ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
12/04/2012Decreto Legge - EstrattoUso efficiente dello spettro radio. Contributi frequenze televisive. DL 2.3.2012, n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44. EstrattoG.U. n. 99 del 26/04/2012 . Suppl. Ordinario n. 85
FonteMateria
Ue. Commissione EuropeaNormativa generale sul sistema radiotelevisivo
Descrizione

Art. 3-quinquies   Misure urgenti per l'uso efficiente  e  la  valorizzazione  economica   dello spettro radio ed in  materia  di  contributi  per  l'utilizzo   delle frequenze televisive.     (( 1. Al fine di assicurare l'uso efficiente  e  la  valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti  di  uso  per  frequenze  in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8  luglio  2011 sono assegnati mediante  pubblica  gara  indetta,  entro  120  giorni dall'entrata in vigore del presente  articolo,  dal  Ministero  dello sviluppo   economico   sulla   base   delle    procedure    stabilite dall'Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  di  seguito Autorità. ))   ((  2.  L'Autorità'  adotta,  sentiti  i  competenti  uffici  della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le  necessarie  procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: ))     (( a) assegnazione delle frequenze ad  operatori  di  rete  sulla base di differenti lotti,  mediante  procedure  di  gara  aggiudicate all'offerta   economica   più   elevata   anche   mediante   rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale  fra  fornitori  di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete  di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni  eque  e non discriminatorie,  secondo  le  priorità  ed  i  criteri  fissati dall'Autorità per garantire l'accesso  dei  fornitori  di  programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica; ))     (( b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire  la  realizzazione  di reti per macro aree di diffusione,  l'uso  flessibile  della  risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e  l'innovazione  tecnologica; ))     (( c) modulazione della durata dei diritti d'uso  nell'ambito  di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione  delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione  europea  in  tema  di disciplina dello spettro radio anche in relazione a  quanto  previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria. ))   ((  3.  L'Autorità  ed  il  Ministero  dello  sviluppo   economico promuovono ogni azione utile a garantire  l'effettiva  concorrenza  e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo  dello  spettro  radio  e  ad assicurarne  l'uso  efficiente  e  la  valorizzazione  economica,  in conformità alla politica di gestione stabilita  dall'Unione  europea ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e  delle  sperimentazioni  di  cui alla  Risoluzione  6/8  WRC  2012  e  il  puntuale  adeguamento  alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni  azione  utile  alla  promozione  degli  standard televisivi  DVB-T2  e  MPEG-4  o  successive   evoluzioni   approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). ))   (( 4. Il Ministero dello sviluppo economico  applica  i  contributi per l'utilizzo delle frequenze  televisive  stabiliti  dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo  secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine  di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale  secondo  i  principi  di  ragionevolezza, proporzionalità  e  non  discriminazione.  Il   nuovo   sistema   di contributi e' applicato progressivamente a  partire  dal  1°  gennaio 2013. ))   (( 5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire  dal 1°  gennaio  2013  per  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal  1°  gennaio  2015  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1°  luglio  2015 gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  ai consumatori sul  territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore digitale per la ricezione  di  programmi  in  tecnologia  DVB-T2  con codifica  MPEG-4  o  successive  evoluzioni   approvate   nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). ))   (( 6. All'articolo 8-novies, comma 4, del  decreto-legge  8  aprile 2008, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge  7  luglio 2009, n. 88, dopo le parole: « In conformità ai criteri di cui  alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità  per  le  garanzie  nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009 » sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  fatta eccezione per i  punti  6,  lettera  f),  7,  8  salvo  il  penultimo capoverso, dell'allegato A, ». Il  bando  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  speciale,  n.  80  dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara  sono  annullati.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le modalità  per  l'attribuzione   di   un   indennizzo   ai   soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara. ))   (( 7. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate  provvedono  agli   eventuali   adempimenti   conseguenti nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti  degli introiti di cui al comma 2, lettera  a),  del  medesimo  articolo.  I proventi  derivanti  dall'assegnazione  delle  frequenze  di  cui  al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato, per  essere  riassegnati  ad  apposito  programma  dello   stato   di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di  cui all'articolo  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  tramite versamento  sulla  contabilità  speciale  1201  -  legge  46/1982  - innovazione  tecnologica,  al  netto   delle   eventuali   somme   da riassegnare per corrispondere gli indennizzi  ai  sensi  del  periodo precedente. ))

 Riferimenti normativi.

La  delibera  dell'Autorità  per  le  garanzie   nelle comunicazioni n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009 (Criteri per la  completa   digitalizzazione   delle   reti   televisive terrestri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2009, n. 99.

Si  riporta  il  testo   dell'articolo   8-novies   del decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,  come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio  2009,  n. 88  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di giustizia delle Comunità  europee)  e  come  ulteriormente modificato dalla presente legge:

"Art. 8-novies. - 1. Il comma 1  dell'articolo  15  del testo unico  della  radiotelevisione,  di  cui  al  decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  e'  sostituito  dal

          seguente: 
              «1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici  per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze  per la diffusione sonora  e  televisiva,  previsti  dal  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri  obiettivi
          di interesse generale, la  disciplina  per  l'attività  di operatore  di  rete  su  frequenze  terrestri  in   tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della  direttiva  2002/77/CE  della  Commissione,  del 16 settembre  2002.  Tale  attività  e'  soggetta  al  regime
          dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni». 
              2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi  del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre
          2001, pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  284  del  6  dicembre  2001,  e   successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il  comma  12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
              3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dalla   vigente normativa in  materia  di  radiodiffusione  televisiva,  il trasferimento di frequenze tra  due  soggetti  titolari  di
          autorizzazione generale avviene nel rispetto  dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
              4. Nel corso della  progressiva  attuazione  del  piano nazionale di assegnazione  delle  frequenze  televisive  in tecnica  digitale  terrestre,  nel  rispetto  del  relativo
          programma di attuazione di cui all'articolo 42,  comma  11, del citato testo unico di cui  al  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle  frequenze  per
          l'esercizio  delle   reti   televisive   digitali   saranno assegnati,  in  conformità  ai   criteri   di   cui   alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie
          nelle comunicazioni, del 7 aprile  2009,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30  aprile  2009,   fatta eccezione per  i  punti  6,  lettera  f),  7,  8  salvo  il
          penultimo capoverso,  dell'allegato  A,  nel  rispetto  dei principi  stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su criteri  obiettivi,  proporzionati,   trasparenti   e   non
          discriminatori. 
              5. Al fine di rispettare  la  previsione  dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,
          n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione  al piano di assegnazione  delle  frequenze,  con  decreto  del Ministro  dello  sviluppo  economico,  non  avente   natura
          regolamentare, d'intesa con  l'Autorità  per  le  garanzie nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla  trasmissione  televisiva   digitale   terrestre   con l'indicazione delle aree territoriali interessate  e  delle
          rispettive scadenze.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46  (Interventi  per  i  settori dell'economia di rilevanza nazionale): 
              "Art. 14. - Presso  il  Ministero  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il  Fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni  di contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali
          programmi  riguardano  le   attività  di   progettazione, sperimentazione,  sviluppo,  preindustrializzazione   e   i processi   realizzativi   di    campionatura    innovativa,
          unitariamente considerati . 
              Il Ministro delle  attività  produttive  provvede  con proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni interessate, a stabilire annualmente la  percentuale  delle
          risorse  riservata  in  via  prioritaria  ai  programmi  di sviluppo precompetitivo presentati dalle  piccole  e  medie imprese. Tale quota non può essere  inferiore  al  25  per
          cento delle riserve annuali disponibili". 
Allegati