuovo Piano, al fine di evitare un corrispondente vuoto regolamentare, con possibilità di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti, e al fine di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore;
Rilevato, altresì, che con la citata delibera n. 391/12/CONS l'Autorità ha calibrato la proroga del Piano di numerazione vigente sui tempi di rinnovazione del procedimento, che comprendono gli adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti sopra indicata, prevedendo per l'adozione del nuovo Piano di numerazione un termine di centottanta giorni a decorrere dall'avvio della consultazione pubblica;
Considerato che, con le citate sentenze, il Consiglio di Stato, nell'annullare il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato dall'Autorità con la delibera n. 366/10/CONS, ha formulato, in particolare, le seguenti osservazioni:
- con la sentenza n. 4658/2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inadeguatezza dell'utilizzo delle graduatorie Corecom di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2004 n. 292, recante "Regolamento per la concessione alle tv locali dei contributi di cui all'art. 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448", quale criterio per l'attribuzione della numerazione alle emittenti locali.
Ciò in quanto "pur evidenziando tali graduatorie degli elementi potenzialmente non estranei ai criteri indicati dalla legge, tuttavia le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate dall'Agcom ai fini dell'adozione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre"; infatti tali graduatorie erano "compilate per finalità diverse da quelle per le quali veniva predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori di assegnazione del punteggio e cioè del fatturato e del numero dei dipendenti". Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che la procedura per l'accesso a tali contributi avveniva su impulso
volontario da parte delle emittenti locali, tanto che all'incirca il 13% di queste non compariva in tali graduatorie, non avendo presentato istanza per partecipare. Ne deriva che le graduatorie citate, essendo state adottate con una diversa ratio e perseguendo finalità che si discostano dai requisiti di cui all'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, potevano solo in parte essere considerate come un criterio di qualità e un indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio, in quanto "in esse venivano nel contempo in rilievo esigenze di sostegno all'emittenza locale, preordinate alla sola
erogazione di contributi pubblici", costituendo, pertanto, un criterio inidoneo ad accertare le abitudini e preferenze degli utenti e il radicamento delle emittenti sul territorio;
- con la sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di Stato ha rilevato l'illegittimità del termine di quindici giorni stabilito dall'Autorità per la consultazione pubblica indetta con delibera n. 122/10/CONS a seguito della quale è stata approvata la delibera n. 366/10/CONS, in luogo dei trenta giorni stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 259/2003 (recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). Con la medesima sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato l'inidoneità dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom. Con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. Infatti, essendo tali graduatorie compilate sulla base del fatturato delle emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le preferenze degli utenti in quanto "anche ove si consideri che una delle principali voci di fatturato è rappresentata dalla raccolta della pubblicità, cionondimeno l'ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicità e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato. Infatti la raccolta della pubblicità, pur se è un utile indicatore della
preferenza degli utenti (in quanto di solito gli inserzionisti si rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti), tuttavia da solo non è univoco né sufficiente". Invece, le abitudini e le preferenze degli utenti si prestano ad essere soppesate più correttamente con riferimento "all'unico indice di carattere diretto ed endogeno cioè il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha attribuito al criterio "abitudine dell'utente" una valenza autonoma rispetto agli ascolti-preferenze."
Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che "le emittenti che non avevano chiesto le sovvenzioni per l'adeguamento delle rete, non erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in condizioni di parità con le altre emittenti inserite in graduatoria (...).le graduatorie CORECOM, compilate su base regionale, sono intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che, trasmettendo in più regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree
servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto ed evitare facili sovrapposizioni di segnale". Con riferimento al criterio della qualità delle emittenti stabilito dalla legge, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "appare di intuitiva portata il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualità che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti un patrimonio di cultura locale tradizionale, profana e religiosa che (attraverso servizi giornalistici e trasmissioni divulgative su feste, cibi, luoghi di
culto e beni storico ambientali) viene proposta alle nuove generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali (come quelli del settore turistico ed agroalimentare oppure dei prodotti dell'artigianato), evitando sia la dispersione di tali risorse sia l'affievolimento dello spirito di identità della comunità locale in antitesi a modelli di comportamento di massa, diffusi dalle comunicazioni in rete e provenienti da altre culture, che possono essere recepiti passivamente dagli utenti e comportare effetti disaggreganti su contesti socio culturali già a rischio. Né si può dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualità è in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonché di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza". Infine, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha espresso rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto e nove del piano di numerazione alle emittenti "MTV - Music Television" e "Deejay TV", in quanto "le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si è detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti, mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni";
- con la sentenza n. 4660/2012 il Consiglio di Stato, sempre a proposito dell'attribuzione delle posizioni 8 e 9 del telecomando ha rilevato che "gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010, che ha portato all'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del Collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro" in quanto "secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti "da un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca , in 6 Regioni era stato già effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti". Il Consiglio di Stato, conseguentemente, ha ritenuto che "un argomento ex post a conferma di tale difetto d'istruttoria si rinviene nella stessa individuazione
delle due emittenti nazionali cui la connessa determinazione del Ministero dello Sviluppo economico del 24 novembre 2010 ha attribuito i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti MTV e Deejay TV certamente non hanno le caratteristiche richieste per inserirsi nella categoria delle emittenti ex analogiche generaliste, poiché si tratta, all'evidenza, di emittenti con programmazione chiaramente non rivolte ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonché di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani";
- con la sentenza n. 4661/2012, il Consiglio di Stato, nel ribadire l'illegittimità dell'esiguo termine di quindici giorni concesso per la consultazione pubblica, ha comunque condiviso l'impostazione dell'Autorità secondo la quale "l'indicazione dei "canali generalisti nazionali" nell'art. 32 comma 2, citato, ai fini del rispetto delle preferenze degli utenti, si riferisce ai soli canali ex analogici, anche perché solo con riguardo a questo era ragionevole ancorare al criterio delle abitudini e preferenze l'assegnazione dei numeri di LCN" ed ha, inoltre, confermato la legittimità dell'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle
emittenti locali, in quanto "l'AGCOM, visti i risultati del sondaggio Demoskopea, non poteva che attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19 in corrispondenza alle abitudini e preferenze degli utenti e tenendo conto del legame di tali emittenti con il territorio; tra l'altro in tal guisa l'AGCOM ha anche, sia pur con risultati non soddisfacenti, provveduto a valorizzare il pluralismo culturale rappresentato dal rapporto di tali emittenti con il contesto sociale del territorio. Pertanto il posizionamento dei canali nativi digitali a partire dal numero 21 LCN non costituisce una violazione dell'art. 32, comma 2, citato, oppure una discriminazione rispetto di canali storici ex analogici, ma discende direttamente dall'applicazione del parametro normativo che prescrive di attribuire i numeri del LCN nel "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali";
Considerato che nella rinnovazione del procedimento ai fini dell'adozione del nuovo Piano di numerazione l'Autorità deve doverosamente tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con le citate sentenze;
Considerato, altresì, che l'art. 32, comma 2, lett. f), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede che l'Autorità proceda alla revisione del Piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;
Vista la delibera n. 442/12/CONS del 4 ottobre 2012 recante "Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2012, n. 245;
Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte delle seguenti associazioni:
Aeranti-Corallo (prot. 63376 dell'11 dicembre 2012);
Associazione Alpi Radio Tv - Associazione emittenti locali per la libertà e il pluralismo dell'informazione (ALPI) (prot. 55611 del 7 novembre 2012);
Associazione Italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (DGTVi) (prot. 58236 del 19 novembre 2012); Associazione Televisioni Digitali Indipendenti (ATDI) (prot. 58242 del 19 novembre2012);
Comitato Radio TV Locali (CRTL) (prot. 60165 del 27 novembre 2012); Coordinamento Autonomo Multimediale (CAM) (unitamente alle societa' Julie Italia S.r.l., Italia Med S.c.a.r.l, Napoli 9 di Teleacerra S.r.l., Pallotta Group S.r.l., TV Oggi S.r.l., Telepagani Nuova S.c.a.r.l.) (prot. 54042 del 31 ottobre 2012); Coordinamento Nazionale Nuove Antenne (CONNA) (prot. 61295 del 30 novembre 2012); Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT) Terzo Polo Digitale (prot. 56168 del 9 novembre 2012 e prot. 58379 del 20 novembre 2012); Federazioni Radio Televisioni (FRT) (prot. 61011 del 29 novembre 2012); REA - Radiotelevisioni Europee Associate (prot. 57999 del 19
novembre 2012);
e delle seguenti società:
All Music S.p.a. (prot. 57887 del 16 novembre 2012); Associazione amici di Telepace (prot. 52777 del 24 ottobre 2012); Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori Italiani (Utelit Consum) (prot. 56170 del 9 novembre 2012); Canale Italia S.r.l. (prot. 62671 del 7 dicembre 2012); Class Editori S.p.A. (prot. 64522 del 17 dicembre 2012); Consorzio Alphabet S.r.l (prot. 58238 del 19 novembre 2012); De Agostini Editore S.p.a. (prot. 58245 del 19 novembre 2012); Discovery Italia S.r.l. (prot. 58332 del 19 novembre 2012); EDB Media S.r.l. (prot. 58329 del 19 novembre 2012); Effe Tv S.r.l. (prot. 58041 del 19 novembre 2012); Fox International Channels Italy S.r.l. (prot. 56509 del 9 novembre 2012); H3G S.p.A. (prot. 58150 del 19 novembre 2012); Julie Italia S.r.l. (prot. 53323 del 26 ottobre 2012); MGM-Tv S.r.l. (prot. 56167 del 9 novembre 2012); Napoli Tivu' S.r.l. (prot. 57487 del 15 novembre 2012); Nuova Rete S.r.l. (prot. 57996 del 19 novembre 2012); P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.a. (prot. 56160 del 9 novembre 2012); QVC Italia S.r.l.(prot. 58335 del 19 novembre 2012); RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. (prot. 58289 del 19 novembre 2012); RAS Bolzano (prot. 55686 del 7 novembre 2012);
Radio Tele Molise (prot. 54608 del 5 novembre 2012); Radio
VideoCalabria 99 S.r.l. (unitamente alle societa' Napoli Canale 21
S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7
S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche
S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., Soc. Op. Im. S.r.l., Sige S.p.A.,
Videogruppo Televisione S.p.a., Societa' Telequattro S.r.l.) (prot.
57649 del 15 novembre 2012); Rete 8 S.r.l. (prot. 58002 del 19
novembre 2012); Rete Blu S.p.A. (prot. 61976 del 4 dicembre 2012);
Roma Uno S.r.l. (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99
S.r.l, Napoli Canale 21 S.r.l, RTV38 S.p.a., Tele Nord S.r.l,
Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a, P.T.V. Programmazioni Televisive
S.p.A., TV Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., Op.Im
S.r.l., Sige S.p.a., Videogruppo Televisione S.p.a., Telequattro
S.r.l.) (prot. 57673 del 15 novembre 2012); Romi O S.r.l. (prot.
58157 del 19 novembre 2012); RTI Reti Televisive Italiane S.p.a.
(prot. 58334 del 19 novembre 2012); RTV 38 S.p.A. (unitamente alle
societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l.,
Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V.
Programmazioni televisive S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A.,
Videogruppo Televisione S.p.a., Societa' Telequattro S.r.l.) (prot.
57672 del 15 novembre 2012); Sestarete e Rete 8 S.r.l. (prot. 57663
del 15 novembre 2012); Sitcom Televisioni S.r.l. (prot. 58318 del 20
novembre 2012); SKY Italia S.r.l. (prot. 58349 del 20 novembre 2012);
Soprodimec S.p.a. (prot. 53318 del 26 ottobre 2012); Switchover Media
S.r.l. (prot. 57877 del 16 novembre 2012); T.C.S. Tele Costa Smeralda
S.p.A, unitamente con Sardegna Tv S.r.l. e Videolina S.p.a. (prot.
58397 del 20 novembre 2012); Telecapri S.p.a. (prot. 56159 del 9
novembre 2012); Telecitta' S.p.a. (prot. 56161 del 9 novembre 2012);
Telecom Italia Media S.p.a. (prot. 54039 del 31 ottobre 2012);
Telenorba S.p.a. (prot. n. 58243 del 19 novembre 2012); Tele Nord
S.r.l (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l.,
Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia
S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV
Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., soc. Op.Im.S.r.l.,
Sige S.p.A.; Videogruppo Televisione S.p.a.; Societa' Telequattro
S.r.l.) (prot. 57618 del 15 novembre 2012); Telepadova S.p.a. (prot.
57492 del 15 novembre 2012); Telequattro S.r.l. (unitamente alle
societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV
38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.;
P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a.,
soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.a., Videogruppo Televisione S.p.a.)
(prot. 57676 del 15 novembre 2012); Television Broadcasting System
TBS S.p.a. (prot. 56166 del 9 novembre 2012); TivuItalia S.p.a.
(prot. n. 64500 del 17 dicembre 2012); TV Centro Marche S.p.a.
(unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli
Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia
S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., Soc.
Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Societa'
Telequattro S.r.l.) (prot. 57632 del 15 novembre 2012); Umbria
Televisione S.r.l. (unitamente alle società Radio Video Calabria 99
S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l,
Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive
S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A.,
Videogruppo Televisione S.p.a., Societa' Telequattro S.r.l.) (prot.
57757 del 16 novembre 2012); Viacom International Media Networks
Italia S.r.l. (prot. 58375 del 20 novembre 2012);
Sentite le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei
seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta: Aeranti Corallo (in
data 27 novembre 2012); All Music S.p.a. (in data 30 novembre 2012);
Associazione Alpi Radio Tv (ALPI) (in data 19 novembre 2012);
Associazione Italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo
Terrestre (DGTVi) (in data 12 dicembre 2012); Associazione Nazionale
Utenti Televisivi e Consumatori Italiani (Utelit Consum) (in data 12
dicembre 2012); Associazione Televisioni Digitali Indipendenti (ATDI)
(in data 21 novembre 2012); Canale Italia S.r.l. (in data 14 novembre
2012); Class Editori S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); Comitato Radio
TV Locali (CRTL) (in data 21 novembre 2012); Coordinamento Autonomo
Multimediale (CAM) (in data 21 novembre 2012); Coordinamento
Nazionale Nuove Antenne (CONNA) (in data 4 dicembre 2012);
Coordinamento Nazionale Televisioni - Terzo Polo Digitale (in data 5
dicembre 2012); (Discovery Italia S.r.l. (in data 20 novembre 2012);
E.D.B. Media S.r.l. (in data 13 dicembre 2012); Effe Tv S.r.l. (in
data 26 novembre 2012); Federazioni Radio Televisioni (FRT) (in data
27 novembre 2012); Fox International Channels Italy S.r.l. (in data
12 novembre 2012); Incremento Finanziario S.r.l. (in data 22 novembre
2012); Italiana Televisioni S.r.l. (in data 22 novembre 2012); Julie
Italia S.r.l. (in data 21 novembre 2012); MGM Tv S.r.l. (in data 5
dicembre 2012); Multi Services Enterprise S.p.a. (in data 22 novembre
2012); Napoli Tivu' S.r.l. (in data 14 novembre 2012); P.T.V.
Programmazioni Televisive S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); QVC
Italia S.r.l. (in data 10 dicembre 2012); RAI Radiotelevisione
Italiana S.p.a. (in data 27 novembre 2012); R.E.A. (in data 10
dicembre 2012); Rete Blu S.p.a. (in data 26 novembre 2012); Rete
Sette S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); R.T.I. S.p.a. (in data 5
dicembre 2012); Sardegna Tv S.r.l. (in data 4 dicembre 2012); Sitcom
Televisioni S.r.l. (in data 14 novembre 2012); SKY Italia S.r.l. (in
data 4 dicembre 2012); Soprodimec S.p.a. (in data 20 novembre 2012);
Switchover Media S.r.l (in data 12 novembre 2012); TBS S.p.a. (in
data 5 dicembre 2012); T.C.S. Tele Costa Smeralda S.p.a. (in data 4
dicembre 2012); Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.a. (in data 22 novembre
2012); Telecapri S.p.a. (in data 5 dicembre 2012); Telecitta' S.r.l.
(in data 3 dicembre 2012); Telecom Italia Media S.p.a. (in data 27
novembre 2012); Telenorba S.p.a.(in data 19 novembre 2012);
TivuItalia S.p.a. (in data 10 dicembre 2012); Videolina S.p.a. (in
data 4 dicembre 2012);
Considerato che dalla data di adozione della delibera n.
366/10/CONS ad oggi il contesto di mercato risulta significativamente
modificato in relazione al compimento del processo di definitivo
spegnimento della televisione analogica terrestre avvenuto il 4
luglio 2012 e allo sviluppo di nuovi canali digitali terrestri
nazionali e locali;
Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di
consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni
dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato
luogo, in sintesi, a quanto segue:
1. Esiti della consultazione pubblica
1.1. Considerazioni generali sullo schema di nuovo Piano
Parte dei soggetti che ha preso parte alla consultazione esprime
alcune valutazioni di carattere generale in merito allo schema di
regolamento proposto.
In particolare, uno dei partecipanti dopo aver annunciato di aver
proposto ricorso per revocazione avverso alle sentenze n. 4659 e n.
4660 del Consiglio di Stato che hanno sollevato dubbi sul
posizionamento sui canali 7 e 8 delle emittenti dalla stessa editi,
afferma che la modifica del Piano e il conseguente riposizionamento
dei canali sarebbero intempestivi e costituirebbero un elemento di
discontinuita' in un mercato debole, quale quello del DTT che, al
contrario, necessiterebbe di interventi di stabilizzazione.
Suggerisce, pertanto, di disattendere le indicazioni temporali date
dal giudice, rinviando l'intervento ad un momento in cui
l'assestamento del sistema si sia completato con il passaggio
definitivo allo standard DVB-T2, previsto per il 2015. In linea con
queste affermazioni, un differente stakeholder evidenzia altresi' che
gli effetti negativi della precedente delibera hanno causato, di
fatto, la paralisi dell'ingresso di nuovi soggetti e che
l'inefficiente attività di vigilanza posta in essere da parte del
Ministero competente ha aggravato gli effetti negativi sul mercato.
Alcuni stakeholder ritengono che non sia auspicabile una generale
riattribuzione complessiva della numerazione attualmente in uso, che
comporterebbe l'esclusione dal mercato di soggetti che hanno
effettuato numerosi investimenti negli ultimi due anni. Non
condividono peraltro la decisione dell'Autorità di modificare gli
aspetti del vecchio Piano non interessati dalle pronunce del giudice
amministrativo. In questo modo, infatti, gli effetti destabilizzanti
del nuovo Piano penalizzerebbero i soggetti ad oggi operanti sul
mercato. Anche un altro soggetto ritiene che il nuovo Piano debba
tener conto delle attività e degli investimenti affrontati nel
recente passato dagli operatori ex analogici sul mercato televisivo
digitale e debba creare condizioni che assicurino un trattamento
paritario a tutti gli operatori. Di opinione analoga diversi
interessati, che sostengono che l'intervento dell'Autorità deve
essere di tipo conservativo e limitarsi a modificare le prescrizioni
oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato: ciò si
giustifica anche in ragione della specifica richiesta avanzata da
parte del giudice in merito all'ultrattività delle disposizioni non
censurate, circostanza che escluderebbe la sussistenza di un
sostanziale giudizio di disvalore riguardo ai contenuti del Piano
precedente.
Solo alcuni partecipanti alla consultazione, in netta
contrapposizione con quanto appena enunciato, stigmatizzano la scelta
dell'Autorità di prorogare nel tempo gli effetti del precedente
Piano, in quanto lo schema di provvedimento sottoposto a
consultazione pubblica permetterebbe di assegnare i numeri 8 e 9 alle
stesse emittenti ritenute come "tematiche" dal Consiglio di Stato,
con conseguente vizio ab origine del nuovo Piano. Uno stakeholder in
particolare giudica la proroga del vecchio Piano inappropriata,
nonché contraria alle indicazioni del giudice amministrativo.
In linea con quanto appena riportato, altri partecipanti ritengono
che l'intervento dell'Autorità sia finalizzato a difendere le
posizioni già consolidate, frustri lo sviluppo del mercato e generi
un deterrente per i soggetti nuovi entranti e per gli investitori. Un
soggetto, in particolare, afferma che l'impianto regolatorio dovrebbe
essere completamente modificato, garantendo maggiori spazi per le
emittenti nazionali e contestualmente riducendo le disponibilità per
altri blocchi di numerazione, come quello riservato alle televendite,
rispetto ai quali sussiste una quasi totale assenza di richieste.
L'obiettivo da raggiungere, quindi, dovrebbe essere quello di
realizzare un impianto modulato sulle reali esigenze del mercato, che
attualmente risulta essere completamente chiuso. Tale soggetto stima,
infatti, che, a fronte di una capacita' trasmissiva potenziale di 260
canali, ad oggi ne sono operativi solo 180, con conseguente
depauperamento del mercato.
