ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
28/12/2007Legge (estratto legge finanziaria)Legge finanziaria . LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. EstrattoG.U. n. 300 (Supp. Ord. n. 285)
FonteMateria
Legge dello StatoLegge finanziaria
Descrizione
Art.2
294.  In  applicazione  dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre  2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi  di  cui  agli  articoli  3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6  agosto 1990,  n. 223, e  successive  modificazioni,  e all'articolo  7,  comma 13,  della  legge  3  maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei  requisiti  necessari  per  l'erogazione  dei contributi in quote proporzionali  all'ammontare  del  contributo  spettante  a ciascuna impresa. 295.  decorrere  dalle  domande  relative  all'anno  2007,  le compensazioni  finanziarie derivanti  dalle  riduzioni  tariffarie applicate  ai  consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi  i sistemi  via  satellite, previsti dall'articolo 11 della legge  25  febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto  1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura  del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA.  Con  successivo decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e  la  documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293. 296. Il finanziamento  annuale previsto  per  le  TV  locali dall'articolo  52,  comma 18,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, come  rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge  23  dicembre  2005,  n. 266,  e  dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,  è incrementato  di  10  milioni  di euro annui a decorrere dall'anno  2008  e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione  secondo  bacini  di  utenza  costituiti dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo  è effettuata  entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e  alle  province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta  salva  la  rideterminazione  in  via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali. 297 all'articolo  145,  comma 19,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio". 298. All'articolo  10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n. 222,  alle  parole:  "Tale  contributo"  sono premesse  le  seguenti:  "Fermi  restando  i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,".
300.  Il  Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1,  commi  927,  928  e  929,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, è  incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui al  decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al  comma 1,  le parole: "e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni" sono soppresse; b) al  comma 2,  è   aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "I criteri  per  la  qualificazione delle opere di espressione originale italiana,  ai  fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del  Ministro  delle  comunicazioni  e  del  Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori  di  programmi  in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica  delle  trasmissioni,  riservano  ogni anno almeno il 10 per cento  del  tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il  20  per  cento  opere  cinematografiche  di espressione originale italiana  ovunque  prodotte.  La concessionaria del servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  su  tutte  le  reti  e  le  piattaforme distributive,  indipendentemente  dalla  codifica delle trasmissioni, riserva  alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del  20  per  cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.  Le  emittenti  televisive,  i  fornitori  di  contenuti televisivi  e  i fornitori di programmi in pay per-view soggetti alla giurisdizione  italiana,  indipendentemente  dalla  codifica  delle trasmissioni, riservano  una quota non inferiore al 10 per cento dei propri  introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo  bilancio  di  esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al preacquisto e all'acquisto  di  opere  europee realizzate  da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligatori cava da pubblicità, da  televendite,  da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti  pubblici  e  privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive  a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso  ha  la  responsabilità editoriale, inclusi  quelli diffusi o distribuiti attraverso  piattaforme  diffusive  o  distributive  di soggetti  terzi.  All'interno  di  tale  quota  del  10 per cento dei suddetti  introiti  destinata  alle  opere  europee, le emittenti e i fornitori  di  contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30  per  cento  alle  opere cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e  di  programmi  a  pagamento  destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque  anni  una  quota  non  inferiore  al  15 per cento dei ricavi complessivi  annui  derivanti  dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva  nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al  netto  degli  introiti  derivanti  da convenzioni con la pubblica amministrazione  e  dalla  vendita  di beni e servizi; all'interno di questa  quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al  20  per  cento  da  destinare  alla  produzione,  al finanziamento,  al  preacquisto  o  all'acquisto  di  opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva  non  inferiore  al  5 per cento da destinare a opere di animazione  appositamente  prodotte  per la formazione dell'infanzia. Per  i  servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori  di  comunicazioni  elettroniche  su  reti  fisse  e mobili contribuiscono, gradualmente  e  tenuto  conto  delle condizioni del mercato,  alla  promozione  e  al  sostegno  finanziario  delle opere audiovisive  europee,  destinando  una quota dei ricavi derivanti dal traffico  di  contenuti  audiovisivi  offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito  regolamento  da adottare entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente  disposizione.  Con  particolare riferimento ai programmi in pay per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli  obblighi  di  cui  al  presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del  presente  comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di  riferimento  e  al  loro  successo  nelle  sale  cinematografiche italiane,  secondo  criteri  e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  In  merito all'obbligo di programmazione  della  sottoquota del  20  per  cento  di  opere cinematografiche di  cui  al  presente comma,è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e a  fornitori  di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo";  d)  il comma 5 è sostituito dal seguente:   "5. L'Autorità  adotta  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione un regolamento che definisce le modalità  di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza".   302.  All'articolo  51,  comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione  di  cui  al  decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:  a) le  parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro";   b)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nel caso in  cui  la  pubblicità di  amministrazioni  ed  enti  pubblici sia gestita,   su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media".
Allegati