ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

Consulta l'archivio legislativo

Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
09/04/2008Testo coordinato UE. DL 59/2008 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 recante:«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari. EstrattoG.U. n. 132 del 07/06/2008
FonteMateria
Legge dello StatoNormativa generale sul sistema radiotelevisivo
Descrizione
Art. 8-novies. Modifica all'articolo  15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radiotelevisione, di  cui al  decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «1.  Fatti  salvi  i  criteri  e  le  procedure  specifici  per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e  televisiva, previsti  dal  codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione  degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore  di  rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma  ai  principi  della  direttiva  2002/20/CE del  Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 7  marzo  2002, e  della direttiva 2002/77/CE  della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione  generale, ai  sensi dell'articolo  25  del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni». 2.  Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di  cui  alla  deliberazione  dell'Autorità per le  garanzie nelle comunicazioni  n. 435/01/CONS  del  15 novembre  2001, pubblicata nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa  del  Ministero  dello  sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 3. Fermo  restando  quanto  stabilito  dalla  vigente normativa in materia  di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due  soggetti  titolari  di  autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 4. Nel corso  della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in  tecnica  digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo  42,  comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per  l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base  alle  procedure  definite  dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  nella  deliberazione  n. 603/07/CONS  del  21 novembre 2007, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 290 del 14 dicembre 2007,   e  successive  modificazioni  e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su  criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. 5. Al  fine  di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20 marzo  2001, n. 66, e  successive modificazioni,   e  di  dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni, e'  definito,  entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario  per  il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione  delle  aree  territoriali interessate e delle rispettive scadenze. Art. 8 decies. Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303 1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «2. L' Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c); b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f); d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media». 3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente: «2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni». 4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato. 5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».
Allegati