Da parte di un altro interessato giunge invece la richiesta che il
provvedimento finale che l'Autorità deciderà di adottare sia
improntato ad un criterio di maggiore semplificazione ed equità,
dando priorità all'informazione ed al valore sociale della stessa,
nel rispetto del dettato dell'art. 21 della Costituzione.
Uno stakeholder avanza una generale richiesta di considerare con
attenzione il ruolo di servizio pubblico anche rispetto
all'attribuzione dei numeri LCN. Tale soggetto chiede, pertanto, che
in linea di massima rimangano invariate le posizioni consolidate e
sottolinea che la concessionaria pubblica si pone su un piano
differente rispetto agli altri concorrenti, in ragione dei titoli
abilitativi detenuti in passato.
Un soggetto invece esprime un giudizio particolarmente critico
rispetto allo schema di Piano sottoposto a consultazione pubblica.
Preliminarmente rileva una generale carenza di dati e di
informazioni, evidenziando in particolare l'assenza di una struttura
di Piano di numerazione, per la realizzazione della quale sarebbe
necessaria una puntuale attività di monitoraggio dell'attuale
programmazione sulla piattaforma digitale terrestre. Tale attività
dovrebbe essere finalizzata a palesare elementi considerati
fondamentali, quali l'effettivo utilizzo delle numerazioni assegnate,
la reale richiesta di numerazioni riservate ai canali in alta
definizione e alle trasmissioni in differita dello stesso palinsesto
o ad ulteriori tipologie di servizi. In assenza delle informazioni
appena dettagliate, risulta assai difficile per gli stakeholder
valutare gli effetti dello schema di Piano sottoposto a consultazione
e proporre eventuali interventi di correzione.
Sotto il profilo più strettamente operativo, uno dei partecipanti
alla consultazione suggerisce di individuare, all'esito
dell'approvazione del nuovo Piano, una data unica in cui operare le
eventuali modifiche alla numerazione per l'intero territorio
nazionale, onde ridurre al minimo gli ulteriori effetti
destabilizzanti sul mercato.
1.2. Articolo 1
1.2.1. Definizioni
Nel prendere atto che dall'approvazione della delibera n.
366/10/CONS ad oggi e' avvenuto il definitivo passaggio alle
trasmissioni terrestri in tecnica digitale (lo switch-off risale al 4
luglio 2012), si e' reso anzitutto necessario allineare l'impianto
definitorio del vecchio Piano alle nuove nozioni del Testo unico,
eliminando quelle obsolete.
A tal fine l'Autorità ha sottoposto all'esame degli stakeholder
alcune nuove definizioni che tenessero conto della realtà dei nuovi
"canali digitali", sia nazionali che locali, intesi quali "canali
irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione
di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai
diffusi in tecnica analogica", in modo da distinguerli dalle
emittenti analogiche storiche (la cui legittima posizione nel primo
arco e' stata riconosciuta dal Consiglio di Stato), i cui obblighi di
informazione discendono dall'art. 7 del Testo unico.
Inoltre, nella descrizione dei generi di programmazione, si e'
ritenuto di rimodulare la definizione di "programmazione
semigeneralista" rispetto alla medesima del vecchio Piano al fine di
evitare possibili condotte elusive. In particolare e' stato previsto
che deve trattarsi di una "programmazione dedicata ad almeno tre
generi differenziati inclusa l'informazione giornaliera, tutti
distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di
programmazione ivi comprese le fasce di maggiore ascolto, nessuno dei
quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa", a
fronte della norma del vecchio Piano che non prevedeva alcuna nozione
relativa alla omogeneità della distribuzione dei vari generi, ne' al
loro numero. La finalità sottesa alla modifica e' di evitare
condotte elusive da parte di emittenti che, trasmettendo due soli
generi di cui uno nella sola fascia notturna, siano qualificabili
come semigeneraliste, con il conseguente ottenimento delle posizioni
riservate a tale genere.
La valutazione data dai soggetti interessati riguarda diversi
aspetti, come di seguito evidenziati.
1.2.2. La definizione di "canale generalista nazionale"
Uno stakeholder analizza in particolare la definizione di canale
generalista nazionale, concordando con la specificazione
"storicamente" introdotta nello schema di regolamento oggetto di
consultazione. A giudizio di tale soggetto, infatti, detta
caratteristica e' essenziale per la valorizzazione dell'esperienza e
della qualità di soggetti che già in passato sono stati operativi
nel settore. Della stessa opinione, altri partecipanti, i quali
ritengono, peraltro, necessario ripristinare anche il termine
"legittimamente" presente nella definizione fornita della delibera n.
366/10/CONS, che fornisce elementi aggiuntivi per l'individuazione di
quei soggetti che possono accedere ai numeri LCN compresi tra 1 e 9.
Ad avviso di questi soggetti sarebbe, invece, da escludere che, al
fine di identificare un'emittente "generalista", possano essere
utilmente presi in considerazione elementi quali il target di
pubblico o la classificazione dei programmi, dovendosi, al contrario,
fare esclusivo riferimento alla legittima e storicamente dimostrata
presenza dell'emittente sulla piattaforma analogica. Analogamente, da
un soggetto intervenuto giunge la richiesta di integrazione della
definizione di "canale generalista nazionale" con la previsione del
requisito del possesso del titolo concessorio/autorizzativo per la
trasmissione in tecnica analogica in capo al canale storicamente
irradiato e la verifica dei requisiti richiesti nella domanda di
prolungamento di concessione/autorizzazione (contributi INPS,
copertura di rete, simulcast ecc.). Numerosi partecipanti concordano
con la richiesta di integrazione e sollecitano la previsione espressa
di requisiti e titoli abilitativi per il riconoscimento della
qualifica di "generalista".
Anche altri stakeholder condividono la valorizzazione della
storicità inserita nella definizione di emittente generalista.
Spunti critici sono stati forniti da un soggetto che sottolinea
come il servizio pubblico si ponga su un piano differente rispetto
agli altri concorrenti in ragione dei titoli abilitativi detenuti in
passato, in forza dei quali tutti i canali riconducibili alla
concessione pubblica sarebbero qualificabili come "nativi analogici"
e quindi meritevoli delle medesime tutele degli altri appartenenti
alla stessa categoria. Inoltre, in via generale, il soggetto ritiene
necessario introdurre la distinzione fra canale e genere, proponendo
di abbandonare la definizione di genere, per privilegiare quella di
canale.
A giudizio di uno dei partecipanti la locuzione "canale generalista
nazionale" dovrebbe essere modificata in quella di "canale di
intrattenimento generale" (su reti terrestri con programmazione
generalista o semigeneralista), non esistendo sostanziale diversità
fra generalista e semigeneralista. A seguito della modifica
suggerita, la definizione di "canale nativo digitale" risulterebbe
pertanto superflua. Di analoga opinione alcuni soggetti, i quali
ritengono irragionevole la distinzione tra emittenti locali ex
analogiche e native digitali. Gli stessi stakeholder propongono una
modifica sostanziale della norma che includa la definizione di "arco
di numerazione" da intendersi nel senso di individuare archi omogenei
costituiti dai numeri con una sola cifra (1-9), con due cifre (10-99)
e con tre cifre, questi ultimi ulteriormente divisi per centinaia
(101-199; 201-299 etc.) lasciando i numeri 0, 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800 e 900 riservati ai servizi di sistema.
L'individuazione del primo arco nella serie dei numeri 1-9
permetterebbe, dunque, di rendere effettiva la tutela dell'emittenza
locale, riservando ad essa i numeri 7, 8 e 9 o, quantomeno, i numeri
8 e 9.
1.2.3. La definizione di "canale con programmazione di genere
semigeneralista"
Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno sollecitato
modifiche alla definizione di canale con programmazione di genere
semigeneralista.
Fra questi, alcuni ritengono la definizione troppo rigida, in
quanto esclude il genere "televendita" dal novero dei generi
consentiti per rientrare nella qualificazione. Secondo un soggetto in
particolare, allo scopo di evitare l'imposizione di ulteriori oneri,
sarebbe necessario esplicitare che l'obbligo di informazione previsto
nella definizione oggetto di analisi non comporta la trasmissione di
telegiornali, come invece richiesto dall'art. 7 del Testo unico per
le emittenti generaliste. Per i nuovi entranti, infatti, generalmente
non dotati di struttura giornalistica interna, la previsione estesa
dell'obbligo di informazione risulterebbe eccessivamente onerosa.
Analogamente, altri partecipanti sollecitano una definizione più
precisa del concetto di "informazione" e chiedono espressamente di
escludere dal concetto di informazione i cosiddetti "lanci", brevi
servizi a contenuto informativo, la trasmissione dei quali non può
soddisfare il requisito minimo per la qualificazione di programma
semigeneralista. Anche altri stakeholder ritengono la definizione non
sufficientemente flessibile, in quanto la stessa non tiene conto
dell'evoluzione dell'informazione c.d. "sotto testata" che può
assumere forme diverse da quelle previste. Segnala peraltro che
l'imposizione della fascia oraria per l'informazione crea una
sostanziale omogeneizzazione che va a discapito degli interessi
dell'utente. In linea generale, la società suggerisce comunque la
sostituzione dei generi con le categorie che sono già in uso per la
compilazione del registro programmi (talk show, giochi, film).
Alcuni partecipanti hanno evidenziato che l'obbligo di
distribuzione equilibrata dei generi e quello di includere almeno tre
generi limitano la libertà editoriale a discapito della varietà e
qualità dell'offerta per gli utenti, con conseguente perdita di
investimenti. Medesime perplessità ha suscitato la definizione
aprioristica della "fascia di maggior ascolto", che muta in base al
target di riferimento dell'emittente. Diversi soggetti intervenuti
suggeriscono peraltro di chiarire espressamente che la qualifica di
semigeneralista comporta la trasmissione di categorie di
programmazione non necessariamente limitate ai generi riconosciuti
dalla legge, quali varietà, film, serie televisive, reality show,
tipologie di larga diffusione nelle programmazioni televisive rivolte
al grande pubblico.
Anche altri stakeholder ritengono necessario modificare la
definizione di canale con programmazione di genere semigeneralista
riducendo la percentuale massima consentita di programmazione di un
unico genere dal 70% al 50% e sollecitano l'introduzione di ulteriori
correttivi che scoraggino l'uso strumentale ed elusivo della norma.
Viene chiesto altresi' che siano previsti più di tre generi
televisivi differenziati inclusa l'informazione per soddisfare i
requisiti richiesti dalla definizione.
Alcuni partecipanti condividono il nuovo assetto definitorio
proposto, pur segnalando anch'essi che, in relazione alla definizione
di semigeneralista, dovrebbe potersi fare riferimento anche a generi
diversi da quelli individuati dal legislatore. A giudizio di uno di
questi, peraltro, lasciando la previsione normativa invariata, un
numero esiguo di emittenti rientrerebbe nella categoria, mentre
sarebbe utile precisare ulteriormente che nessuno dei generi elencati
deve superare il 70%, poiché, in caso contrario, il canale va
considerato "tematico". Sarebbe peraltro necessario che le verifiche
in merito alla presenza di più generi sia effettuata nella fascia di
maggior ascolto, al fine di evitare meccanismi di elusione del
sistema.
In merito alla definizione di "canale con programmazione di genere
semigeneralista", uno stakeholder ricorda che, nella formulazione
proposta, essa si configura come una categoria "residuale" che
comprende i canali che non possono essere considerati tematici.
Un soggetto giudica invece superflua la definizione riferita ai
canali semigeneralisti nella forma proposta, in quanto limitante
dell'autonomia dell'editore, mentre suggerisce di modificare la
definizione di "canale generalista" in "canale di intrattenimento
generale".
1.2.4. L'inclusione di altri generi oltre a quelli indicati dalla
legge
Diversi partecipanti chiedono di introdurre il nuovo genere di
programmazione "intrattenimento/lifestyle", che nella prassi riveste
già notevole importanza in termini di ascolti e di ricavi economici
connessi. La creazione del nuovo genere consentirebbe
l'identificazione con maggiore certezza anche dell'attività che mal
si presta ad essere qualificata come televendita, ma si configura
più' come servizio di commercio elettronico, con sostanziali
differenze rispetto alla qualificazione già riportata. A giudizio di
uno stakeholder il nuovo genere "intrattenimento" potrebbe essere
inserito anche ampliando la definizione del genere "cultura".
Ugualmente altri soggetti interessati sostengono che sia necessario
l'ampliamento del novero dei generi elencati dalla delibera (che
corrispondono a quelli indicati dalla legge) o che, quantomeno, siano
precisate con maggiore dettaglio le caratteristiche di quelli
esistenti. A giudizio di un soggetto in particolare, invece, e'
essenziale l'introduzione della definizione di "canale generalista
nativo digitale", con conseguente attribuzione alla nuova categoria
di posizioni privilegiate nel primo arco di numerazione.
Uno degli stakeholder ha espresso perplessità in relazione alla
definizione di genere di programmazione tematica, richiedendo che sia
esplicitato che detta qualificazione possa essere riconosciuta avendo
cura di analizzare sempre la programmazione nella fascia di maggior
ascolto (dalle ore 19 in poi). Un altro, al contrario, suggerisce di
specificare che la qualificazione di canale tematico sia riconosciuta
qualora, in qualunque momento della giornata, per sei ore
consecutive, la programmazione del canale sia dedicata in misura pari
o superiore al 70%, ad uno dei generi tematici previsti, posizione
condivisa da un altro soggetto. Un partecipante a riguardo afferma
che e' necessario chiarire esplicitamente che la tematicita' ricorre
solo con riferimento ai generi elencati dalla norma di legge di
riferimento, mentre, con riguardo ai canali di programmazione
tematici "bambini e ragazzi", ritiene utile correggere la definizione
con "e/o ragazzi" in modo da riferirlo a più fasce di eta'. In
merito al genere delle televendite, chiede di modificarne la
definizione inserendo il riferimento alle "offerte trasmesse al
pubblico allo scopo di fornire (...) beni", in luogo delle "offerte
dirette al pubblico", al fine di rendere la definizione di
"televendita" completamente aderente a quella contenuta nell'art. 2,
comma 1, lett. ii) del d.lgs. 177/2005.
Con riferimento alle emittenti locali e ai canali nativi digitali
locali, un soggetto partecipante afferma che l'Autorità deve
attenersi alle definizioni delle tipologie di emittenti già poste
dal Testo unico, e propone altresi' di applicare la classificazione
per genere tematico anche alle emittenti native digitali locali.
Alcuni partecipanti alla consultazione condividono pienamente le
nuove definizioni fornite nello schema di provvedimento.
1.3. Articolo 2
1.3.1. L'ambito di applicazione
Rientrando nel novero delle disposizioni non interessate dalle
pronunce del Consiglio di Stato, lo schema in consultazione ha
riproposto il dettato contenuto nella precedente delibera n.
366/10/CONS, che regola il diritto di ciascun utente di riordinare i
canali offerti sulla televisione digitale terrestre, nonché
l'obbligo di disponibilità da parte dei decodificatori di dotarsi di
una interfaccia grafica riportante i canali presenti per facilitarne
l'uso da parte degli utenti. Se tecnicamente possibile, la
visualizzazione grafica deve essere divisa per generi di
programmazione anche a livello locale.
Alcuni stakeholder affermano che il dettato della norma e'
sostanzialmente condivisibile e che sarebbe auspicabile l'inserimento
nei decoder della funzione EPG standardizzata per consentire la
navigazione tematica, posizione condivisa da un altro soggetto che
ritiene necessario disporre di un intervento regolatorio specifico,
finalizzato a rendere obbligatorie alcune modifiche tecnologiche dei
device, atte a consentire l'indicazione della regione di
sintonizzazione, e ad inibire procedure quali il refresh notturno
della sintonizzazione che, azzerando la libera sintonizzazione
operata in precedenza dall'utente sulla base delle proprie preferenze
dell'utente, impedisce di fatto quanto sancito nella norma oggetto di
analisi. Più partecipanti sollecitano poi l'introduzione di menu di
programmazione simili per tutti i decoder, suggerendo un allineamento
tecnologico che impedisca la frustrazione delle aspettative degli
utenti. Uno in particolare auspica un intervento regolatorio deciso
da parte dell'Autorità, finalizzato anche ad esplicitare la già auspicata organizzazione per generi tematici per l'emittenza locale.
1.3.2. Le guide elettroniche ai programmi (EPG)
In merito all'opportunità di prevedere nuove e più aggiornate
prescrizioni per quanto riguarda le guide elettroniche ai programmi,
un numero rilevante di partecipanti si e' espresso al riguardo.
Si ricorda che la legge n. 249/97, e segnatamente l'art. 1, comma
6, lett. a), n. 4, prevede che l'Autorità, "sentito il parere del
Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa
comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilità del servizio".
L'Autorità ha esercitato tale competenza per la prima volta nel
2000, determinando con la delibera n. 216/00/CONS gli standard dei
decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi
ad accesso condizionato. La delibera appena citata prevede
sostanzialmente una serie di standard minimi per i decodificatori
della televisione digitale terrestre, nonché specifiche tecniche
volte ad assicurare che i decoder dispongano di una funzione di aiuto
alla sintonizzazione e di consultazione relativa alle informazioni
sui programmi trasmessi. Con riguardo alle guide elettroniche ai
programmi, l'art. 7, comma 1, della delibera sancisce che la stessa
sia orientata a fornire un'informazione non distorta agli utenti.
Nel corso della consultazione pubblica sono emerse problematiche
relative ad alcuni decoder digitali terrestri che, con l'impostazione
abilitata per il refreshing, eseguono l'aggiornamento automatico dei
canali ad un'ora prefissata (in genere nelle ore notturne, verso le
ore 04.30) e con frequenza giornaliera, annullando in modo
sostanziale l'ordinamento manuale dei canali impostato dagli utenti.
L'Autorità ha conseguentemente provveduto a modificare la citata
delibera n. 216/00/CONS con la delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre
2010, stabilendo che l'utente, in fase di attivazione del decoder o
quando decida di predisporre una lista manuale dei canali, sia
compiutamente informato che, con il refreshing automatico abilitato,
la numerazione personalizzata potrebbe essere successivamente
modificata in maniera automatica e sia pertanto reso edotto delle
modalità con cui disabilitare facilmente tale funzione. Inoltre, al
fine di rendere nota all'utente la presenza di nuovi canali, anche
nel caso di disabilitazione del refreshing automatico, i
decodificatori devono rilevare automaticamente la loro presenza
mediante un indicatore specifico nella visualizzazione grafica della
lista canali, avvertendo altresi' l'utente che, qualora abbia
disabilitato tale funzione, la loro visione sulla lista
personalizzata può avvenire solo se quest'ultima viene aggiornata a
cura dell'utente stesso. Tale previsione e' altresi' contenuta nella
guida tecnica predisposta dal consorzio DGTVi per la propria
classificazione dei decoder dotati del c.d. "bollino".
In seguito l'Autorità ha provveduto, con la delibera n.
255/11/CONS del 5 maggio 2011, ad identificare i decoder secondo uno
schema di classificazione basato sulle caratteristiche tecnologiche.
Va precisato che tale delibera non introduce alcuno standard, ma
costituisce una mera classificazione dei decoder in commercio
suddivisi in 6 diverse classi, dalla classe 1, comprensiva dei
decoder più completi e tecnologicamente avanzati, alla classe 6,
quelli con caratteristiche minime ed essenziali.
1.3.3. Le modifiche allo standard dei decodificatori
In previsione dell'adozione di un nuovo Piano di numerazione
automatica dei canali, appare necessario tenere conto della futura
migrazione verso lo standard DVB-T2, che comporta la necessaria
sostituzione del parco dei decoder nel 2015. Alcuni ricevitori DVB-T2
ricevono normalmente anche i segnali DVB-T, mentre non e' possibile
l'inverso a causa delle differenze di hardware dovute al nuovo
sistema di decodifica e delle differenze del demodulatore.
La migrazione al DVB-T2 e' stata espressamente prevista dall'art.
3-quinquies, comma 5, della legge n. 44 del 26 aprile 2012 laddove,
al fine di favorire l'innovazione tecnologica e l'uso efficiente
dello spettro, si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 gli
apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai
distributori dovranno integrare un sintonizzatore compatibile con il
DVB-T2 e la codifica MPEG-4 o successive evoluzioni e che dal 1°
luglio 2015 tutti gli apparecchi venduti al dettaglio dovranno
possedere tali caratteristiche.
Analizzando le indicazioni fornite dai partecipanti alla
consultazione su questa problematica, si evidenzia che alcuni
chiedono che la norma prescriva espressamente che esse riguardino
obbligatoriamente tutti i canali nativi digitali nazionali, secondo
criteri equi, trasparenti e non discriminatori, mentre uno
stakeholder ritiene che le EPG associate ad un gruppo di contenuti a
pagamento riconducibili ad uno stesso editore non debbano influenzare
le scelte di ordinamento dell'utente rispetto a canali diversi da
quello specifico gruppo di contenuti. Un eventuale preordinamento dei
canali di un pacchetto a pagamento effettuato dall'EPG deve limitarsi
all'organizzazione dei canali di quel pacchetto, evitando
tassativamente di influire sull'ordinamento dei canali in chiaro. Un
soggetto tuttavia condividerebbe l'introduzione di una funzione
aggiuntiva che permetta di selezionare un canale direttamente
dall'interfaccia grafica, organizzata secondo i generi tematici.
