ARCHIVIO LEGISLATIVO
Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.
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| Dettaglio Notizia | Data | Atto | Titolo | G.U. |
|---|---|---|---|
| 30/11/2007 | Decreto legge coordinato con legge di conversione | Editoria. Testo del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-fin | G.U. n. 279 del 30/11/2007 -(Suppl. Ord. n.249) |
| Fonte | Materia | ||
|---|---|---|---|
| Presidenza Consiglio dei Ministri | Editoria | Descrizione | |
| Art. 10.
Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e l'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa
domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e
la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese
editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si
intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente
all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di
pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.
Art. 10-bis.
Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva.
1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte
prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è
suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge.
Art. 16.
Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi
televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica
analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24, 10 cm con la scritta "questo televisore non è abilitato a ricevere
autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici
ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul
territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».
4-bis Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p); «ambito locale televisivo» l'esercizio dell' attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio
dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente
non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»; b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29».
| Allegati | ||