ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
30/11/2007Decreto legge coordinato con legge di conversioneEditoria. Testo del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finG.U. n. 279 del 30/11/2007 -(Suppl. Ord. n.249)
FonteMateria
Presidenza Consiglio dei MinistriEditoria
Descrizione
Art. 10. Disposizioni concernenti l'editoria 1.  Per  i  contributi  relativi  agli  anni  2007 e 2008, previsti dall'articolo 3,  commi 2,  2-bis,  2-ter,  2-quater,  8,  10 e 11, e l'articolo 4  della  legge  7 agosto  1990, n. 250, si applica una riduzione  del  2  per  cento  del contributo complessivo spettante a ciascun  soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni. Tale contributo non  può comunque  superare  il  costo  complessivo  sostenuto  dal soggetto  nell'anno  precedente  relativamente  alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori. 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta  applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel comma 454 dell'articolo 1   della legge  23 dicembre  2005, n. 266,  e  nel comma 1246  dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine  la  presentazione  dell'intera  documentazione  e  di decadenza  dal  diritto  alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e  successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo. 3. La  trasmissione  dell'intera  documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la  sua  erogazione,  entro  il  termine  di  cui  al  comma 2, per i contributi relativi  all'anno   2007  e di cui  ai  commi 454 dell'articolo 1 della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e  1246 dell'articolo 1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti,  costituisce  onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza. 4.  La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento  dei contributi  previsti  in favore  delle  imprese editoriali,  radiofoniche  e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende  soddisfatta  anche  quando  le  imprese  abbiano pendente un ricorso giurisdizionale  in  materia  di  contributi  previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una  rateizzazione  del  pagamento  dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 5. decorrere  dall'esercizio  finanziario 2008, l'importo della compensazione  dovuta  alla  società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione  delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre  2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui  relativi  a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad  1  milione  di  euro  e  del  12  per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro. 6.  La  Società Poste  Italiane  S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione  dell'agevolazione  tariffaria  di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate. 7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni  di  prodotti  editoriali,  ai  sensi  del  decreto-legge 24 dicembre  2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n.  46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione  di  prodotti  o servizi contraddistinti da proprio marchio  o  altro  elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003. 8. A decorrere  dal  1 gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione  alle  agevolazioni  tariffarie,  di  cui  all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 353, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite. 9.  Per  assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge  7 agosto  1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007. 10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.
Art. 10-bis. Disposizioni  in  materia  di  contributi  alle  imprese  editrici di  giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva. 1.  All'articolo 3  della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: «2-quinquies Per  la  concessione  dei  contributi alle emittenti radiotelevisive,  di  cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti  criteri,  e  ciò in  via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e  per  oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese,  ladina,  slovena  e  tedesca  nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti  dalle  stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;  b) devono  possedere i  requisiti  previsti  dall'articolo 1, commi 2-bis,  2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; c)  l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.  La  quota  spettante  alle  emittenti radiofoniche  è suddivisa, tra  le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli  effetti  del  regolamento  di  cui  al decreto  del  Ministro delle comunicazioni  1 ottobre   2002,  n.  225,  adottato  in  attuazione dell'articolo 52,  comma 18,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge.
 Art. 16. Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre 1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto,  i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi  sono  tenuti  ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno  degli  apparecchi  televisivi  riceventi  in  sola  tecnica analogica  una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24, 10 cm  con  la  scritta "questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente  trasmissioni  in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi. 2.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai  distributori  di  apparecchiature  elettroniche  al dettaglio sul territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore  digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale. 3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  gli  apparecchi  televisivi  venduti  ai  consumatori  sul territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore  digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale. 4.  All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,  come  modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio  2006,  n.  51,  le  parole:  «entro  l'anno  2008»  sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012». 4-bis  Al  testo  unico  della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo  31 luglio  2005,  n.  177,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2,  comma 1,  la  lettera  p) è sostituita dalla seguente: «p); «ambito  locale  televisivo» l'esercizio dell' attività di radiodiffusione  televisiva  in  uno  o  più  bacini,  comunque  non superiori  a  dieci,  anche  non  limitrofi,  purché con  copertura inferiore  al  50  per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato  «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività  di  radiodiffusione  televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non  trasmette  in   altri  bacini;  l'espressione  «ambito  locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;   b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:   «3.  Fatto  salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di  utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto   può detenere,  anche  tramite  società  controllate  o collegate,  un  numero  plurimo  di  concessioni e autorizzazioni per l'esercizio  dell'attività televisiva  in ambito locale. In caso di diffusioni  interconnesse,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 29».
Allegati