La richiesta di inserimento nel decoder della funzione EPG
standardizzata per consentire la navigazione tematica giunge da
numerosi partecipanti alla consultazione, mentre uno in particolare
chiede che sia espressamente specificato che le EPG alternative non
devono discriminare i canali gratuiti rispetto a quelli a pagamento.
Di opinione contraria un soggetto, il quale non condivide
l'intervento sui produttori di hardware, ritenendolo un vincolo
costoso che non produce utilità, ma costituisce un'indebita
ingerenza nel mercato, che peraltro comprometterebbe il rispetto
delle abitudini degli utenti.
1.4. Articolo 3
1.4.1. I criteri di ripartizione della numerazione
L'Autorità ha proposto la medesima ripartizione della numerazione
riportata nel precedente Piano, anche in considerazione del fatto che
il giudice amministrativo non ha sollevato obiezioni relativamente
alle scelte operate in precedenza.
Mentre alcuni stakeholder concordano con l'impostazione data
dall'Autorità, altri soggetti interessati hanno proposto alcune
sostanziali modifiche che, a loro giudizio, dovrebbero contribuire
alla realizzazione di un Piano di numerazione più rispondente
all'evolversi del mercato del digitale terrestre. Un partecipante
afferma di non ritenere validi i criteri di ripartizione delle
numerazioni riproposti dall'Autorità, i quali andrebbero
profondamente modificati, e non "alla luce dello sviluppo di
mercato", bensì in un'ottica ripristinatoria dei danni causati
all'emittenza locale dalla delibera n. 366/10/CONS. Chiede pertanto
che tutta l'offerta ex analogica nazionale e locale sia collocata in
posizioni anteriori rispetto ai canali della nuova offerta digitale.
Secondo il medesimo soggetto, nei primi numeri dovrebbe essere
proposta tutta l'offerta ex analogica ordinata secondo abitudini e
preferenze degli utenti e, a seguire, l'offerta nativa digitale,
ordinata secondo i generi tematici, fermo restando che nel primo arco
dovrà essere previsto un adeguato spazio per le emittenti di
qualità legate al territorio. Un soggetto ritiene, invece, che le
numerazioni andrebbero assegnate considerando prioritariamente la
storicità, escludendo ogni riferimento agli indici di ascolto.
1.4.2. La numerazione a tre cifre
Preliminarmente si segnala che un certo numero di soggetti
partecipanti alla consultazione ha suggerito di ricorrere alla
modalità di numerazione a tre cifre, partendo quindi dal numero 100,
già adottata per il satellite, e quindi familiare per un grande
numero di utenti. Questi stessi soggetti evidenziano come questa
modifica, lungi dal comportare una riduzione delle possibilità,
contribuisce alla creazione di condizioni di maggiore equità e
trasparenza.
Parte dei soggetti interessati suggeriscono altresi' la regolazione
puntuale di un periodo transitorio di attuazione del passaggio alla
numerazione a tre cifre, della durata da 6 a 12 mesi, allo scopo di
ridurre al minimo eventuali effetti inflattivi sul mercato nel primo
periodo di applicazione.
Altri stakeholder invece, hanno espresso parere contrario
all'introduzione della numerazione a tre cifre in ragione della
tutela delle abitudini degli utenti che, a loro giudizio,
faticherebbero ad adattarsi ad un nuovo radicale cambiamento di uso.
Una proposta di cambiamento dell'impianto regolatorio giunge da un
soggetto, la quale, nell'ipotesi che non sia possibile ricorrere alla
numerazione a tre cifre, chiede che il primo arco di numerazione
comprenda 200 numeri, in modo da garantire maggiori spazi da
attribuire nell'arco più appetibile.
1.4.3. La revisione della numerazione riservata alle emittenti locali
Diversi soggetti ritengono necessario ridurre il numero di
posizioni attribuibili ai canali locali, anche in ragione della
scarsa rilevanza che essi assumono in termini di indici di ascolto
(2% rispetto al totale delle emittenti nazionali).
Più specificamente, alcuni chiedono che le emittenti nazionali
digitali terrestri possano occupare le numerazioni da 21 a 99,
poiché necessitano di spazi adeguati per favorire lo sviluppo di un
mercato che potrebbe essere molto fiorente. Conseguenza di quanto
appena esposto e' lo spostamento delle emittenti locali verso
posizioni più adeguate alla fascia di mercato di riferimento.
In linea con la richiesta di spostamento delle emittenti locali in
posizioni più arretrate, un soggetto suggerisce di prevedere
l'inserimento del blocco delle numerazioni destinate ai canali nativi
digitali "generalisti" (categoria cui la società ritiene di
appartenere), in posizione anticipata rispetto al blocco riservato ai
canali locali.
Contrario ad una eventuale riduzione di disponibilità per le
emittenti locali nel primo arco risulta essere uno stakeholder, che
chiede un aumento dei numeri disponibili. Il medesimo soggetto chiede
inoltre di confermare per le emittenti locali solo numerazioni a due
cifre, escludendo cosi' ogni interesse per i numeri 8 e 9. Chiede
altresi' ulteriore spazio per le emittenti locali con l'assegnazione
del nono e del decimo arco di numerazione.
Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono peraltro che venga
introdotto uno specifico divieto di irradiazione di programmi
relativi al gioco d'azzardo nel primo arco di numerazione, come già
previsto per la programmazione per i soli adulti, in ragione delle
limitazioni esistenti nella normativa nazionale nei confronti dei
minori.
1.4.4. La riserva per i soggetti nuovi entranti
Numerosi stakeholder hanno espresso decise perplessità in merito
alla riserva per i soggetti nuovi entranti prevista per garantire un
piu' ampio pluralismo in condizioni di parità fra i soggetti
operanti nel mercato. In particolare si sollecita un chiarimento in
merito alla definizione di "soggetto nuovo entrante". Un soggetto
suggerisce che il concetto di nuovo entrante sia da interpretare
quale "soggetto non titolare di altre autorizzazioni per servizi di
media audiovisivi."
Un nuovo elemento di criticità viene sollevato da parte di uno
stakeholder, il quale chiede che siano previste riserve di numeri da
destinarsi alle diffusioni interconnesse e alle emittenti di qualità
e legate al territorio che trasmettono programmi in contemporanea
sulla base di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della delibera
n. 353/11/CONS al fine di aprire un nuovo mercato in grado di
produrre ascolti comparabili con le principali emittenti nazionali.
In tal modo sarebbe possibile conferire un elevato livello di
riconoscibilità al network, che sino ad oggi e' costretto ad
utilizzare numerazioni differenti in aree geografiche diverse, con
conseguente disorientamento dell'utenza e perdita di competitività.
Secondo un soggetto interessato e' opportuno precisare che per nuovo
entrante s'intende un soggetto non già titolare di alcuna
autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi; questi
ritiene altresi' opportuna l'adozione di misure volte ad evitare
l'accaparramento di risorse da parte del medesimo soggetto,
introducendo un limite massimo di autorizzazioni/numerazioni di cui
si può divenire titolari.
A giudizio di un diverso stakeholder, invece, l'intervento
regolatorio non si presta ad interpretare le abitudini ed i gusti del
singolo utente; pertanto si può solo prevedere di "organizzare" gli
operatori su basi oggettive e criteri concreti (canali storici e
nativi digitali - nazionali e locali - tematici e non), mentre il
rispetto delle abitudini e preferenze di ogni singolo utente e'
garantito dalla tecnologia, che permette di impostare il proprio
decoder.
1.5. Articolo 4
1.5.1. La numerazione dei canali generalisti nazionali
L'art. 4 dello schema e' stato parzialmente inciso dalle sentenze
del Consiglio di Stato che, nel confermare la correttezza
dell'attribuzione delle prime posizioni dell'arco 0-9 ai canali
nazionali ex analogici, sollevano obiezioni in merito
all'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9. Pertanto e' stata mantenuta
inalterata la struttura dell'articolo sottoponendolo a consultazione,
riservando un'eventuale modifica dei criteri di attribuzione dei
suddetti numeri all'esito della nuova indagine sulle abitudini e
preferenze degli utenti.
Preliminarmente si registra la condivisione da parte di alcuni
stakeholder dell'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9 ai canali nazionali
ex analogici in possesso dei titoli abilitativi, mentre un soggetto
in particolare vorrebbe destinarli a canali semigeneralisti nativi
digitali, quali, ad esempio, RAI4 e RAI5, da preferire ad altre in
ragione della missione di servizio pubblico. Un altro partecipante si
sofferma in un'analisi dettagliata relativa alla posizione di MTV,
affermando che l'emittente presenta i presupposti fissati dall'art.
1, comma 1, lettera j), e dell'art. 4 della delibera n. 442/12/CONS.
Infatti, coerentemente con le previsioni normative del Testo unico,
grazie al simulcast analogico-digitale garantito a livello nazionale,
il 13 ottobre 2005 MTV e' stata autorizzata al prolungamento
dell'esercizio analogico della concessione fino alla scadenza del
termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle
trasmissioni in tecnica digitale.
Un soggetto interessato ritiene conforme alle abitudini e alle
preferenze degli utenti il fatto che le emittenti locali siano
collocate a partire dal numero 7 o, al piu', dal numero 8, visto che
in nessun caso in ambiente analogico le emittenti locali venivano
sintonizzate in posizioni successive a queste. I canali generalisti
locali ex analogici occuperebbero dunque le numerazioni da 7 al 39,
mentre gli altri canali nazionali si collocherebbero dal 40 al 99.
Anche un altro partecipante ritiene che le numerazioni 7, 8 e 9
vadano assegnate alle emittenti locali e che l'indagine demoscopica
debba far riferimento al periodo antecedente lo switch-off. Uno degli
stakeholder propone invece di collocare la categoria dei canali
generalisti nativi digitali nelle numerazioni immediatamente
successive a quelle destinate ai canali generalisti ex-analogici, o,
in via subordinata, nelle numerazioni immediatamente precedenti
quelle assegnate ai canali appartenenti al genere di programmazione
semigeneralista.
1.5.2. L'indagine sulle preferenze degli utenti e il momento della
rilevazione
Come richiesto dal Consiglio di Stato, l'Autorità ha avviato le
procedure necessarie a realizzare una nuova indagine sulle abitudini
e preferenze degli utenti per l'attribuzione dei numeri riservati ai
canali generalisti nazionali. Benché non espressamente incluso tra i
quesiti posti in consultazione, numerosi stakeholder hanno espresso
opinioni discordanti riguardo all'oggetto, alle modalità e alla
tempistica della nuova indagine, traendo spunto dalle pronunce del
Giudice amministrativo.
Un soggetto interessato ritiene che le numerazioni 7 e 8 andrebbero
riconfermate in capo a La7 e MTV in quanto, da un lato, esse
rientrano a pieno nella categoria delle emittenti generaliste e,
dall'altro, rispondono alle preferenze degli italiani, come
dimostrava già la precedente indagine Demoskopea (da cui si potevano
desumere perplessità solo in merito al canale 9). In merito
all'indagine, ritiene sicuramente improponibile che essa verta sul
ricordo di quanto accaduto nel periodo antecedente lo switch-off,
poiché' non avrebbe nessun valore dal punto di vista metodologico. Di
parere contrario altri stakeholder, che ritengono che la nuova
indagine demoscopica debba prendere in considerazione solo il periodo
antecedente il 2010, in ragione della natura ripristinatoria delle
sentenze del Consiglio di Stato. Sempre in merito al riferimento
temporale dell'indagine, numerosi partecipanti alla consultazione
ritengono opportuno che essa sia riferita alla data dello switch-off
senza prendere in considerazione il periodo precedente. Un
interessato denuncia altresì un grave difetto di trasparenza nella
gestione dell'indagine conoscitiva della consultazione svolta
dall'Autorità e chiede che quale criterio di attribuzione della
numerazione vengano considerati gli indici di ascolto con riferimento
al periodo dal 1985 ad oggi, per valutare adeguatamente il requisito
della storicità.
Uno stakeholder ricorda che, secondo le rilevazioni riferite
all'anno 2005, anno più vicino alla transizione al digitale, il 68%
degli utenti manifestava preferenze per l'attribuzione dei canali 8 e
9 ad emittenti locali.
Diversi interessati propongono altresi' l'introduzione di una
specifica previsione che regolamenti l'ipotesi in cui le numerazioni
da 1 a 9 non dovessero essere tutte assegnate a causa dell'assenza
sul mercato di un numero sufficiente di emittenti che corrispondano
alla definizione di emittente generalista. A giudizio di questi
stakeholder, in tal caso sarebbe auspicabile attribuire i numeri
eventualmente non assegnati alle emittenti locali, mentre un soggetto
ritiene che dovrebbero essere assegnate ad emittenti di pubblico
servizio o alle emittenti locali di qualità e, solo in subordine, a
semigeneraliste da valutare in base alla data di avvio della
programmazione generalista.
1.5.3. La diversa distribuzione degli spazi tra emittenti nazionali e
locali
Alcuni partecipanti alla consultazione propongono di aumentare di
20 numeri la quantità di numerazioni destinate ai canali digitali
terrestri a diffusione nazionale, inclusi quelli rientranti nel
genere televendite, con conseguente spostamento delle emittenti
locali in posizione diversa, anche in ragione della scarsa incidenza
di queste ultime in termini di indici di ascolto (2% rispetto al
totale delle emittenti nazionali). Ad avviso di tali soggetti il
nuovo assetto, con i canali digitali terrestri a diffusione nazionale
nei numeri da 21 a 99, dovrebbe essere riproposto anche negli altri
archi di numerazione per facilitare gli utenti nella ricerca del
programma desiderato. Secondo i medesimi soggetti, ai canali già
assegnatari di una numerazione, che richiedono una posizione per lo
stesso genere di programmazione, dovrebbe altresi' essere confermata,
ove possibile, la stessa numerazione, per evitare effetti deflattivi
del mercato conseguenti alla perdita di audience nel caso di
assegnazione di un nuovo numero.
Anche altri soggetti interessati propongono una riduzione degli
spazi destinati all'emittenza locale, la quale, in ragione delle
richieste attuali, potrebbe occupare i numeri dall'86 al 99, mentre,
nella stessa ottica, un soggetto chiede che i numeri da 101 a 109
siano riservati a canali semigeneralisti. Uno stakeholder chiede che
ai nuovi entranti siano attribuite le posizioni successive al numero
120, mentre un soggetto propone, come ipotesi residuale, lo
spostamento di tutte le locali nel secondo arco di numerazione e
l'assegnazione delle posizioni da 10 a 19 ai canali semigeneralisti.
Alcuni stakeholder suggeriscono di porre rimedio all'eccessiva
frammentazione quale effetto del dettato dell'art. 4. Nel caso in cui
non siano realizzate altre modifiche del Piano, il blocco destinato
alle emittenti locali dovrebbe includere i numeri da 11 a 20, in modo
da garantire maggiore spazio alle emittenti generaliste (da 1 a 10)
ed evitare la frammentazione che nel Piano attuale deriva
dall'attribuzione unicamente del numero 20 a queste ultime. Sarebbe
altresi' utile prevedere l'accorpamento delle emittenti tematiche
nazionali e locali nel medesimo arco, in successioni numeriche
separate. Un soggetto interessato afferma che le emittenti locali
potrebbero essere collocate in un unico blocco, separato dalle
emittenti nazionali, a prescindere dal carattere tematico, prevedendo
altresi' una riserva complessiva di numeri non superiore al 25% del
totale. Un altro soggetto ritiene invece che solo le posizioni da 1 a
7 possano essere confermate secondo le assegnazioni fatte in virtù
del vecchio Piano.
Di opinione completamente contraria uno stakeholder, che propone di
assegnare i primi tre numeri del primo arco al servizio pubblico e i
numeri da 4 a 9 ad emittenti locali, riservando alle emittenti
generaliste e alle altre nazionali i numeri da 10 in poi.
L'intervento radicale proposto avrebbe lo scopo di dare maggiore
visibilità all'emittenza locale, ponendo cosi' rimedio alla
depauperazione delle riserve economiche subita dal settore a seguito
dello switch-off e degli effetti negativi prodotti dal precedente
Piano di numerazione. Anche un altro partecipante chiede che nel
primo arco di numerazione siano previsti prioritariamente spazi che
valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e
fortemente legate al territorio. Un soggetto interessato chiede che
all'emittenza locale venga destinato un ulteriore arco di
numerazione, mentre un altro sollecita che alle locali siano
attribuiti anche i numeri da 20 a 25. Alcuni interessati chiedono,
invece, che siano assegnate alle emittenti locali le numerazioni dal
7 al 19 oppure dal 7 a 16, ferme restando le numerazioni da 70 in
poi. Sulla stessa linea alcuni partecipanti che chiedono di rendere
effettiva la tutela dell'emittenza locale, riservando ad essa i
numeri 7, 8 e 9 o, quantomeno, i numeri 8 e 9.
1.6. Articolo 5
1.6.1. L'assegnazione della numerazione alle emittenti locali
Ferma restando la riserva dei numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del
primo arco di numerazione all'emittenza locale, l'art. 5 dello schema
in consultazione e' stato formulato con particolare riferimento alla
previsione di criteri volti alla valutazione della programmazione di
qualità delle emittenti locali medesime. In ottemperanza alle
sentenze del Consiglio di Stato, in luogo dell'utilizzo delle
graduatorie Corecom, si propone la predisposizione di apposite
graduatorie regionali da parte del Ministero al fine di individuare
le emittenti locali che rispondono alle disposizioni recate dall'art.
32, comma 2, del Testo unico, alla lett. b) (abitudini e preferenze
degli utenti) e lett. c) (programmazione di qualità e quella legata
al territorio). In particolare lo schema posto in consultazione ha
individuato i seguenti tre criteri:
1) qualità della programmazione con indicatori relativi alla
percentuale di programmi autoprodotti afferenti ai generi
maggiormente qualitativi (informazione, cultura, telegiornali,
territorio);
2) indici di ascolto, come documentati dalle emittenti sulla base
dei rilevamenti Auditel;
3) radicamento nel territorio secondo parametri legati alla
storicità delle emittenti, e alla copertura.
Le perplessità degli stakeholder hanno riguardato diversi aspetti
della norma oggetto di analisi.
1.6.2. Le graduatorie di attribuzione per le emittenti locali:
qualità, indici di ascolto, radicamento sul territorio
Alcuni partecipanti alla consultazione disconoscono
l'utilizzabilità dei dati relativi agli indici di ascolto forniti da
Auditel come indicatore delle preferenze degli utenti, in ragione
della volontarietà dell'adesione al programma di rilevazione.
Suggeriscono quindi come parametri sostitutivi il patrimonio netto
della società, che costituisce l'unico elemento che dimostra i reali
investimenti sia in tecnologie che in risorse umane, e la raccolta
pubblicitaria, significativa per valutare il radicamento sul
territorio. Uno stakeholder propone, infine, di adottare i criteri ex
art. 4 della legge 26 maggio 2011, n. 75, ovvero l'entità del
patrimonio al netto delle perdite, il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'ampiezza
della copertura della popolazione e la priorità cronologica di
svolgimento dell'attività nel territorio di riferimento, anche con
riferimento all'area di copertura. Secondo un soggetto, invece, fra i
criteri di assegnazione dei numeri devono figurare le abitudini
dell'utenza desumibili dall'evoluzione storica dei dati di ascolto.
Alcun soggetti interessati ritengono che il criterio principe per
l'attribuzione delle numerazioni vada individuato nella qualità
della programmazione, misurabile attraverso gli indici d'ascolto
(secondo uno in particolare, riferiti agli ultimi 3 anni), ed al
numero di dipendenti, valutati su un arco medio di 5 anni. Altri
partecipanti condividono unicamente il riferimento ai criteri della
qualità della programmazione e del radicamento sul territorio. Gli
indici di ascolto da prendere in considerazione dovrebbero essere
riferiti al 2010, o, in subordine, all'anno dello switch-off nella
regione di riferimento.
Numerosi stakeholder ritengono che la rilevazione degli indici di
ascolto per la formazione delle graduatorie debba essere riferita
agli ultimi cinque anni e che, ai fini della valutazione della
qualità delle emittenti, il criterio del numero dei dipendenti venga
considerato residuale e secondario rispetto alla valutazione della
qualifica professionale specializzata dei dipendenti delle emittenti.
Gli stessi soggetti escludono l'utilità della divisione tematica da
realizzarsi anche per le emittenti locali. Quanto al grado di
copertura del programma irradiato, alcuni soggetti non ritengono che
esso sia particolarmente significativo come criterio di valutazione.
Uno stakeholder insiste sull'importanza che i dati relativi agli
indici di ascolto siano precedenti al 2010 e che prendano in
considerazione un arco temporale di cinque anni, mentre ritiene
essenziale l'esclusione del criterio del numero dei dipendenti.
A giudizio di un soggetto interessato e' necessario prevedere
graduatorie su aree tecniche e non unicamente su base regionale,
tanto per l'attribuzione delle numerazioni quanto per i nuovi bandi
da pubblicare da parte del competente Ministero.
Con riferimento ai criteri di valutazione da più parti si
sollecita l'esclusione della possibilità di valutare il grado di
copertura di un'emittente "anche mediante multiplex di terzi", come
previsto dall'art. 5, comma 6, lett. c), dello schema in
consultazione, allo scopo di garantire una posizione privilegiata ai
soggetti stabili presenti sul mercato.
Alcuni interessati ritengono che sia necessario considerare
prioritariamente il numero medio di dipendenti impiegati
dall'emittente con riferimento agli ultimi cinque anni e manifestano
alcune perplessità rispetto al possibile ricorso agli indici di
ascolto per la valutazione delle preferenze degli utenti. Rilevano,
infatti, che anche la rilevazione dei dati da parte dell'Auditel
rappresenta un riferimento parziale, in quanto realizzata su base
volontaria, in forza della specifica adesione delle emittenti, e
presenta di conseguenza le stesse caratteristiche di incompletezza e
parzialità rilevate dal Consiglio di Stato rispetto all'utilizzo
delle graduatorie dei Corecom Suggeriscono, quindi, di fare
riferimento ad una indagine riferita al periodo successivo alla data
della delibera e per un lasso di tempo considerevole o di realizzare
una ricerca su base statistica con la metodologia propria dei
sondaggi.
Di diversa natura le indicazioni che giungono da alcuni
partecipanti, i quali propongono che le numerazioni assegnate
all'emittenza locale vengano attribuite prioritariamente alle
emittenti a copertura regionale e, a seguire, alle emittenti
provinciali e pluriprovinciali, ed indicano come criteri da seguire
gli ascolti Auditel, il numero dei dipendenti ed il patrimonio netto.
Per le emittenti che coprono più regioni, suggeriscono, per ciascuna
regione, di adottare i criteri degli ascolti registrati da Auditel
nella singola regione, del numero dei dipendenti e del patrimonio in
rapporto alla popolazione della singola regione. Come già proposto
da altri, essi suggeriscono altresi' di prendere in considerazione
l'ipotesi di destinare alle emittenti locali che si riuniscono in
syndication un numero "clone" in aggiunta alla numerazione destinata
a ciascuna emittente.
A giudizio di alcuni soggetti i criteri di valutazione prospettati
nello schema di regolamento sottoposto a consultazione non rispettano
le prescrizioni dell'art. 32 del Testo unico, che attribuisce
maggiore rilevanza alle preferenze e alle abitudini degli utenti e
chiedono, invece, di specificare che l'attribuzione di un'identica
numerazione per le emittenti locali che trasmettono in più bacini
avvenga "sulla base di accordi tra le emittenti interessate".
Numerose emittenti locali hanno richiesto di prevedere una
specifica riserva di numerazione per quelle emittenti di qualità e
legate al territorio che trasmettono programmi in contemporanea sulla
base di quanto disposto dall'art. 22 comma 3 della delibera n.
353/11/CONS.
L'art. 29, comma 2, del Testo unico stabilisce infatti che "La
domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da
consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate,
sulla base di preventive intese".
A giudizio di numerosi partecipanti alla consultazione, la
diffusione interconnessa della medesima programmazione fra emittenti
locali, realizzata indifferentemente attraverso consorzi o intese fra
singole emittenti, merita particolare considerazione in quanto può
costituire un concreto incentivo allo sviluppo di un nuovo mercato,
qualitativamente significativo e comparabile, in termini di ascolti e
di copertura, con la programmazione nazionale.
Sussiste pertanto la necessita' per consorzi e intese di emittenti
di poter disporre di numerazioni riservate ed omologhe nei diversi
bacini regionali che consentirebbero, peraltro, un uso maggiormente
razionale delle numerazioni disponibili.
Un soggetto suggerisce la costituzione di una numerazione unica per
le province di Trento e Bolzano per evitare interferenze in vaste
aree, mentre un altro propone criteri di valutazione radicalmente
rivisitati, fra cui, prioritariamente, la quota di programmi di
informazione sul totale della programmazione irradiata, la quota di
programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di
informazione, la quota di programmi autoprodotti legati al territorio
sul totale della programmazione irradiata, al netto di quelli a
carattere informativo, il numero di edizioni quotidiane di
telegiornali in relazione alla loro durata complessiva, la quota di
programmi culturali, formativi e dedicati ai minori.
Di diversa natura le problematiche segnalate da un particolare
stakeholder che non condivide che lo spazio destinato all'emittenza
locale nel primo arco sia frazionato in due sottoblocchi e ritiene
necessaria una diversa organizzazione delle numerazioni. Rappresenta
un problema che caratterizza esclusivamente la concessionaria di
servizio pubblico: in alcune regioni si rende necessario inviare un
doppio segnale di RAI3 contenente la programmazione regionale. Per
questo motivo chiede che in queste regioni sia concesso un numero LCN
dedicato alla programmazione locale.
1.7. Articolo 6
1.7.1. La numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione
nazionale in chiaro
La delibera n. 442/12/CONS non prevede modifiche sostanziali in
merito ai criteri di attribuzione della numerazione dei canali
digitali a diffusione nazionale. Sul punto si sono tuttavia
registrate posizioni diversificate in ordine ai seguenti argomenti.
1.7.2. La riserva per i soggetti nuovi entranti
Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la previsione
di una riserva per i soggetti nuovi entranti sia ad oggi superflua in
quanto rispondeva all'esigenza di tutela per i new comers nell'ambito
del precedente Piano, necessita' venuta meno a distanza di anni
dall'attuazione dello stesso. Secondo uno in particolare, sarebbe
quindi opportuno prevedere eventualmente un blocco riservato solo nel
secondo arco di numerazione, mentre un soggetto propone che la
riserva si sostanzi in due numeri per ogni sottoblocco, per evitare
discriminazioni nei confronti di soggetti entrati sul mercato da
poco. Un altro soggetto, di contro, sollecita la riduzione della
riserva dal 30% al 10%. Uno stakeholder propone unicamente di fare
riferimento al momento in cui e' entrato in vigore il precedente
Piano per assegnare le numerazioni riservate o, in subordine, di
ridurre l'entità della riserva stessa, mentre un altro afferma che
la riserva dovrebbe essere applicata a partire solo dal secondo arco
di numerazione per evitare ingiustificati privilegi. Anche
l'interpretazione della definizione di nuovi entranti pone dubbi
applicativi, per cui sarebbe opportuno rimodulare la norma rendendola
un mero criterio di pianificazione.
Un soggetto propone una diversa interpretazione della riserva,
suggerendo di destinare ai soggetti nuovi entranti, ove non
regolarmente già occupati da trasmissioni differite di uno stesso
palinsesto corrispondenti a quelle del primo arco, i numeri da 120 a
170, suddivisi nei diversi generi di programmazione.
Di opinione contrastante un interessato, che propone l'applicazione
della riserva per i nuovi entranti nella misura del 50%.
1.7.3. I criteri di attribuzione delle numerazioni alle emittenti
nazionali
Numerosi stakeholder ritengono che sia necessario modulare
diversamente l'incidenza fra il dato degli ascolti e la data di
lancio dell'emittente, attribuendo una rilevanza maggiore agli
ascolti (2/3 del punteggio agli ascolti e 1/3 alla data del lancio).
Peraltro gli indici di ascolto da considerare dovrebbero essere
quelli relativi al momento dell'approvazione del nuovo Piano, in
quanto, come affermato anche dal TAR Lazio in merito al ricorso di
SKY, le valutazioni riguardanti il periodo di transizione
dall'analogico al digitale non presentano una adeguata garanzia di
attendibilità. Un interessato afferma anche la necessita' che i dati
di ascolto vadano targettizzati in base al genere (es. bambini:
fascia eta' 4-14, fascia oraria 7-22), in modo da tenere conto delle
preferenze degli utenti. Secondo altri, invece, l'attribuzione della
numerazione deve avvenire sulla base degli indici di ascolto rilevati
dopo lo switch-off definitivo (4 luglio 2012) e la qualità dei
palinsesti dovrebbe essere valutata unicamente come elemento
correttivo.
Opinione discordante quella proposta da un soggetto, il quale
afferma che il criterio principale da tenere in considerazione sia la
data di avvio delle trasmissioni, in quanto gli indici di ascolto
potrebbero essere viziati dall'impatto di una numerazione LCN
eventualmente non favorevole.
Uno stakeholder chiede, altresi', l'inserimento di ulteriori
criteri di valutazione per l'attribuzione del numero ai canali
nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre. Fra i
parametri andrebbero inseriti, oltre alla data di avviamento e agli
indici di ascolto, anche la quota di programmi nuovi ed originali
prodotti in Italia e in UE, gli investimenti sostenuti, il numero di
dipendenti e i ricavi, intesi complessivamente. In linea con questa
richiesta, un soggetto ritiene opportuno inserire criteri qualitativi
analogamente a quanto previsto per le emittenti locali.
1.8. Articolo 7 - L'assegnazione della numerazione per le
trasmissioni differite dello stesso palinsesto
La delibera n. 442/12/CONS prevede la riserva di numeri sul secondo
e terzo arco per i palinsesti c.d time shifted delle medesime
numerazioni dei canali del primo arco.
Un soggetto interessato condivide la riserva per le trasmissioni
differite dello stesso palinsesto nel secondo arco di numerazione, a
condizione che sia assicurato l'effettivo e corretto utilizzo di
queste numerazioni per evitare il fenomeno dell'"accaparramento" o
l'uso improprio delle stesse. Non ritiene tuttavia necessario
mantenere la medesima riserva nel terzo arco di numerazione. In
merito all'assegnazione dei numeri in questo arco, una società
propone un sistema di sorteggio per le domande di attribuzione.
Secondo l'opinione di diversi soggetti la riserva di un intero arco
di numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto
e' eccessiva, stante la carenza di risorse da destinarsi alle
emittenti, mentre altri ritengono che la riserva sia da eliminare,
anche al fine di consentire il posizionamento dei broadcaster esclusi
dal primo arco di numerazione nel secondo e nel terzo arco. Uno
stakeholder osserva invece che la riserva dovrebbe valere in ogni
caso, salvo carenza di disponibilità di spazi per gli usi ordinari.
1.9. Articolo 8 - La numerazione dei servizi media audiovisivi a
pagamento
Per la numerazione dei servizi di media a pagamento lo schema in
consultazione prevede la riserva del quarto e quinto arco di
numerazione.
Considerata la scarsità di risorse disponibili, alcuni intervenuti
giudicano eccessiva la riserva e chiedono che sia ridotta ad un solo
arco di numerazione; un interessato afferma che sarebbe preferibile
non individuare distinti archi di numerazione destinati a specifici
usi, salvo che per i servizi di radiofonia e per la pay tv, mentre un
altro ritiene utile di collocare i servizi pagamento nel quinto e
sesto blocco di numerazione. A giudizio di uno stakeholder la riserva
va eliminata, in quanto i servizi a pagamento non costituiscono un
genere autonomo, mentre un altro soggetto propone che sia l'emittente
a scegliere la modalità di trasmissione da inserire nel primo arco.
Un soggetto, al contrario, ritiene che l'interesse primario del
pluralismo sia quello della prevalenza dei canali in chiaro, per cui,
in caso di necessita', e' essenziale privilegiare questi ultimi a
discapito dei canali a pagamento. In accordo con quanto appena
riportato, un partecipante afferma che e' necessario destinare ai
canali in chiaro i primi sette archi di numerazione, ai canali a
pagamento l'ottavo arco e collocare le radio, che occupano poca
capacita' trasmissiva, nel nono e decimo arco.
1.10. Articolo 9 - La numerazione di ulteriori servizi
Ai canali trasmessi in alta definizione lo schema in consultazione
riserva il sesto arco di numerazione, alla radiofonia l'ottavo arco e
gli archi successivi sono riservati ad eventuali ulteriori servizi.
Le prime numerazioni degli archi (0, 100, 200, ...) sono riservate ai
servizi di sistema quali le guide programmi e i canali mosaico.
Numerose perplessità sono state espresse dagli stakeholder in
merito alle riserve contemplate per le trasmissioni in alta
definizione e per altre tipologie di servizi.
Più specificamente uno stakeholder chiede di specificare che la
riserva alla tecnologia HD vale solo per il canale trasmesso in
simulcast sia in SD che in HD, poiché cosi' avrebbe ancora senso
riservarvi un intero arco di numerazione. Al contrario un altro
soggetto condivide la riserva e propone di riservare i primi 20
numeri alle emittenti radiofoniche nazionali e, a seguire, alle radio
locali. Non reputa tuttavia congrua la riserva degli ultimi due archi
di numerazione per "ulteriori tipologie di servizi".
Di opinione diversa, invece, alcuni che ritengono che i canali HD
debbano trovare collocazione nei primi archi di numerazione,
nell'ambito dei sottoblocchi pertinenti al genere tematico di ciascun
canale HD. In merito alla definizione HD, uno stakeholder ritiene che
sia preferibile attribuire prevalenza al genere più che alla
tecnologia.
A giudizio di alcuni soggetti e' necessario prevedere che il genere
prevalga sullo standard trasmissivo nel caso di canali che
trasmettano unicamente in HD e che, qualora lo stesso soggetto
trasmetta la medesima programmazione in HD e in SD, la scelta di
quale canale posizionare nel sesto arco sia rimessa al canale
medesimo. Numerosi soggetti suggeriscono, invece, di riservare gli
ultimi archi alle numerazioni per i canali diffusi in alta
definizione (HD) ed alle trasmissioni differite di uno stesso
palinsesto.
1.11. Articolo 10 - Le modalità di attribuzione della numerazione
In considerazione della necessita' di avviare ex novo
l'attribuzione delle numerazioni secondo le previsioni del nuovo
Piano, lo schema in consultazione propone di prevedere l'adozione dei
relativi bandi da parte del Ministero con distinti interventi per gli
ambiti nazionali, regionali e pluriregionali. Tali bandi dovranno
riallocare sia le numerazioni già in uso, che quelle tuttora
disponibili, secondo termini e procedure stabilite dal Ministero
dello sviluppo economico.
Per quanto riguarda, invece, le attribuzioni successive a quella di
prima applicazione, lo schema propone di prevedere delle attribuzioni
su cadenza mensile in base alle richieste nel frattempo pervenute al
Ministero.
Mentre per l'emittenza locale l'ordine naturale di attribuzione dei
numeri e' dato dalla collocazione nelle graduatorie, conformemente
con la previsione di legge, salvi i casi di parità di punteggio nei
quali può darsi ricorso a sorteggio, per l'emittenza nazionale, per
la quale non sono previste graduatorie, occorre stabilire un
meccanismo per i casi di ridotta disponibilità di numerazioni
rispetto alle richieste.
Come criterio potenzialmente più oggettivo, lo schema propone il
ricorso ad un sorteggio pubblico con alcune norme di garanzia volte
ad evitare fenomeni di accaparramento delle numerazioni in vista di
future cessioni, visto che la legge consente lo scambio delle
numerazioni. A tal fine lo schema propone di limitare ad uno il
numero ottenibile a seguito di sorteggio e di impedire che esso possa
essere ceduto prima che sia decorso un anno dal sorteggio.
Alcuni intervenuti sollecitano correttivi atti a individuare con
maggiore precisione l'ambito di competenza dei soggetti coinvolti,
allo scopo di ridurre i margini di discrezionalità. Parte degli
stakeholder raccomandano altresi' l'introduzione di specifici bandi a
livello provinciale.
Un partecipante, invece, suggerisce di procedere alla pubblicazione
di nuovi bandi per l'attribuzione delle numerazioni unicamente per
nuovi canali, preservando in tal modo la parte dell'impianto del
vecchio Piano di numerazione ritenuta legittima da parte del
Consiglio di Stato. Tale soggetto ritiene necessario inserire nel
regolamento divieti o obblighi di innovatività dei contenuti per
ottenere l'assegnazione di più numeri LCN. Anche altri partecipanti
caldeggiano la riattribuzione delle numerazioni attualmente
utilizzate alle emittenti nazionali legittimamente operanti alla luce
delle disposizioni contenute nel provvedimento.
Un soggetto interessato propone, al contrario, una modalità
innovativa di attribuzione delle numerazioni che preveda, come
tentativo preliminare prima di dar luogo alle gare, di verificare la
possibilità di convocare dei tavoli di confronto fra le emittenti,
in una logica analoga al tentativo di conciliazione. Suggerisce di
consentire scambi fra emittenti anche successivamente alle gare al
fine di assicurare la conservazione di posizioni consolidate e
propone altresi' che le graduatorie vengano formulate a livello
regionale anche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Uno
stakeholder chiede che vengano valorizzati gli eventuali accordi fra
emittenti e, al fine di garantire un uso razionale delle risorse
disponibili, sollecita il ripristino della previsione contenuta nel
precedente Piano che consentiva che " ... due emittenti locali aventi
sede operativa principale nella stessa regione con aree di servizio
totalmente separate, possono richiedere l'attribuzione della stessa
numerazione nelle province separatamente servite, previo accordo tra
loro" (art. 5, comma 4, lett. b) della delibera n. 366/10/CONS). Con
riferimento alla possibilità di scambi di numerazione fra emittenti
locali sancita dal comma 7, un interessato ritiene che i canali
nativi digitali in ambito locale non debbano essere privilegiati
rispetto alle emittenti televisive locali ex analogiche che sono
anche operatori di rete, quindi chiedono per queste ultime
l'applicazione di criteri di valutazione diversi rispetto ai canali
nativi digitali nazionali. Sostengono che e' impensabile per un
operatore di rete, che investe e si prodiga per tutelare i propri
dipendenti, concorrere sullo stesso Piano con un mero fornitore di
servizi di media audiovisivi.
Al fine di evitare la dispersione delle risorse su soggetti che non
sono nella condizione di essere effettivamente operativi sul mercato
uno stakeholder suggerisce di richiedere l'esistenza di un accordo
vincolante con un operatore di rete quale requisito necessario per
l'attribuzione della numerazione. Riguardo all'elenco pubblico in cui
sono riportati tutti i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario,
questi sottolinea l'importanza che l'elenco sia accessibile tramite
web e costantemente aggiornato, anche per fornire un ulteriore e più
rapido strumento di monitoraggio per tutte le autorità competenti ed
una garanzia di maggior trasparenza per gli operatori interessati.
Di contro un diverso partecipante alla consultazione, nel
sollecitare controlli più stringenti, propone la previsione di una
specifica procedura che consenta al Ministero di rilevare d'ufficio
eventuali difformità in merito al genere di programmazione
effettivamente irradiato e di sostituire il numero attribuito in caso
di omesso adeguamento da parte dell'emittente. Un soggetto manifesta
decise perplessità sul limite di un solo numero da attribuire con
sorteggio pubblico per scoraggiare eventuali domande di attribuzione
strumentali: questi ritiene che il medesimo effetto debba essere
raggiunto attraverso l'intensificazione dei controlli da parte dei
soggetti competenti e non con misure che frustrano le iniziative
economiche degli operatori. La modalità del sorteggio non risulta
gradita neppure ad altri, che la giudicano inopportuna e dannosa per
chi e' presente sul mercato con impegno e investimenti.
Un partecipante propone poi di modificare l'art. 10, comma 5, nella
misura in cui il Ministero rilevi la non conformità della
numerazione con il genere del canale e proceda all'attribuzione di
una nuova numerazione nella fascia corretta.
Una sostanziale proposta di modifica giunge anche da parte di uno
stakeholder il quale ritiene sia necessario svincolare il rilascio
dell'autorizzazione per i servizi di media audiovisivi
dall'assegnazione del numero LCN, stante la supposta scarsità di
numerazioni disponibili, al fine di agevolare comunque l'ingresso di
nuovi player sul mercato, con la specificazione da parte
dell'Autorità che il soggetto e' autorizzato diffondere il proprio
palinsesto fino all'assegnazione del numero LCN. Tale soggetto chiede
anche che venga introdotto un numero massimo di
autorizzazioni/assegnazioni LCN per evitare accaparramenti, allo
scopo di gestire razionalmente le risorse scarse. Ritiene necessario
introdurre un criterio di assegnazione dei numeri ai nuovi entranti
diverso da quello cronologico della richiesta (first come first
served).
Alcuni partecipanti non condividono la disposizione secondo cui
"Fino all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore
quelle attualmente in uso". L'Autorità ha già disposto con propria
delibera la proroga degli effetti del Piano contenuto nella delibera
n. 366/10/CONS e annullato dalla Magistratura Amministrativa. Ad
avviso di tali soggetti non appare conforme alle sentenze del
Consiglio di Stato che l'Autorità, dopo aver prorogato per
lunghissimo tempo gli effetti di un proprio provvedimento, si spinga
persino a prorogare provvedimenti di un'altra Amministrazione
adottati da quest'ultima in attuazione di un provvedimento annullato
e prorogato di fatto negli "effetti" e non più formalmente o
sostanzialmente in vigore.
Opinione di uno stakeholder, invece, e' che l'Autorità debba dare
giusta applicazione al principio dell'affidamento nell'assegnazione
della numerazione.
1.12. Articolo 11 - Le condizioni di utilizzo delle numerazioni
La delibera n. 442/12/CONS descrive le condizioni di utilizzo e gli
ambiti di responsabilità per i fornitori di servizi di media
audiovisivi e per gli operatori di rete.
Secondo un intervenuto sarebbe necessario estendere la previsione
relativa allo scambio di numerazione fra fornitori di servizi in
ambito nazionale all'interno dello stesso genere di programmazione
anche all'emittenza locale.
Molti stakeholder propongono, invece, di incentivare verifiche e
controlli relativamente all'utilizzo delle numerazioni attribuite
allo scopo di rendere nuovamente disponibili le numerazioni
attribuite a soggetti che omettano l'utilizzo o che facciano un uso
difforme da quanto stabilito nel Piano.
Uno stakeholder evidenzia che non ritiene congruo il termine di 7
giorni concesso al soggetto interessato per regolarizzare la propria
posizione onde evitare la sospensione dell'autorizzazione a
trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato. Propone a tal
fine di prevedere un termine di trenta giorni, corrispondente ad un
periodo di programmazione commerciale.
Numerosi soggetti intervenuti alla consultazione ritengono
necessario sostituire la previsione della "chiusura" dell'offerta di
trasmissioni in caso di violazioni del dettato regolamentare in
merito alle condizioni di utilizzo delle numerazioni con la
"sospensione" della stessa, in modo da garantire al fornitore di
servizi di media audiovisivi il diritto di difesa, fino all'eventuale
ripristino del titolo abilitativo. Più precisamente un soggetto
solleva dubbi circa la potestà regolamentare dell'Autorità per la
previsione della chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e
multiplazione a seguito di sospensione o revoca dell'autorizzazione a
trasmettere e dell'assegnazione del numero. Analoghi dubbi sussistono
in merito alla previsione di divieti e responsabilità per gli
operatori di rete. Uno stakeholder, in considerazione del carattere
personale della responsabilità, chiede la completa eliminazione del
comma 8 che prevede la chiusura immediata dell'offerta di
trasmissione e multiplazione per sospensione o revoca
dell'autorizzazione a trasmettere e dell'assegnazione del numero in
caso di violazioni del Piano o delle autorizzazioni, in quanto
compromette il diritto alla tutela giurisdizionale e perché la
presenza di una norma tanto stringente integra una ipotesi di over
regulation, che limita la libertà di iniziativa, causando
considerevole crescita di onerosità per i contratti.
A giudizio di un soggetto interessato, invece, la norma andrebbe
interamente eliminata per difetto di competenza;
Rilevato che con la delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012
l'Autorità ha avviato la procedura per la scelta del soggetto cui
affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti
da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di dati
ed omogeneità di elementi di comparazione;
Rilevato altresi' che, regolarmente conclusasi la procedura di
gara, l'Autorità ha stipulato il contratto con la società Istituto
Piepoli S.p.a., avente ad oggetto l'indagine demoscopica sulle
abitudini e preferenze degli utenti sull'ordinamento dei canali sul
telecomando della televisione digitale terrestre. In particolare,
l'indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli ha rilevato il
numero di italiani che hanno modificato la numerazione dei canali sul
telecomando, individuando quali canali sono stati sintonizzati sulle
posizioni 7, 8 e 9 e quale tipologia di canali, nazionali o locali,
sono presenti sulle posizioni da 10 a 20 nei casi in cui queste siano
state risintonizzate. L'indagine, inoltre, ha avuto l'obiettivo di
rilevare la soddisfazione per l'attuale numerazione da parte di
quanti mantengono la numerazione automatica, quanti ricordano la
posizione occupata dal primo canale locale in epoca pre-digitale
terrestre e il gradimento per l'eventuale variazione della
numerazione del telecomando in un'ottica di navigazione tematica;
Visti i risultati dell'indagine di mercato effettuata dalla
società Istituto Piepoli s.p.a., consegnati all'Autorita' entro i
termini, effettuata su un campione rappresentativo della popolazione
italiana attraverso 23.604 interviste telefoniche CATI in tutte le
regioni d'Italia, effettuate dal 10 al 31 gennaio 2013, da cui e'
emerso quanto segue:
2. L'indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti
sull'ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre
condotta dall'Istituto Piepoli
2.1. L'approccio metodologico dell'indagine Piepoli
Il Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza n.
04660/2012, ha richiesto all'Autorità di rinnovare l'indagine sulle
abitudini e sulle preferenze degli utenti, da condursi con adeguati
criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione, in
ragione della disomogeneità dei dati prodotti, che hanno risentito
del fatto che lo switch-off non fosse ancora realizzato in tutte le
regioni d'Italia e della esiguità del campione di 10.000 individui
utilizzato come base statistica. Nello specifico, il Consiglio di
Stato ha rilevato che "gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000
interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio
2010, che ha portato al l'individuazione di 9 canali nazionali
generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli
utenti, ad avviso del collegio, non risulta suffragata da
corrispondente ed univoco riscontro" in quanto "secondo il sondaggio,
nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano
sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9
risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la
situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui,
invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono
sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti "da
un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del
sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei,
considerato che, all'epoca , in 6 Regioni era stato già effettuato
lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e,
quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul
telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle
abitudini e preferenze degli utenti".
In esecuzione della sentenza, con delibera n. 427/12/CONS del 13
settembre 2012, e' stato disposto l'avvio di una procedura di
affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125, commi 9 e 11, del d.lgs. n. 163/2006, per la scelta
del contraente cui affidare la realizzazione di tale indagine,
finalizzata all'approfondimento degli aspetti relativi alle abitudini
e preferenze degli utenti nell'ordinamento dei canali sul telecomando
della televisione digitale terrestre, alla luce del criterio
stabilito dall'art. 32, comma 2, lettera b), del Testo unico.
La procedura di gara si e' conclusa l'8 novembre 2012 con
l'aggiudicazione provvisoria all'Istituto Piepoli. In data 29
novembre l'Autorità ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e,
terminato il periodo di standstill di 35 giorni previsto dall'art.
11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, in data 22 gennaio 2013, ha
proceduto alla stipula del contratto.
L'indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli non risente
della disomogeneità rilevata dal Consiglio di Stato con riferimento
all'indagine condotta dalla Demoskopea nel 2010, in quanto alla data
di svolgimento della nuova indagine in tutte le Regioni del
territorio italiano era ormai avvenuto il passaggio definitivo alla
tecnica digitale, essendosi lo switch-off nazionale completato il 4
luglio 2012 con il totale spegnimento della televisione analogica.
Secondo il calendario dello switch-off approvato con decreto
ministeriale 8 settembre 2008 e successive modificazioni, lo
spegnimento della televisione analogica e' avvenuto progressivamente
a partire dalla Sardegna, prima Regione d'Italia passata al digitale
nel 2008, fino alle ultime Regioni che sono state digitalizzate nel
corso del primo semestre 2012 (Calabria, Puglia, Molise, Basilicata,
Sicilia).
Tale indagine si e' proposta di misurare il numero di italiani che
hanno proceduto alla rinumerazione dei canali sul telecomando, quali
canali sono stati sintonizzati sulle posizioni 7, 8 e 9 del
telecomando e quale tipologia di canali, nazionali o locali, sono
presenti sulle posizioni da 10 a 20, se queste sono state
risintonizzate. L'indagine, inoltre, ha avuto l'obiettivo di rilevare
la soddisfazione per l'attuale numerazione da parte di quanti
mantengono la numerazione automatica, quanti ricordano la posizione
occupata dal primo canale locale in epoca pre-digitale terrestre e il
gradimento per l'eventuale variazione della numerazione del
telecomando in un'ottica di navigazione tematica.
Con riferimento alla struttura della ricerca, l'indagine e' stata
realizzata dal 10 al 31 gennaio 2013 attraverso 23.604 interviste
telefoniche CATI.
Il campione considerato ai fini della ricerca e' composto da 23.604
individui a cui sono state effettuate 20.000 interviste a campione
rappresentativo e 3.600 interviste di sovra-campione. Nell'ambito del
campione complessivo di 20.000 interviste, infatti, undici regioni
con quota di popolazione sul complesso nazionale inferiore o pari al
3%, avrebbero avuto meno di 700 interviste, riproponendo in tal modo
gli stessi difetti di metodologia campionaria censurati dal Consiglio
di Stato con le citate sentenze che, invece, sono stati superati
grazie al sovra-campionamento.
Il campione considerato dall'Istituto Piepoli riflette
l'articolazione della popolazione italiana.
2.2. I risultati dell'indagine
Dall'analisi dei risultati emerge che solo il 23% degli italiani ha
proceduto alla rinumerazione dei canali sul telecomando per la
visione della televisione digitale terrestre (il dato e' confermato
anche se si escludono quanti guardano solo la televisione
satellitare), come riportato nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tale quota cresce tra le donne intervistate, soprattutto di eta'
superiore. Le donne più anziane risultano essere più attive o più
informate sulla rinumerazione dei canali sul telecomando, anche se si
occupano materialmente della sintonizzazione in pochissimi casi. In
via generale, solo in un caso su tre l'intervistato ha dichiarato di
aver effettuato personalmente la variazione del telecomando. La
variazione del telecomando e' più elevata nelle regioni del Nord
Ovest (28%) e registra la quota più bassa nelle Isole (19%).
Nel precisare che le percentuali di seguito indicate sono
rapportate al complesso degli intervistati, si rappresenta che, per
quanto riguarda le prime posizioni LCN, nell'ambito del televisore
principale, i canali da 1 a 6 risultano essere i canali più variati,
poiché sono stati risintonizzati dal 9% degli intervistati;
tuttavia, nel valutare tale dato bisogna considerare che le
variazioni possono comprendere anche la risintonizzazione della
stessa emittente su un dato canale a causa di problemi tecnici come,
ad esempio, una scarsa ricezione del segnale.
I canali da 7 a 9 sono variati nel 6% delle famiglie italiane e,
infine, il 4% degli intervistati ha dichiarato di aver modificato la
numerazione dei canali da 10 a 21 e da 21 in poi. Nella tabella
seguente sono esposti i risultati relativi alle preferenze sui canali
7-8-9 e sui canali dal 10 al 19:
Parte di provvedimento in formato grafico
In virtù' del fatto che il 77% degli intervistati non ha modificato
la numerazione dei canali sul telecomando, ne discende che in tali
casi sulle posizioni 7, 8 e 9 sono presenti emittenti nazionali, e in
particolare La7, MTV e Deejay TV. Per quanto riguarda, invece, il 23%
degli intervistati che hanno provveduto alla personalizzazione delle
numerazioni LCN, appare che la risintonizzazione del canale 7 vede la
presenza di televisioni locali solo nello 0,4% dei casi, mentre sale
all'1% la quota di emittenti locali sui canali 8 e 9. Il 99,7% degli
intervistati, invece, ha dichiarato che sul canale 7 e' presente
un'emittente nazionale. Le emittenti nazionali sono sintonizzate sul
canale 8 e sul canale 9 nel 99% di casi.
Anche nella fascia di canali da 10 a 20 il cambiamento della
numerazione del telecomando tende ad incrementare la presenza di
emittenti nazionali, che tra i canali variati prevalgono quasi
sempre.
Quasi il 5% degli intervistati ha variato la numerazione dei canali
sul telecomando anche di un secondo televisore presente in casa.
Coloro che non hanno effettuato la risintonizzazione hanno
sostenuto di essere sostanzialmente soddisfatti dell'attuale
numerazione: circa sette intervistati su dieci, tra quanti non hanno
effettuato la risintonizzazione, hanno spontaneamente dichiarato che
"va bene cosi'" e in un 12% dei casi "il tema non interessa". Alla
specifica richiesta sul livello di soddisfazione per l'attuale
numerazione dei canali sul telecomando, il 90% ha dichiarato di
essere molto o abbastanza soddisfatto.
Si evidenzia invece come il 20% di quanti non hanno effettuato la
risintonizzazione, hanno dichiarato di averci provato senza
riuscirci, o che e' inutile farlo, perché il decoder o la
televisione comunque reimpostano i canali automaticamente (14% degli
intervistati).
L'indagine ha inoltre previsto un quesito rivolto alle preferenze
antecedenti allo switch-off nella regione dell'intervistato al fine
di constatare quale fosse il primo canale su cui, prima del passaggio
al digitale terrestre, fosse presente una emittente locale. Tale
quesito e' stato introdotto in accoglimento delle numerose richieste
rappresentate nel corso della consultazione pubblica di riflettere lo
status quo ante e, per tale via, evitare, per quanto possibile dato
il decorso del tempo, di fornire una rappresentazione alterata delle
abitudini e preferenze degli utenti a seguito dell'influenza del
Piano LCN annullato. Ne' d'altra parte sarebbe stato possibile
utilizzare i dati della pre-sintonia analogica, in quanto, come già'
rilevato nella delibera n. 366/10/CONS, tali dati erano fermi al
2005, elemento da cui era emersa la necessita' di disporre l'avvio di
un'indagine demoscopica.
Sette italiani su dieci ricordano dove erano posizionate le
televisioni locali prima del digitale terrestre; per il 17% degli
italiani il primo posizionamento di un'emittente locale era su un
canale da 1 a 6, tale percentuale decresce in relazione ai canali da
7 a 9 (10% sul 7, 9% sull'8 e 6% sul 9), mentre per il 22% degli
intervistati il primo canale su cui era presente una televisione
locale si trovava dal 10 in poi. Tali dati, pero', devono essere
valutati al netto del "fattore ricordo". In via generale, infatti,
nell'ambito delle indagini statistiche, si riscontra una certa
propensione da parte dell'intervistato a rispondere in ogni caso alle
domande riguardanti il passato, anche qualora il ricordo risulti
essere lieve.
Infine, in un'ottica futura, l'idea di un'organizzazione tematica
dei canali del telecomando riscuote esiti positivi nel 60% dei casi:
il 23% degli italiani gradisce molto quest'idea, il 37% dichiara di
gradirla abbastanza.
Se il dato assoluto conferma l'attuale assetto dei numeri 7-8-9,
anche le risposte fornite dal solo gruppo degli intervistati che
hanno provveduto a variazione la numerazione sul telecomando,
forniscono un riscontro analogo. Le percentuali relative alle
modifiche apportate alle numerazioni 7, 8 e 9, infatti, risultano
essere minime ed evidenziano che la quasi totalità degli utenti
conferma su tali numeri i canali della sintonia automatica.
L'incidenza percentuale di costoro, superiore al 90%, e' tale da
non far ritenere giustificata una eventuale alterazione delle
posizioni attualmente occupate da La7, MTV e Deejay TV, in quanto si
porrebbe in netto contrasto con il rispetto delle abitudini degli
utenti stabilito dall'art. 32, comma 2, lett. b), del Testo unico;
Ritenuto, inoltre, necessario, alla luce delle osservazioni emerse
nel corso della consultazione pubblica, effettuare una valutazione
dell'effettiva possibilità di confermare il ricorso agli indici di
ascolto come rilevati dalla società Auditel S.p.a. quale criterio
concorrente per l'attribuzione del punteggio relativo alle preferenze
degli utenti;
Sentita in audizione la società Auditel S.p.a. in data 5 febbraio
2013;
Rilevato quanto segue:
3. Le rilevazioni Auditel relative alle emittenti locali
L'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, individua come uno dei criteri
fondamentali da utilizzare per l'attribuzione delle numerazioni, il
rispetto delle preferenze e delle abitudini degli utenti, principio
ribadito dalle sentenze del Consiglio di Stato.
Relativamente alle preferenze degli utenti lo strumento
storicamente utilizzato dal mercato e' costituito dall'analisi degli
ascolti. In esecuzione delle competenze attribuitele in materia dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità, con delibera n. 85/06/CSP,
ha approvato un atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di
ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, disciplinando
l'organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini, i criteri
metodologici per la ricerca e la pubblicazione e la trasparenza delle
informazioni relative alle rilevazioni. In Italia il sistema di
misurazione degli ascolti televisivi conforme a tale disciplina e'
quello gestito da Auditel.
In ordine al numero di emittenti locali rilevate da Auditel, va
segnalata la non completa rilevazione di tutte le emittenti a seguito
dello spegnimento del segnale analogico che consentiva una
rilevazione 1:1 tra canale di trasmissione e emittente irradiata. Nel
digitale terrestre, infatti, sebbene sia astrattamente possibile
rilevarle tutte, occorre, pero', che ci sia l'adesione volontaria
delle emittenti medesime al sistema di rilevazione. A tale proposito,
e' possibile identificare tre diverse categorie di emittenti: le
emittenti "rilevate e pubblicate", quelle "rilevate e non pubblicate"
e quelle "non rilevate". Dalle informazioni fornite dalla società
Auditel, le emittenti "rilevate e pubblicate" sono circa 150, mentre
quelle "rilevate e non pubblicate" risultano essere un numero
variabile negli anni da 35 a 110.
La società Auditel ha rilevato che al fine di rendere le indagini
significative, e' prioritario individuare un periodo di rilevazione
congruo non solo quanto alla durata delle rilevazioni (minimo due
mesi), ma che sia anche collocato in un periodo dell'anno lontano dai
mesi di giugno, luglio e agosto, nel corso dei quali l'attendibilità
delle rilevazioni decresce a causa della temporanea modifica delle
abitudini delle famiglie.
Considerato che l'elaborazione di dati di ascolto di un
elevatissimo numero di emittenti comporta un allungamento dei tempi,
la società ha segnalato l'esigenza di avere a disposizione un certo
periodo per produrre risultati attendibili con riferimento ai
soggetti che si inscrivono ex novo alla ricerca.
4. Valutazioni dell'Autorità
4.1. Art. 1.
4.1.1. I canali generalisti nazionali
Ai soggetti che già in passato, con il sistema analogico, erano
operativi nel settore e' stato riconosciuto il posizionamento nei
primi numeri del primo arco di numerazione, proprio in ragione del
fatto che storicamente essi si sono affermati nel panorama televisivo
degli italiani. Si e' ritenuto, come richiesto da altri intervenuti,
di ripristinare l'avverbio "legittimamente", presente nella medesima
definizione del piano approvato con la delibera n. 366/10/CONS. Tale
avverbio risulta già utilizzato per identificare i medesimi soggetti
dall'art. 1 della legge 29 marzo 1999, n. 78 e dall'art. 2-bis della
legge 20 marzo 2001, n. 66, pertanto il suo inserimento e' pertinente
con analoghe disposizioni del quadro normativo del settore
televisivo.
L'aggiunta dell'avverbio "storicamente" ha ottenuto approvazione
durante la consultazione in quanto utile a identificare le emittenti
ex analogiche nazionali nella loro accezione di emittenti
riconosciute dal pubblico dei telespettatori, in conformità a quanto
disposto dall'art. 32, comma 2, lett. b), del Testo unico, in materia
di rispetto delle abitudini degli utenti. E' stato inserito
l'espresso riferimento agli obblighi di informazione qualificati come
principi generali nel settore dei servizi di media audiovisivi e
declinati dall'art. 7 del Testo unico.
4.1.2. Il genere di programmazione semigeneralista
In esito alla consultazione pubblica si e' reso necessario
modificare la definizione relativa al genere di "programmazione
semigeneralista" proposta dal vecchio piano adottato con delibera n.
366/10/CONS a causa dell'eccessiva ampiezza e genericità della
stessa. La previgente definizione, infatti, in assenza di puntuali
limiti relativi alla quantità di generi, si prestava ad includere un
numero eccessivamente elevato di emittenti radiotelevisive che, pur
non presentando una programmazione sufficientemente variegata e
plurale, potevano usufruire di posizioni riservate a tale genere
puntando su una ripartizione non omogenea dei generi diffusi. La
finalita' sottesa a tale modifica e' di evitare condotte elusive da
parte delle emittenti che, ad esempio, trasmettendo due soli generi,
di cui uno nella sola fascia notturna, potrebbero essere
qualificabili come semigeneraliste, con il conseguente ottenimento
delle posizioni riservate a tale genere.
Alla luce di quanto evidenziato e sulla base dei molteplici rilievi
sollevati dai soggetti interessati, si e' ritenuto necessario
introdurre un criterio di bilanciamento degli interessi coinvolti
attraverso la predisposizione di precisi limiti qualitativi e
quantitativi. Questi ultimi si sostanziano nella previsione di una
programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati, anche
diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del Testo
unico, come, a titolo esemplificativo, l'intrattenimento leggero di
cui all'art. 40-bis, comma 1, del Testo unico, tutti distribuiti in
maniera equilibrata nell'arco della giornata di programmazione ivi
comprese le fasce di maggior ascolto. Perché tale prescrizione sia
rispettata, inoltre, nessuno dei generi di cui al citato art. 32
(bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica e
televendite) deve raggiungere il 70% della programmazione realizzata
dall'emittente, in quanto la soglia del 70% e' il discrimen per la
qualifica di canale tematico di cui alla lett. o) del medesimo comma.
4.1.3. Il genere di programmazione tematico "televendite"
All'art. 1, comma 1, lett. u) si ritiene, come suggerito da un
operatore, di conformare la definizione di televendita a quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, lett. ii) del Testo unico. L'attuale
disposizione, dunque, inquadra la televendita come "l'offerta diretta
trasmessa al pubblico", esattamente come stabilito dal Testo unico.
Ciò che rileva, per identificare la televendita, (e
conseguentemente la relativa programmazione tematica) e' la
finalizzazione della comunicazione alla conclusione di un contratto
di vendita di "beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni". Affinché l'attività di televendita sia effettuata
legittimamente, essa deve rifarsi ai criteri individuati dal
Regolamento allegato alla delibera 538/01/CSP, in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite, a cui rimanda anche l'art.
28 del Codice del consumo. E' previsto che tale forma di
comunicazione commerciale presenti determinate informazioni che
consentano al pubblico di determinarsi consapevolmente all'acquisto.
Come indicato dalla Corte di Cassazione in occasione della sentenza
n. 6994 del 28 marzo 2006, tale momento informativo costituisce
"parte essenziale e necessaria dell'offerta diretta", ragion per cui,
al fine di qualificare il programma come televendita ed escludere, di
conseguenza, l'inquadramento nell'ambito di un altro genere, bisogna
focalizzare l'attenzione sulle informazioni fornite e sulla finalità
della comunicazione. Se la trasmissione e' funzionale a realizzare
l'offerta diretta alla commercializzazione di beni, servizi, diritti
o obbligazioni, si rientra nel campo della programmazione tematica
"televendita" quale che sia, quindi, la modalità di conduzione, di
presentazione, di allestimento della scena o del palinsesto e
qualunque sia l'attività svolta come cornice dell'offerta suddetta.
Va precisato, inoltre, che anche l'offerta di beni, servizi,
diritti e obbligazioni di proprietà del fornitore di servizi media
rientra nel genere "televendita", a nulla rilevando la titolarità di
cio' che costituisce oggetto della commercializzazione.
4.2. Articolo 2 - Ambito di applicazione
Come noto, la necessita' di modifica di alcuni aspetti salienti del
vecchio Piano di numerazione trova la sua ragione nelle censure mosse
dal Giudice Amministrativo.
Il nuovo Piano pertanto viene sviluppato in un'ottica di
conservazione dell'assetto già implementato, allo scopo di evitare
considerevoli effetti distorsivi del mercato che deriverebbero da
interventi eccessivamente innovatori e non proporzionati allo scopo
di non incidere eccessivamente sulle abitudini consolidate degli
utenti.
La scelta di tipo conservativo e' stata da più parti sollecitata
nell'ambito della consultazione pubblica e si accorda con la
deliberata intenzione di creare un sistema armonico che tende a
sincronizzare le modifiche espressamente sollecitate dalle sentenze
del Consiglio di Stato con ulteriori correzioni resesi necessarie per
consolidare le prime.
L'introduzione di una disposizione espressamente conservativa
comporta l'ulteriore vantaggio della semplificazione della procedura
di riassegnazione delle numerazioni resesi disponibili a valle
dell'entrata in vigore del nuovo piano.
4.3. Art. 3.
4.3.1. Ripartizione degli archi
Nella determinazione del Piano di numerazione, si e' ritenuto
opportuno mantenere "una numerazione aperta che inizia con una
cifra", utilizzando la medesima modalità di ripartizione che
caratterizzava il precedente piano.
Le ragioni che hanno condotto a confermare tale scelta sono da
ravvisarsi, in primo luogo, nella considerazione che le censure del
Consiglio di Stato, che hanno portato all'annullamento del precedente
piano, non hanno interessato tale aspetto e, pertanto, la scelta
operata in precedenza e' da ritenersi legittima.
In secondo luogo, si e' ritenuto opportuno ribadire la suddetta
scelta sulla base dell'art. 32 del Testo unico i cui principi sono
richiamati dallo stesso art. 3 in commento. Difatti, occorre
ricordare che il d.lgs. 177/05 e successive modifiche,
nell'attribuire all'Autorità il potere di stabilire con proprio
regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di
servizi di media audiovisivi, le impone di rispettare alcuni principi
e criteri direttivi tra cui rientrano, alle lett. a) e b), la tutela
della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei
canali ed il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti. In
particolare, questi ultimi troverebbero difficoltà ad adattarsi ad
un nuovo radicale cambiamento d'uso, con l'introduzione di una nuova
e diversa tipologia di numerazione.
4.3.2. Presenza delle emittenti locali nel primo arco di numerazione
Per quanto concerne il posizionamento delle emittenti locali, il
Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza n. 4660/2012, ha
rilevato che il vizio dell'indagine Demoskopea che e' stata alla base
della delibera n. 366/10/CONS risiedesse nel fatto di non essere
"suffragata da corrispondente ed univoco riscontro". Infatti, secondo
il Collegio, "i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del
sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei,
considerato che, all'epoca, in 6 Regioni era stato già effettuato lo
switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale".
Inoltre, nella sentenza n. 4659/2012, il giudice amministrativo ha
evidenziato che "l'assegnazione - quanto meno - della nona posizione
nelle emittenti nazionali ex analogiche appare disposta in difetto di
rilevazioni istruttorie adeguate ed univoche".
A questo riguardo, sul piano metodologico, si osserva che, mentre
l'indagine svolta nel 2010 dalla Demoskopea aveva riguardato sia i
canali digitali che quelli analogici, in quanto effettuata in un
periodo in cui lo switch-off non era stato portato a completamento in
tutta Italia e due terzi del campione selezionato utilizzava ancora
il televisore in modalità analogica su un campione di 10.000 unita',
la rinnovata indagine, condotta dall'Istituto Piepoli nel 2013, si e'
svolta in un contesto di switch-off avvenuto, cosi' assicurando
omogeneità dei dati, e su un campione più che raddoppiato di 23.600
unita'. Questi due elementi assicurano, come già evidenziato al
paragrafo 2 della presente delibera, la completezza dell'indagine e
il superamento delle perplessità rilevate in sede giurisdizionale.
In particolare, dall'indagine condotta dall'Istituto Piepoli e'
stato rilevato che solo il 23% degli italiani ha variato la
numerazione del telecomando per la visione della televisione digitale
terrestre e, tra chi ha modificato la numerazione, la maggior parte
lo ha fatto a favore dei canali nazionali. Tuttavia, occorre operare
una distinzione tra i canali da 7 a 9 e quelli da 10 a 19.
Infatti, le percentuali relative alle modifiche apportate alle
numerazioni 7-8-9, risultano essere talmente minime da confermare che
la quasi totalità degli utenti sintonizza su tali numeri i canali
generalisti nazionali. Per queste ragioni non appare opportuno
alterare le posizioni attualmente occupate in quanto ciò si porrebbe
in netto contrasto con il rispetto delle abitudini degli utenti di
cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del Testo unico.
Valutando, invece, le risposte fornite in ordine agli aspetti
connessi alla risintonizzazione delle numerazioni da 10 a 19, si deve
constatare che l'utenza ha mantenuto l'attuale assetto di tale blocco
di numeri LCN, destinato all'emittenza locale. Con riguardo a coloro
che hanno personalizzato la numerazione, l'indagine evidenzia come la
maggior parte di tali soggetti abbia preferito la sintonizzazione
personalizzata di emittenti nazionali, a fronte delle emittenti
locali. Tuttavia, stante la bassa percentuale di utenti che hanno
personalizzato la numerazione, il dato complessivo non appare tale da
giustificare una modifica della destinazione attuale del blocco 10-19
che rimane alle emittenti locali.
La scelta di utilizzare l'espressione "adeguati spazi" in cui
collocare nel primo arco di numerazione la programmazione di
emittenti locali di qualità e quella legata al territorio, ivi
compresa una riserva di numerazione in favore di quelle che
trasmettono programmi in contemporanea, e' il risultato di una
valutazione che si fonda su quanto emerso nel corso della
consultazione pubblica e sui risultati dell'indagine condotta
dall'Istituto Piepoli, che esamina le abitudini e le preferenze degli
utenti.
Pertanto, alla luce dell'esame congiunto dei dati suindicati, si e'
inteso collocare le emittenti locali nel primo arco di numerazione in
maniera adeguata ovverosia posizionandole su numeri che non
alterassero le abitudini degli utenti e che consentissero di ridurre
al minimo la dispersione delle risorse disponibili anche al fine di
consentire lo sfruttamento razionale degli spazi.
Con riferimento al range di numerazione del primo arco (21-70) che
l'attuale Piano riserva ai canali nativi digitali nazionali, dagli
elementi acquisiti in consultazione emerge la necessita' di ampliarne
la capienza per consentire l'ingresso di nuovi entranti, essendo al
momento tali numeri pressoché tutti assegnati. Ciò anche alla luce
del fatto che il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso il
rilascio di nuove autorizzazioni per canali digitali nazionali per la
mancanza di numerazione disponibile. L'ampliamento di tale range
risponde anche all'obiettivo pro-concorrenziale più' volte indicato
dalla Commissione europea di favorire l'ingresso di operatori nuovi
entranti nel mercato a valle dei fornitori di contenuti, tenendo
conto sia dell'offerta attuale che di quella potenziale di canali
nazionali, anche a seguito delle procedure di gara per ulteriori reti
in ambito nazionale; tale obiettivo viene realizzato attraverso lo
spostamento delle emittenti locali precedentemente posizionate sul
blocco 71-99 ad archi successivi, come illustrato nel paragrafo
precedente, non rendendosi necessario alcuno spostamento della pay
tv, ferma restando l'assegnazione dei numeri 97-98-99 a emittenti
locali che diffondono lo stesso programma in più regioni.
Le restanti posizioni da 71 a 96 andranno assegnate ai canali
nazionali suddivisi nei seguenti generi di programmazione:
semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport,
musica, televendite. La dimensione dei singoli sotto-blocchi sara'
stabilita dal Ministero, tenendo conto del numero di richieste e
della riserva del 30% per i nuovi entranti.
4.3.3. Limitazioni per i giochi d'azzardo
Nell'ambito della consultazione pubblica alcuni stakeholder hanno
sollevato dubbi in merito all'opportunità di consentire la
collocazione nel primo arco di numerazione di canali la cui
programmazione prevalente ha ad oggetto giochi con vincita in denaro,
con espresso riferimento a quei canali, collocati all'interno della
numerazione riservata al genere di programmazione tematica "sport",
che trasmettono tornei di giochi di carte o attività' normalmente
svolte all'interno di sale da gioco autorizzate.
Nel condividere la comune preoccupazione per l'esposizione dei
minori ai potenziali rischi derivanti dalla visione di tale tipo di
programmazione, non va trascurato che un intervento restrittivo
indirizzato ad escludere del tutto tale programmazione dal primo arco
di numerazione costituisca una ingerenza eccessiva nella libertà' di
determinare il proprio palinsesto per i fornitori di servizi di media
audiovisivi. Il Testo unico, infatti, all'art. 2, comma 1, lett. a),
n. 1, lett. f), fa rientrare legittimamente nella nozione di servizi
di media audiovisivi anche "le trasmissioni dedicate a giochi
d'azzardo e di fortuna". Ai fini del Piano di numerazione LCN si
ritiene di dover operare una distinzione tra quei giochi che
rientrano tecnicamente nell'accezione di attività sportiva nella
quale i partecipanti, utilizzando le proprie capacita', competono per
l'aggiudicazione di titoli di tornei ufficialmente riconosciuti e,
solo mediatamente, percepiscono somme di denaro in virtù della
vincita, e quelli che sono fondati esclusivamente sull'alea della
vincita.
Nell'ambito di quest'ultima categoria, la normativa vigente
distingue tra giochi autorizzati e assoggettati al controllo
dell'Agenzia delle dogante e dei monopoli e giochi non autorizzati e
in quanto tali illegali. Premesso il divieto assoluto di questi
ultimi, soccorre per quanto riguarda i giochi d'azzardo autorizzati
il criterio interpretativo offerto dall'art. 32, comma 2, lett. c),
che vieta l'irradiazione sul primo arco di numerazione di programmi
rivolti ad un pubblico di soli adulti. E' ragionevole supporre che
un'emittente la cui programmazione prevalente sia costituita dalla
trasmissione di giochi d'azzardo sia essenzialmente rivolta ad un
pubblico adulto e che pertanto debba trovare collocazione in un arco
di numerazione diverso dal primo.
4.4. Articolo 4 - L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti
generaliste
Con riferimento alle censure mosse dal Consiglio di Stato in merito
all'attribuzione delle posizioni 8 e 9 alle emittenti MTV e Deejay
Tv, preliminarmente si osserva che nelle sentenze n. 4659 e 4661 il
giudice amministrativo ha affermato che esse devono essere attribuite
ad emittenti generaliste ove esistenti, con ciò confermando la
legittimità del primo sottoblocco di numerazione 1-9 fissato dalla
delibera n. 366/10/CONS.
Come sopra evidenziato, la rinnovata indagine demoscopica condotta
dall'Istituto Piepoli ha consentito di evidenziare che la maggior
parte degli intervistati conferma la collocazione di emittenti
nazionali generaliste sulle posizioni 7, 8 e 9. Non si ravvisano,
pertanto, le circostanze per un'eventuale riassegnazione di tali
posizioni a categorie diverse di emittenti.
Nel merito, fermo restando la competenza del Ministero dello
sviluppo economico nell'attribuzione delle posizioni LCN ai singoli
soggetti che ne fanno richiesta, previo esame del possesso dei
requisiti, dal punto di vista della configurabilità di quali canali
generalisti nazionali possano ambire ai numeri 7, 8 e 9, si rileva
che sia MTV che Deejay TV vantano titoli abilitativi rilasciati in
qualità di emittenti nazionali analogiche, con conseguente
legittimazione a trasmettere sulla base del titolo
concessorio/autorizzatorio e dei relativi obblighi, tra cui anche la
trasmissione in simulcast analogico-digitale fino alla fine dello
switch-off e la copertura in tecnica digitale di almeno il 50% della
popolazione nazionale, condizione necessaria per usufruire della
proroga ai sensi dell'art. 25 della legge n. 112 del 2004.
Si evidenzia in proposito che le emittenti oggi denominate MTV che
Deejay Tv sono state destinatarie di legittimo titolo abilitativo sin
dal 1992 ed hanno conseguentemente osservato, negli anni a seguire,
tutti gli adempimenti previsti per i canali nazionali analogici,
quali il pagamento del canone di concessione, e gli obblighi
informativi, ivi compresa la trasmissione quotidiana di telegiornali
e il rispetto della normativa sulla comunicazione politica sia nei
periodi ordinari che nel corso delle campagne elettorali e
referendarie, oneri essenziali per lo svolgimento dell'attività di
radiodiffusione televisiva. La loro storicità va esaminata anche
alla luce della sopravvenuta separazione societaria, imposta dalla
normativa ai concessionari televisivi nazionali con l'avvento del
sistema di trasmissione in tecnica digitale terrestre, che ha dato
vita all'operatore di rete (rispettivamente la societa' Telecom
Italia Media Broadcasting s.r.l e la societa' Rete A s.p.a.) e al
fornitore di contenuti (rispettivamente MTV della societa' MTV Italia
s.r.l. e Deejay TV della societa' All Music s.p.a.).
Inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4660/2012, ha
rilevato che la programmazione di MTV e Deejay TV fosse "chiaramente
non rivolt[a] ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una
specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo
giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza
specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono
diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonché di
spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di
giovani".
Al riguardo, sulla base di quanto prospettato in consultazione
pubblica, si rileva che MTV presenta un'offerta composta da diversi
generi di programmazione riconducibile alla categoria dei canali
nazionali ex analogici, lungi dall'aver un'utenza di riferimento
specifica, come confermano i dati Auditel, presenta comunque
un'equilibrata suddivisione di pubblico fra le diverse fasce d'eta'.
Anche Deejay Tv propone una programmazione eterogenea (12% di
musica oltre a film e serie tv internazionali, fiction, attualità,
informazione ed intrattenimento, con 3 ore e mezza di diretta) che
consente di confermare il suo carattere generalista. Si tratta di
un'emittente commerciale con aree di intrattenimento adulto e light
entertainment, come nella programmazione dalle ore 19,00 in poi che
e' rivolta ad un pubblico adulto, o nel weekend quando la
programmazione e' rivolta ad un pubblico più familiare. L'offerta
del canale e' rivolta alle diverse fasce d'eta', a seconda degli
orari.
4.5. Articolo 5
4.5.1. L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti locali
In merito all'assegnazione delle posizioni LCN all'emittenza
locale, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4660/2012,
sottolinea l'importanza del valore culturale delle emittenti locali.
Nella sentenza n. 4658/2012, inoltre, si afferma che il criterio
della garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento
automatico dei canali e del rispetto delle abitudini e preferenze
degli utenti e' stato previsto per definire i "range" di numerazione
ove devono essere collocate, nel complesso, le tv locali e non per
definire le numerazioni di ogni singola tv locale".
Tali aspetti sono stati tenuti nel massimo conto nella
predisposizione del nuovo Piano. L'esame degli approfondimenti
condotti nel corso del procedimento ha, infatti, indotto a
razionalizzare ed ottimizzare le disponibilità per le emittenti
locali, confermando per le emittenti di qualità le posizioni di
maggior pregio del primo e nel secondo arco (10-19; 110-119), nonché
ad assegnare all'emittenza locale nel complesso tutto il terzo, il
settimo ed il decimo arco, allo scopo di garantire possibilità di
espansione anche alle nuove offerte digitali locali.
Tale scelta e' da ricondurre alla posizione di particolare rilievo
attribuito dal Consiglio di Stato alle cd. emittenti locali di
qualità rispetto all'emittenza locale nel suo complesso, esaltando
"il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di
qualità che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree
geografiche, costituenti un patrimonio di cultura locale" anche in
termini di consolidamento dello spirito di identità della comunità
locale. Sul punto il giudice amministrativo non ha poi mancato di
sottolineare anche "il contributo informativo e socio-assistenziale
che l'emittente locale di qualità e' in grado di offrire alla platea
di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di
emergenza, nonché di specifiche problematiche circoscritte al
territorio corrispondente al proprio bacino di utenza".
Proprio in tale ottica sono state riservate a tali emittenti le
numerazioni maggiormente attrattive e nel contempo, sotto altro
profilo, si e' voluto assicurare il più ampio spazio possibile
all'emittenza locale in quanto tale, riconoscendo nuove numerazioni
anche in vista di un ulteriore sviluppo della creatività digitale
quale espressione delle realtà territoriali anche più piccole.
Peraltro, come già riportato in precedenza, dall'indagine condotta
dall'Istituto Piepoli si evidenzia che circa un quarto della
popolazione ha variato la numerazione del telecomando per la visione
della televisione digitale terrestre, mentre meno del 5% degli
intervistati ha modificato la numerazione originariamente attribuita
alle emittenti locali (10 a 21), incrementando la presenza, in quelle
stesse posizioni, di emittenti nazionali.
Analoga indicazione e' rilevabile dall'esame delle osservazioni
degli stakeholder nell'ambito della consultazione pubblica, dalle
quali si evidenzia da più parti che la massiva collocazione di
emittenti locali nel primo arco di numerazione comporta una
compressione degli spazi disponibili su tale arco con una conseguente
limitazione all'accesso di nuovi entranti, destinati ad occupare
unicamente numerazioni di minor pregio.
L'eccessiva dispersione di risorse evidenziatasi a livello di
emittenza locale induce ad introdurre nuove soluzioni che producano
effetti virtuosi non solo per i fornitori di contenuti ma anche per
gli utenti, che potranno avvalersi dei vantaggi che derivano da
un'occupazione più omogenea e continua degli spazi esistenti.
Anche la destinazione del terzo, il settimo ed il decimo arco di
numerazione alle emittenti locali risponde alla necessita' di
disporre con maggior efficienza degli spazi esistenti, garantendo
alla specifica tipologia di emittenti adeguato ed omogeneo spazio
Sul piano quantitativo, mentre in base al vecchio Piano di
numerazione, le emittenti locali erano posizionate sul primo,
secondo, terzo e settimo arco, per un totale di 219 numeri,
corrispondenti a 4380 posizioni su base regionale, nell'ottica di
assicurare la salvaguardia dell'emittenza locale, in aderenza con
quanto sancito dal Consiglio di Stato, e nel contempo assicurare una
maggiore razionalizzazione nella distribuzione delle risorse, viene
ora assicurata una riserva integrale degli archi terzo, settimo e
decimo, fermo restando il mantenimento di determinate posizioni
pregiate distribuite tra il primo e il secondo arco. In conseguenza
di tale riallocazione, le posizioni destinate complessivamente
all'emittenza locale ammonteranno a 323 numeri, corrispondenti a 6460
posizioni su base regionale.
4.5.2. L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti costituite in
network locali
Alla medesima esigenza di razionalizzare l'allocazione delle
risorse e' riconducibile la scelta di assegnare, nel primo arco, una
riserva di numerazione alle emittenti locali che trasmettono
programmi in contemporanea, sulla base di quanto disposto dall'art.
29 del Testo unico, secondo il quale "[l]a domanda di autorizzazione
di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti
locali costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle
singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di
preventive intese". Resta fermo che il numero LCN potrà essere
attribuito, sul piano soggettivo, unicamente alle singole emittenti
che hanno stipulato l'intesa, e non all'intesa o al consorzio in
quanto tale.
Tale riserva e' giustificata dall'analisi dei dati di esperienze
precedenti che hanno dimostrato che il sistema della diffusione
interconnessa può portare alla crescita delle emittenti locali di
qualità, sfruttando la sinergia degli investimenti comuni, in grado
di produrre un'offerta competitiva con quella delle emittenti
nazionali.
In tal modo, si intende dare conto dell'esperienza delle emittenti
locali che trasmettono lo stesso programma su più regioni, premiando
la migliore efficienza nell'utilizzo delle risorse connaturata con
questa modalità di utilizzo delle frequenze.
E' cosi' possibile conferire un elevato livello di competitività
alle emittenti locali costituite in network, sino ad ora costretto ad
utilizzare numerazioni differenti in aree geografiche diverse, con
conseguente disorientamento dell'utenza e perdita di competitività,
nonché difficoltà di promozione e comunicazione.
La scelta seguita, pertanto, contribuisce a favorire la
riconoscibilità delle emittenti locali costituite in network, a
garanzia delle abitudini dell'utenza, nell'ottica di implementare una
programmazione di qualità che amplifichi l'eccellenza dell'identità
locale.
La riserva di appositi numeri a questa tipologia di emittenti
locali, all'interno dei primi archi di numerazione, appare altresi'
necessaria per creare una sostanziale contiguità con le emittenti
nazionali - con le quali effettivamente competono in forza
dell'interconnessione - rendendo cosi' più agevole l'uso dello
strumento televisivo da parte dell'utenza.
Al fine di rendere trasparente e meritocratica l'attribuzione del
numero, e' previsto il ricorso a graduatorie pluriregionali. Queste
ultime sono formate sulla base delle posizioni ricoperte dalle
singole emittenti all'interno delle rispettive graduatorie regionali,
nelle quali le medesime devono essere collocate in posizione utile.
Per altro verso, alla distinta tipologia delle emittenti che
trasmettono in più regioni - e che intendono uniformare la propria
numerazione LCN nelle diverse zone di irradiazione - e' riservata la
possibilità di ricorrere allo scambio delle numerazioni sulla base
di accordi tra emittenti locali.
4.5.3. I criteri per l'assegnazione delle numerazioni alle emittenti
locali
Come ricordato, le censure del Consiglio di Stato hanno riguardato
l'inidoneità dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom
con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti
locali. L'Autorità pertanto predispone nell'ambito del nuovo
regolamento un impianto valutativo su base regionale riferito a
criteri condivisi quali la qualità della programmazione, le
preferenze degli utenti e il radicamento sul territorio.
Nell'ottica della citata riallocazione delle numerazioni, per
garantire l'implementazione di un sistema dotato di sufficiente
versatilità, si e' ritenuto necessario predisporre un sistema
selettivo più rigido per l'attribuzione delle numerazioni
appartenenti al primo e secondo arco di numerazione, che si fonda
sulla persistenza di tutti i criteri di valutazione elencati con
preferenza per il parametro qualitativo, mentre per il terzo, settimo
e decimo arco ha valutato di determinare la formazione della
graduatoria in base alla storicità della programmazione, intesa come
numero di anni di irradiazione del canale, e, solo in caso di parità
di data di anno di avviamento, ai dati degli indici di ascolto quale
indicatore del gradimento da parte degli utenti.
In relazione alla qualità della programmazione, in virtù di
quanto emerso nel corso della consultazione pubblica, si e' ritenuto
necessario privilegiare elementi ritenuti essenziali dagli
stakeholder quali la presenza di programmi di informazione,
l'autoproduzione ed il legame con il territorio degli stessi.
Con riferimento alle diverse modalità di esercizio, la nozione di
informazione deve essere intesa in modo estensivo ricomprendendo
quindi "notiziari, programmi o rubriche di approfondimento,
inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk
show anche su temi sociali e di costume" (art. 1, comma 1, lett. q)
del Regolamento). Di pari rilevanza la cura dedicata ai programmi di
approfondimento anche culturale e di programmazione dedicata ai
minori.
In ragione delle numerose e decise sollecitazioni registrate da
parte dei partecipanti alla consultazione, si e' ritenuto opportuno
riconoscere, quale parametro di continuità e affidabilità
aziendale, il numero dei dipendenti dei fornitori di servizi di media
audiovisivi, con particolare attenzione alla stabilita' del rapporto
lavorativo da valutarsi in base alla durata dei singoli contratti su
base decennale.
Le preferenze degli utenti, che a giudizio di molti stakeholder
rappresentano un indicatore affidabile anche in relazione alla
percezione di qualità della programmazione irradiata, devono essere
considerati con riferimento ad un arco temporale definito che deve
necessariamente consentire di valutare i dati riferiti al periodo
immediatamente precedente allo switch-off nella regione oggetto del
bando, allo scopo di neutralizzare eventuali effetti negativi in
termini di audience subiti dalle emittenti locali con il passaggio
alla tecnica digitale.
Allo scopo di non danneggiare le emittenti non rilevate nel periodo
di trasmissione in tecnica digitale, il punteggio attribuito dagli
indici di ascolto viene calcolato con riferimento a due componenti
distinte, ugualmente rilevanti: la prima relativa agli indici di
ascolto riferiti all'anno allo switch-off della regione oggetto del
bando; la seconda relativa agli indici di ascolto ascritti al periodo
successivo allo switch-off stesso.
Altrettanto rilevante risulta essere la storicità dell'emittente,
intesa come numero di anni di irradiazione del canale, da valutarsi
quale indicatore della solidità della struttura aziendale, anche in
ragione del periodo congiunturale negativo che ha prodotto effetti
deflattivi sul mercato audiovisivo, mentre viene riconosciuto un
impatto leggermente inferiore al grado di copertura, considerato
intrinsecamente meno rilevante rispetto alla fidelizzazione degli
utenti ed alla storicità.
I criteri riferiti alle preferenze degli utenti e al numero di anni
di irradiazione del canale rivestono importanza paritaria per la
formazione dalle graduatorie, mentre viene considerato meno influente
il dato relativo al grado di copertura.
Con riferimento alle numerazioni riservate alle emittenti locali
nel terzo, settimo e decimo arco, i criteri di attribuzione risultano
differentemente calibrati rispetto a quanto già enunciato per
blocchi del primo e secondo arco. Si ritiene infatti necessario che,
ai fini della graduatoria per l'attribuzione della numerazione, le
emittenti locali che in passato hanno trasmesso in tecnica analogica
debbano essere valutate in base ai già riferiti criteri del
gradimento da parte dell'utenza e del radicamento sul territorio,
mentre per i canali locali nativi digitali si deve tener conto in
primis della data di rilascio dell'autorizzazione e solo
secondariamente, in caso di parità di data, degli indici di ascolto
rilevati.
L'applicazione di modalità valutative differenziate si rende
necessaria in ragione del fatto che i canali di recente istituzione
sono presumibilmente scarsamente radicati sul territorio e, sulla
base degli approfondimenti fornite da Auditel, in moltissimi casi non
hanno aderito al sistema di rilevazione degli indici di ascolto o
hanno optato per periodi di rilevazione brevissimi a titolo di test
di prova.
La metodologia di formazione delle graduatorie regionali rimane
invariata con riferimento agli elenchi di emittenti locali che
diffondono il medesimo programma su più regioni e che intendono
richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i
bacini serviti. I consorzi e le intese fra singole emittenti locali,
pur essendo valutate uniformemente sotto il profilo metodologico,
vengono tuttavia inserite in una graduatoria a se' stante, in quanto
concorrono per l'attribuzione di una quantità riservata e definita
di numeri LCN.
4.6. Articolo 6 - L'assegnazione delle numerazioni ai canali nativi
digitali
Sebbene la delibera n. 442/12/CONS non prevedesse sostanziali
modifiche con riferimento alla numerazione dei canali digitali
terrestri a diffusione nazionale in chiaro, avendo l'Autorità
limitato le proprie proposte di modifica solo ai profili
espressamente oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato,
numerose sono state le osservazioni pervenute sul punto da parte
degli stakeholder, supra già esposte.
Nell'ottica adottata dall'Autorità di lasciare immutato il Piano
laddove questo non venga inciso dalle sentenze del giudice
amministrativo, appaiono tuttavia necessari taluni interventi di
razionalizzazione e maggior efficienza allocativa delle numerazioni,
in un'ottica di maggiore facilita' d'uso per l'utente e di possibile
soluzione alla più volte rilevata esigenza di crescita prospettica
di alcune categorie in relazione al mutamento del mercato. Si profila
cosi' l'opportunità di un raggruppamento dei canali digitali
terrestri a diffusione nazionale in chiaro, sulla base del criterio
dei generi di programmazione. Questa disposizione ha il vantaggio di
imperniarsi su un criterio univoco, quello del genere, che consente,
stante la maggior intuitività nella ricerca dei canali, una maggior
fruibilità per il telespettatore.
La maggiore organicità nella disposizione della suddivisione,
coadiuvata dallo spostamento delle emittenti locali dalla fine del
primo arco, consente inoltre una più razionale attribuzione della
numerazione dei canali e una maggiore visibilità dei canali
nazionali nel loro complesso, cosi' perseguendo anche l'obiettivo
pro-concorrenziale più volte indicato dalla Commissione europea di
favorire l'ingresso di operatori nuovi entranti nel mercato a valle
dei fornitori di contenuti.
Con riferimento ai criteri per l'attribuzione delle numerazioni,
l'Autorità, in accoglimento di osservazioni pervenute da più parti,
ha ritenuto di individuare i criteri per l'attribuzione delle
numerazioni ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale
terrestre nella data di avviamento del programma in tecnica digitale
terrestre e negli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel,
ovvero i parametri più oggettivi possibile e che meno si prestano a
strumentalizzazioni o alterazioni dei dati.
In un'ottica procompetitiva e di garanzia di accesso al mercato di
nuovi operatori, nel rispetto del principio del pluralismo, viene
mantenuta la riserva del 30% delle numerazioni agli operatori nuovi
entranti, già sussistente nel vecchio Piano.
4.7. Articolo 7 - L'assegnazione delle numerazioni alle pay-tv
L'Autorità, nel nuovo piano di numerazione, ha ritenuto opportuno
confermare alle pay-tv il quarto e quinto arco di numerazione
Le ragioni che hanno condotto l'Autorità a confermare tale scelta
sono da ravvisarsi, in primo luogo, nell'art. 32, lett. b), del Testo
unico, il quale richiede all'Autorità di tutelare e rispettare le
abitudini e le preferenze degli utenti. In particolare, la scelta di
lasciare inalterata la collocazione degli spazi destinati ai servizi
di media audiovisivi a pagamento comporta l'indubbio vantaggio di
salvaguardare le abitudini degli utenti e non ledere le posizioni di
mercato ormai sviluppate.
Un'ulteriore argomentazione che induce a confermare tale scelta va
riscontrata nell'indagine condotta dall'Istituto Piepoli, che ha
rilevato che il 77% degli intervistati non ha modificato la
numerazione del telecomando e che, in particolare, solo il 4% del
totale degli intervistati ha variato la numerazione dei canali dal 21
in poi. Il dato induce, pertanto, a dare valore all'elemento
consuetudinario delle preferenze dei telespettatori e lasciare
immutata, dunque, la numerazione predefinita.
Infine, la scelta di collocare in due specifici e distinti archi i
canali pay-tv trae fondamento dallo stesso art. 32, lett. d) del già
citato Testo unico, che impone all'Autorità di individuare
numerazioni riservate per i servizi media a pagamento. Tale dato
normativo imperativo non consente di accogliere le istanze presentate
da alcuni stakeholder che chiedevano l'eliminazione della riserva,
ritenendo che la pay-tv non costituisse un genere autonomo.
4.8. Articolo 8 - L'assegnazione delle numerazioni a servizi HD,
simulcast, differiti, radiofonici e altri servizi
Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale e'
stata riservata la numerazione nell'ottavo arco.
La loro collocazione in un arco più avanzato di numerazione
risulta, dunque, opportuna sulla base della scarsità di risorse da
destinarsi alle emittenti e in virtù della peculiarità del servizio
che, di fatto, duplica un programma già trasmesso in tempo
antecedente nei primi archi di numerazione. Per queste ragioni e al
fine di garantire un più ampio pluralismo informativo, si ritiene di
posizionare nell'ottavo arco di numerazione le trasmissioni diffuse
in differita cosi' da permettere ad altre emittenti, vista la carenza
di risorse a disposizione, di utilizzare le posizioni disponibili nei
primi e più pregiati archi di numerazione. Trattandosi, inoltre, di
uno specifico servizio, risulta a vantaggio dell'utente stesso
concentrare tali canali all'interno di un distinto arco di
numerazione di modo che il telespettatore, che abbia esigenza di una
simile funzione, possa facilmente memorizzare l'arco nel quale poter
trovare risposta alla sua necessita'.
Si ritiene, infatti, che tali servizi siano esenti da quel fenomeno
di utilizzazione del tasto di avanzamento progressivo della
numerazione, che rende indubbiamente i primi archi economicamente
più pregiati, ma che , al contrario, siano oggetto di una specifica
ricerca da parte di un utente ben consapevole della propria esigenza.
Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale, cui
e' stata già attribuita una numerazione nel primo, nel secondo o nel
sesto arco di numerazione si riserva, ove possibile, all'interno
dell'ottavo arco di numerazione, una posizione corrispondente a
quella detenuta nel primo, nel secondo o nel sesto arco. L'obiettivo
e' di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da
parte dell'utente, preservando un valore conservativo sia rispetto
alle abitudini ormai sviluppate dagli utenti sia rispetto ad assetti
gia' parzialmente consolidati a livello di mercato.
Per quanto concerne i canali diffusi in alta definizione, la
decisione di collocarli nell'ottavo arco di numerazione risponde
all'intento di contemperare due interessi: da un lato, incentivare
l'innovazione tecnologica e gli investimenti degli operatori per lo
sviluppo della stessa e, dall'altro, assicurare il pluralismo della
programmazione.
La decisione di inserire tali canali all'interno dell'ottavo arco
risponde all'obiettivo di valicare la precedente e considerevole
discontinuità di numerazione che creava particolari difficoltà
nell'utilizzo del telecomando e, dunque, una difficile fruizione da
parte dell'utenza.
Tuttavia, appare opportuno precisare che, nel caso in cui un canale
trasmetta unicamente in HD, il genere prevarrà sullo standard
trasmissivo, per cui si attribuirà prevalenza al sottoblocco di
appartenenza, designato sulla base del genere di programmazione,
piuttosto che alla tecnologia utilizzata, accogliendo in tale modo le
richieste giunte in fase di consultazione.
Anche ai canali diffusi in simulcast, si e' ritenuto opportuno, ove
possibile, riservare una posizione corrispondente a quella già
attribuita nel precedente arco di numerazione al corrispondente
canale in SD o in HD, al fine di semplificare la memorizzazione e la
selezione dei canali da parte dell'utente, per garantire la
semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e
il rispetto per le abitudini degli utenti.
In conseguenza del raggruppamento di suddetti servizi (simulcast
SD/HD e trasmissioni differite) sull'ottavo arco di numerazione, che
nel vecchio Piano era assegnato alle radio, all'emittenza radiofonica
e' stato riservato l'arco successivo, ovvero il nono, attualmente
assegnato ad "altri servizi".
L'indagine dell'Istituto Piepoli, infine, rileva che l'idea di
un'organizzazione tematica dei canali del telecomando riscuote esiti
positivi nel 60% dei casi. Pertanto, pur non potendo identificare i
servizi radiofonici come un vero e proprio "tema" inteso in termini
restrittivi, essi costituiscono, senza dubbio, un servizio specifico
al quale appare opportuno assegnare un arco di numerazione dedicato.
4.9. Articolo 9 - Modalità di attribuzione delle numerazioni
Con riferimento alle modalità di attribuzione delle numerazioni
regolamentate nell'ambito dell'art. 9 del nuovo Piano, si conferma un
intento largamente conservativo rispetto alle attribuzioni effettuate
in applicazione del precedente piano che risultino compatibili con il
nuovo provvedimento. Pertanto, il nuovo piano si sviluppa in
un'ottica di conservazione dell'assetto già implementato, nelle
parti non oggetto delle sentenze del Consiglio di Stato, per
garantire solidità al mercato e non incidere eccessivamente sulle
abitudini consolidate degli utenti.
Il Ministero pertanto, in sede di prima applicazione della presente
delibera, verifica le condizioni per la conferma delle numerazioni di
cui i soggetti richiedenti risultino già assegnatari, laddove ciò
sia compatibile con il nuovo Piano e procede alla formazione delle
graduatorie nazionali, pluriregionali e regionali per l'attribuzione
dei numeri sulla base dei nuovi criteri.
Allo scopo di favorire l'accesso di soggetti nuovi entranti sul
mercato, superata la fase di prima applicazione, l'attribuzione di
nuovi numeri avverrà con cadenza mensile sulla base delle richieste
pervenute al Ministero.
Si rileva che nell'ambito della consultazione pubblica da più
parti e' stata sollevata una decisa perplessità in merito
all'utilizzabilità del sorteggio quale strumento per l'assegnazione
del numero LCN in caso di carenza di spazi disponibili. In proposito
va rilevato che il sorteggio consente di garantire un trattamento
paritario e trasparente nei confronti dei diversi fornitori di media
audiovisivi che aspirano all'attribuzione di numerazioni, stante la
presenza di soggetti nuovi entranti, la sostanziale disomogeneità in
termini di storicità delle emittenti esistenti e di conseguenza di
disponibilità di dati relativi agli indici di ascolto.
Nel caso in cui il Ministero fosse chiamato a decidere
sull'attribuzione delle risorse scarse in virtù di valutazioni
basate sulla qualità della programmazione e sugli indici di ascolto,
i nuovi entranti, sprovvisti dei dati riferiti all'audience,
subirebbero infatti un ingiustificato nocumento.
Si e' peraltro ritenuto di disattendere la proposta di svincolare
il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di media audiovisivi
dall'assegnazione del numero LCN, allo scopo di ovviare alla supposta
scarsità di numerazioni disponibili e agevolare l'ingresso di
soggetti sul nuovi entranti, ritenendo al contrario di confermare che
l'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio
della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre
avvenga con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
Infine, con riferimento alla previsione di mantenere in vigore le
numerazioni attualmente in uso fino all'attribuzione delle nuove
numerazioni, si sottolinea come tale previsione sia giustificata
dalla necessita' di non determinare una "situazione di confusione
nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di
acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i
palinsesti" e "l'ordinata fruizione della programmazione televisiva
da parte degli utenti", cosi' indicato dal Consiglio di Stato nella
sentenze n. 04568/2012, 04659/2012, 04660/2012 e 04661/2012, anche
tenuto conto del tempo necessario per l'espletamento delle procedure
di attribuzione da parte del Ministero.
Si e' ritenuta, altresi', meritevole di accoglimento la proposta di
individuare un unico giorno valido su tutto il territorio nazionale
per la transizione dalle vecchie alle nuove numerazioni, al fine di
agevolare gli utenti e le emittenti nel processo di risintonizzazione
del telecomando.
4.10. Articolo 10 - Condizioni di utilizzo delle numerazioni
Lo scambio della numerazione tra emittenti e canali locali,
adeguatamente regolamentato, consente la realizzazione di un assetto
maggiormente uniforme e fruibile per l'utente. Tuttavia, allo scopo
di evitare eventuali abusi da parte dei fornitori di servizi, si
ritiene necessario precisare che lo scambio avviene solo a seguito
della verifica della ricorrenza dei requisiti necessari ad ottenere
la collocazione nella nuova posizione. Per gli spostamenti
all'interno del primo e del secondo arco le emittenti locali dovranno
pertanto possedere, al momento dell'accordo, le caratteristiche
richieste dall'art. 5 per la collocazione in tali spazi, inclusi
adeguati indici d'ascolto.
4.11. Articolo 11 - Adeguamento del piano di numerazione
Le ragioni sulle quali si fonda la previsione di cui all'art. 11
del nuovo Piano vanno individuate nei costanti cambiamenti del
settore del digitale terrestre, che sara' oggetto di un'ulteriore
evoluzione nel 2015.
Poiché il legislatore si premura di tutelare, attraverso la
pianificazione della numerazione dei canali, le abitudini degli
utenti, oltre che di garantire un efficace utilizzo delle risorse, si
rende necessario prevedere un'attività di revisione di quanto oggi
stabilito, per tenere il passo con le prevedibili trasformazioni del
settore, dovute anche all'assestamento derivante dalle modifiche
delle assegnazioni.
Questa attività di revisione verrà svolta entro un biennio ,
sentendo i soggetti interessati, valutando le preferenze degli utenti
e considerando i progressi del mercato di riferimento.
4.12. Articolo 12 - Istituzione di un Tavolo tecnico
Come noto, l'art. 3-quinquies, comma 5, della legge 26 aprile 2012,
n. 44, prevede che a partire dal 1º gennaio 2015 tutti gli apparecchi
atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende
produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al
dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.
In vista di tale cambiamento, acquisiranno un ruolo preminente le
guide elettroniche ai programmi (EPG) nelle quali andranno ad
integrarsi i servizi di media audiovisivi operanti sul digitale
terrestre con i servizi over-the-top (OTT). Al fine di ridurre il
rischio di creazione di ostacoli alla fruizione dei servizi da parte
dei singoli operatori, in conseguenza dell'eventuale sorgere di nuovi
bottleneck sul mercato dei servizi di media audiovisivi, non più
derivanti dal limite della capacita' trasmissiva o dalla numerazione,
ma bensì dalle strategie dei produttori di apparati televisivi che
privilegiano la fruizione di servizi e contenuti over-the-top
rispetto ai tradizionali canali televisivi, appare opportuno valutare
l'eventuale necessita' regolamentare.
Le c.d. connected tv, infatti, sfruttano il collegamento alla rete
internet per proporre allo spettatore i medesimi servizi fruibili
sulla rete (YouTube, servizi meteo, servizi di comunicazione e
messaggistica) e utilizzano un sistema operativo proprietario più
avanzato delle tradizionali EPG per catalogare e presentare tali
servizi insieme ai canali televisivi. La tendenza dei principali
produttori di apparecchi televisivi connessi e' di fornire propri
servizi, o di contrattualizzare specifici canali e servizi
over-the-top e di presentarli in modo privilegiato. Tra l'altro, tale
strategia e' simile a quella adottata dai produttori dei sistemi
operativi dei personal computer al fine di agevolare la fruizione dei
propri programmi rispetto a quelli forniti dai propri concorrenti
(come avvenuto, ad esempio, nel caso COMP/C-3/37.792 Microsoft, su
cui la Commissione europea si e' espressa con decisione C(2004)900).
Ne discende il rischio di una minore visibilità all'interno del
sistema operativo dei televisori per gli operatori diversi da quelli
integrati con il produttore di apparati e una conseguente
discriminazione tra gli stessi.
Va segnalato che questo tipo di intervento e' ben diverso da quello
che l'Autorità in diversa circostanza ha ritenuto di avviare in
ordine ai criteri di classificazione dei decodificatori, i quali non
implicano l'adozione di standard, ma solo una "guida all'acquisto"
per l'utenza.
Al fine di conciliare le preoccupazioni di non alterare l'esistente
situazione di mercato con la garanzia di assicurare un'efficace
tutela degli utenti, che si declina, come dal disposto dell'art. 32
del Testo unico, nella semplicità d'uso del sistema e del rispetto
delle abitudini da questi consolidate, si ipotizza di avviare un
percorso di medio periodo in vista della transizione al DVB-T2 nel
2015, istituendo a tal fine, secondo l'indicazione emersa nell'ambito
della consultazione pubblica, un Tavolo tecnico con gli operatori in
un'ottica di co-regolamentazione.
Stante, infatti, il citato obbligo legislativo di cui alla legge n.
44/2012 e le eccezionali potenzialità del nuovo standard trasmissivo
DVB-T2, suscettibili di apportare indubbi benefici all'offerta per
l'utente, si potrebbe ipotizzare un'attività di stretta sinergia tra
Autorita' e operatori per agevolare la transizione a tale modello
trasmissivo, prevista per il 2015.
A tal fine, appare pertanto utile l'istituzione di un Tavolo
tecnico con gli operatori, onde strutturare possibili fruttuose linee
di attività, in un'ottica di co-regolamentazione;
Vista la proposta della Direzione Servizi Media;
Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi
dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità;
Delibera:
Articolo unico
1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e in ottemperanza alle sentenze del
Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n.
04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il provvedimento recante
il Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione
digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di
attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente
delibera. La struttura del Piano e' riportata nell'allegato B alla
delibera stessa.
2. Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di
giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice
il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di 60
giorni dalla pubblicazione dello stesso
3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera, unitamente agli allegati A e B, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web
dell'Autorità.
Roma, 21 marzo 2013
D'ordine del Presidente
Il Segretario generale ad interim
Perrucci
Il commissario relatore
Preto
Allegato A
alla delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013
NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE
DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITÀ DI
ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN
TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
c) Testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"
come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni;
d) ambito locale televisivo: l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non
superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e'
denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio
dell'attività di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel
territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente
non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale
televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
e) ambito nazionale: l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
f) fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a
pagamento: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la
responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del
servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di
organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di
servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano
unicamente della trasmissione di programmi per i quali la
responsabilità editoriale incombe a terzi;
g) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle
risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi
agli utenti;
h) canale: l'insieme di programmi predisposti da un fornitore
di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio
editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
i) canale mosaico: canale che visualizza contemporaneamente,
tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale
terrestre;
j) canale generalista nazionale: canale legittimamente e
storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in
simulcast analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente
programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi
dell'art. 7 del Testo unico;
k) emittente locale: il fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di
programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in
ambito locale, già operante in tecnica analogica e simulcast
analogico-digitale;
l) canali nativi digitali a diffusione nazionale: i canali
irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione
di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai
diffusi in tecnica analogica;
m) canali nativi digitali a diffusione locale: i canali
irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione
di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai
diffusi in tecnica analogica;
n) soggetto nuovo entrante: il soggetto non titolare di
autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi
ovvero titolare di suddetta autorizzazione a cui non e' ancora
associata una numerazione LCN;
o) genere di programmazione semigeneralista: programmazione
dedicata ad almeno tre generi differenziati, inclusa l'informazione
giornaliera, distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata
di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto, a
condizione che nessuno dei generi di cui alle lettere q), r), s), t),
u) e v), del presente comma raggiunga il 70 per cento della
programmazione stessa;
p) genere di programmazione tematico: genere di programmazione
dedicato un tema specifico in relazione ad un determinato pubblico di
riferimento, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi
dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica
digitale terrestre;
q) genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi":
genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle
diverse fasce di eta', con finalità formative, informative o di
intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela
della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
r) genere di programmazione tematico "informazione": genere di
programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari,
programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage,
dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi
sociali e di costume;
s) genere di programmazione tematico "cultura": genere di
programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico,
letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica,
umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento;
opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari,
rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;
t) genere di programmazione tematico "sport": genere di
programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi
nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati;
notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;
u) genere di programmazione tematico "musica": genere di
programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati
a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera;
programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o
differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della
musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente
musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;
v) genere di programmazione tematico "televendite": genere di
programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico
allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
w) programma: una serie di immagini animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui
forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
x) arco di numerazione: blocco di numerazione consecutiva
basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai
numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 - 199 e cosi' a seguire.
Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono
riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i
canali mosaico;
y) delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni: la
deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la
determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la
ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, e
successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le
definizioni di cui all'art. 2 del Testo unico.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i
canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente
provvedimento stabilisce il nuovo piano di numerazione automatica dei
canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento,
le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di
media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti
audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di
utilizzo secondo il seguente schema:
- I arco: canali nazionali e locali
- II arco: canali nazionali e locali
- III arco: canali locali
- IV arco: canali a pagamento
- V arco: canali a pagamento
- VI arco: canali nazionali
- VII arco: canali locali
- VIII arco: canali nazionali
- IX arco: canali radiofonici e altri servizi
- X arco: canali locali.
2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche
integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei
programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n.
216/00/CONS, di una interfaccia grafica consistente almeno nella
visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e
della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il
descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte
degli utenti. Laddove tecnicamente possibile, le medesime
apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa
per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la
quale, selezionando un genere tematico, deve poter essere possibile
accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e
scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero
di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al
presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai
programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale
interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del
programma locale da visualizzare.
Art. 3.
Criteri di ripartizione della numerazione
1. Il piano di numerazione e' organizzato sulla base di una
numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della
semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e
tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti,
con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle
emittenti locali.
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi
nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti
locali di qualità e quella legata al territorio ivi compresa una
riserva di numerazione per le emittenti che trasmettono programmi in
contemporanea ai sensi dell'art. 29 del Testo unico.
3. La numerazione attribuita ai canali nativi digitali a
diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di
cui all'art. 1, comma 1, lettera j), e' effettuata in base alla
suddivisione della programmazione nei seguenti generi:
semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport,
musica, televendite.
4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati,
durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di
soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi
telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line,
chat-line, one-to-one e similari nonché canali con trasmissione
prevalente di giochi d'azzardo.
5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di
parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di
programmazione di cui al comma 3 sono riservati una serie di numeri a
disposizione per soggetti nuovi entranti secondo quanto disposto
dall'art. 6, comma 5.
6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste
numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.
7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non
pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali
offerti sulla televisione digitale.
Art. 4.
Numerazione dei canali generalisti nazionali
1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'art. 1,
comma 1, lettera j), sono attribuiti, ove operativi, i numeri da 1 a
9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di
numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione.
2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1
e' effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e
preferenze degli utenti.
Art. 5.
Numerazione delle emittenti locali e dei canali nativi digitali a
diffusione locale
1. Alle emittenti locali, come definite all'art. 1, comma 1,
lettera k), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 97 a 99 del
primo arco di numerazione e i numeri da 110 a 119 e da 197 a 199 del
secondo arco di numerazione.
2. Il numero 10 e i numeri da 97 e 99 del primo arco di
numerazione e i numeri 110 e da 197 a 199 del secondo arco di
numerazione sono attribuiti alle emittenti locali che diffondono il
medesimo programma in più regioni ai sensi dell'art. 29 del Testo
unico e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica
numerazione su tutti i bacini serviti, secondo i criteri di cui al
comma 8.
3. Il terzo, il settimo ed il decimo arco di numerazione sono
interamente riservati alle emittenti locali e ai canali nativi
digitali a diffusione locale.
4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella
legata al territorio, le numerazioni del primo e secondo arco di
numerazione relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali
in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono
attribuite secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie
regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico
assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione:
qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento
nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 6 e
7.
5. Le numerazioni del terzo, del settimo e del decimo arco di
numerazione sono attribuite secondo i criteri di valutazione di cui
al comma 9.
6. La qualità della programmazione e' valutata in base ai piani
editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino ad
un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) quota percentuale di programmi di informazione, inclusi i
telegiornali, sul totale della programmazione irradiata, con
particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il
territorio, al netto delle repliche, fino ad un massimo di punti 15;
b) quota percentuale di programmi di approfondimento, anche
culturale, e dedicati ai minori, fino ad un massimo di punti 10;
c) numero di dipendenti impiegati assunti con contratti di
durata continuativa almeno biennale negli ultimi dieci anni, fino ad
un massimo di punti 25.
Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano
programmi autoprodotti i programmi di televendita.
7. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio
sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al
grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento
ai seguenti aspetti:
a) indici di ascolto rilevati dalla società Auditel, fino ad
un massimo di punti 20 cosi' attribuiti: per il cinquanta per cento
con riferimento agli indici di ascolto dell'anno in cui e' avvenuto
lo switch-off in ciascuna regione interessata e per il restante
cinquanta per cento in base al periodo successivo allo switch-off
fino alla data di presentazione della domanda; per le emittenti che
non dispongono di rilevazioni Auditel il bando di gara di cui
all'art. 9, comma 3, individua il periodo minimo di rilevazione, non
inferiore a due mesi continuativi, a partire dalla adesione delle
emittenti alle rilevazioni medesime;
b) numero di anni di irradiazione del canale, fino ad un
massimo di punti 20;
c) grado di copertura del canale irradiato, anche mediante
multiplex di operatori terzi, fino ad un massimo di punti 10.
8. Le numerazioni di cui al comma 2, relative alle emittenti
locali che diffondono il medesimo programma su più regioni, e che
intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su
tutti i bacini serviti, sono attribuite mediante apposita graduatoria
pluriregionale. Tale graduatoria e' formata sulla base della
sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte
dell'intesa o del consorzio nelle singole graduatorie regionali.
Resta fermo il limite di una sola emittente per regione che abbia
ottenuto una collocazione utile nella corrispondente graduatoria
regionale.
9. Ai fini dell'uso efficiente delle risorse di numerazione,
nelle regioni in cui non vi siano emittenti aderenti a intese o
consorzi ai sensi del comma 2, le numerazioni ivi previste sono
attribuite mediante esclusivo ricorso alle graduatorie regionali.
10. Le numerazioni relative al terzo, al settimo e al decimo arco
di numerazione sono attribuite prioritariamente alle emittenti locali
che non hanno trovato collocazione nel primo e secondo arco di
numerazione, secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7, ad eccezione
della lettera a) del predetto comma 7. Il punteggio massimo di 50
punti di cui al comma 7 e' attribuito per meta' alla lettera b) e per
meta' alla lettera c).
11. I restanti numeri del terzo, del settimo e del decimo arco di
numerazione sono attribuiti ai canali nativi digitali a diffusione
locale sulla base della data di autorizzazione del canale e, ove
esistenti, degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.
Art. 6.
Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in
chiaro
1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro
sono attribuiti i numeri da 21 a 96 del primo arco di numerazione,
suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti,
bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
2. L'attribuzione dei numeri ai canali di cui al comma 1, e'
effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione
di cui al medesimo comma in sottoblocchi.
3. L'individuazione dei sottoblocchi nei numeri da 21 a 70 e'
effettuata dal Ministero, confermando, ove compatibile con il
presente provvedimento, il dimensionamento esistente.
4. Le numerazioni da 71 a 96 sono attribuite secondo l'ordine dei
generi di cui al comma 1. Nel caso di richieste superiori alla
disponibilità di numeri in relazione ai generi di cui al comma 1, le
rispettive e numerazioni sono collocate nel secondo e nel sesto arco
di numerazione ferma restando la sequenza nella successione dei
generi di cui al medesimo comma a partire da quello semigeneralista.
5. Le attribuzioni delle numerazioni di cui al comma 4, avvengono
in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media
audiovisivi a diffusione nazionale alla data di emanazione del bando
di cui all'art. 9, comma 2 e riservando comunque una percentuale non
inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per
soggetti nuovi entranti. Ai fini dell'attribuzione del numero ai
canali nazionali di cui al comma 4, in ciascun sottoblocco, si
considera la data di autorizzazione del programma in tecnica digitale
terrestre e, ove esistenti, gli indici di ascolto rilevati dalla
società Auditel.
6. Per il secondo arco di numerazione l'attribuzione dei numeri
per i canali nazionali e' effettuata sulla base della suddivisione
dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1, fatta
salva l'attribuzione dei numeri 120 e da 101 a 109 ai canali
generalisti nazionali con programmazione differita.
7. Per il sesto arco di numerazione l'attribuzione dell'intero
blocco di numeri per i canali nazionali e' effettuata sulla base
della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di
cui al comma 1.
Art. 7.
Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento
1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il
quarto e quinto arco di numerazione.
2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono
attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun
fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione
di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento e'
determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della
effettiva necessita' in base ai contenuti a pagamento trasmessi.
L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento
non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta
televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi
di guida ai programmi e di ordinamento canali.
3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono
prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei
minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 8.
Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto,
per i canali diffusi in HD, per le trasmissioni radiofoniche e per
altri servizi
1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto
nazionale, cui e' stata già attribuita una numerazione nel primo,
nel secondo o nel sesto arco di numerazione e' riservata la
numerazione nell'ottavo arco di numerazione, con attribuzione, ove
possibile, di una posizione corrispondente a quella detenuta nel
primo, nel secondo o nel sesto arco, al fine di semplificare la
memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.
2. Ai canali diffusi in alta definizione (HD) e' riservato
l'ottavo arco di numerazione, ferma restando, in via alternativa, la
facoltà di essere posizionati nell'arco di pertinenza in funzione
del genere della programmazione trasmessa. Ai canali che
costituiscono simulcast di quelli già diffusi in definizione
standard (SD), e' attribuita, ove possibile, la posizione
corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di
numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la
memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.
3. Alle numerazioni per i servizi di radiofonia e per ulteriori
tipologie di servizi sono riservate le numerazioni del nono arco di
numerazione.
4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali
mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900.
Art. 9.
Modalità di attribuzione della numerazione
1. Ai fini dell'attribuzione della numerazione LCN ai sensi del
presente Piano, ciascun soggetto interessato e' tenuto a presentare
apposita domanda al Ministero conformemente ai bandi di cui al comma
3.
2. Il Ministero, in prima applicazione della presente delibera,
procede all'attribuzione dei numeri, secondo la procedura di cui al
presente articolo. Ove compatibili con le disposizioni del presente
Piano, sono attribuiti i medesimi numeri di cui i soggetti
richiedenti risultino già assegnatari.
3. Il Ministero pubblica il bando nazionale per l'attribuzione
delle numerazioni di cui all'art. 6 e i bandi regionali e
pluriregionali per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 5
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, invitando i soggetti interessati a produrre la domanda
di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dai bandi
stessi. Il Ministero provvede a formare le relative graduatorie e ad
attribuire le numerazioni ai soggetti richiedenti entro il termine
stabilito dai bandi di gara. Le graduatorie sono rese pubbliche. Fino
all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle
attualmente in uso. La transizione dalle vecchie alle nuove
numerazioni avviene in un unico giorno su tutto il territorio
nazionale secondo la tempistica individuata dal Ministero.
4. Successivamente alla fase di prima applicazione il Ministero
attribuisce le numerazioni disponibili su domanda dei soggetti
interessati secondo la procedura di cui al comma 5.
5. Il Ministero esamina le domande pervenute con cadenza mensile.
Nel caso in cui i numeri disponibili siano sufficienti a soddisfare
le richieste pervenute nell'arco del mese provvede alla relativa
attribuzione. Ove le numerazioni disponibili siano inferiori alle
richieste pervenute, il Ministero provvede mediante sorteggio
pubblico. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti domande per
l'attribuzione di più numeri, il soggetto richiedente e' ammesso al
sorteggio di un solo numero per ciascun genere oggetto di richiesta.
Il numero ottenuto in esito a sorteggio pubblico non può essere
oggetto di scambio per almeno un anno dall'assegnazione.
6. L'attribuzione dei numeri e' effettuata per la durata del
titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media
audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a
terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge,
include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. In
caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata,
il fornitore di servizi di media audiovisivi e' tenuto a richiedere
al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione
di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione
trasmesso.
7. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati
all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale
terrestre e' effettuata dal Ministero con separato provvedimento
integrativo dell'autorizzazione.
8. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti
richiedenti e all'Autorità e li rende disponibili sul proprio sito
internet. A tal fine istituisce un elenco pubblico nel quale sono
riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i
numeri ancora disponibili e lo aggiorna con cadenza periodica.
Art. 10.
Condizioni di utilizzo delle numerazioni
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 8.
3. In ogni caso, è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.
4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.
5. L'attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.
6. E' consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera j), previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne da' comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9, comma 8.
7. E' consentito, sulla base di accordi tra emittenti locali, lo scambio della numerazione a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso, previa comunicazione al Ministero e All'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne da' comunicazione ai richiedenti e All'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9, comma 8.
8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Testo unico.
10. In caso di mancata comunicazione All'Autorità degli scambi di numerazione di cui ai commi 6 e 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 11.
Adeguamento del Piano di numerazione
1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente piano entro un biennio, sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.
Art. 12.
Istituzione di un tavolo tecnico
1. Con separato provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente piano, è istituito un apposito tavolo tecnico, con il compito di individuare, anche mediante procedure di co-regolamentazione, le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi in previsione dell'obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1º gennaio 2015, ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Il Tavolo tecnico si avvale di una segreteria costituita presso l'Autorità, alla quale sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, nonché collaborare alla predisposizione degli atti.
3. I lavori del Tavolo tecnico sono pubblici ed ai risultati viene data la massima diffusione.
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