ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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DataAttoTitoloG.U.
10/10/2001Delibera Autorità Comunicazione politica (par condicio). Disposizioni relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella regione Trentino-Alto Adige, fissate per il 25.11.2001G.U. n. 243 del 18/10/2001
FonteMateria
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazionipar condicio
Descrizione
TITOLO I Disposizioni generali L'AUTORITÀ per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 ottobre 2001; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni; Visto lo statuto della Regione siciliana; Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e successive modifiche; Vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche; Vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica"; Vista la legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti"; Vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"; Vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale"; Rilevato che con deliberazione 18 settembre 2001, n. 335, della Giunta regionale siciliana sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di cui all'allegato A della presente delibera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige"; Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige"; Rilevato che con decreto del presidente della regione Trentino-Alto Adige 26 settembre 2001, n. 505/A, sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato B della presente delibera; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; Delibera: Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e della provincia, di cui agli allegati A e B della presente delibera, fissate per il giorno 25 novembre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento. Art. 2. Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici: I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o nel consiglio provinciale da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia; b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale. TITOLO II Radiodiffusione sonora e televisiva Capo I COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE Art. 3. Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti: a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b). 2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Capo II MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI Art. 4. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. Art. 5. Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente. Art. 6. Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it. b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 7. Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa. 2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Capo III MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI Art. 8. Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento. 2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. 3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Art. 9. Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente. Art. 10. Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito; c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente. Art. 11. Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché , per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 12. Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 13. Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti 1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. 2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Capo IV PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI Art. 14. Programmi di informazione 1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento,  l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri: a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti; b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. 2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori. Capo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 15. Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo. 4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea. Art. 16. Imprese radiofoniche di partiti politici 1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. 2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito. Art. 17. Conservazione delle registrazioni 1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento. TITOLO III Stampa quotidiana e periodica OMISSIS Titolo IV Sondaggi politici ed elettorali Art. 21. Divieto di sondaggi politici ed elettorali 1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici. 2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il committente e l'acquirente del sondaggio; c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo"; d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento; f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento; g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. 3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro. 5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento. 6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori. Titolo V Vigilanza e sanzioni Art. 22. Compiti del comitato regionale per le comunicazioni 1. Il comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti: a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento. Art. 23. Procedimenti sanzionatori 1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. 4 La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione. 5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. 6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente comitato regionale per le comunicazioni, ovvero, ove questo non sia ancora costituito, dal comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8. 7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il competente comitato di cui al comma 6, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del comitato stesso, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. 9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il comitato regionale per le comunicazioni, ovvero, ove questo non sia ancora costituito, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. 11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità. Titolo VI Turno di ballottaggio Art. 24. Turno elettorale di ballottaggio 1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento. Art. 25. Periodo di applicazione e ambito territoriale 1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 25 novembre 2001, salva una eventuale estensione sino al 9 dicembre 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia. 2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it Napoli, 10 ottobre 2001 Il presidente Cheli Il commissario relatore Sangiorgi Il segretario della commissione Mazzella Allegato A (alla delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001) Elenco della provincia e dei 25 comuni siciliani che effettueranno le elezioni in data 25 novembre 2001. Provincia: 1) Ragusa Comuni: 1) Agrigento; 2) Casteltermini (Agrigento); 3) Porto Empedocle (Agrigento); 4) Ravanusa (Agrigento); 5) Acquaviva Platani (Caltanissetta); 6) Barcellona P. d. G. (Messina); 7) Caprileone (Messina); 8) Lipari (Messina); 9) Spadafora (Messina); 10) Bagheria (Palermo); 11) Belmonte Mezzagno (Palermo); 12) Bisacquino (Palermo); 13) Caccamo (Palermo); 14) Ciminna (Palermo); 15) Ficarazzi (Palermo); 16) Palermo; 17) Petralia Soprana (Palermo); 18) Villabate (Palermo); 19) Canicattini Bagni (Siracusa); 20) Pachino (Siracusa); 21) Alcamo (Trapani); 22) Castelvetrano (Trapani); 23) Erice (Trapani); 24) Marsala (Trapani); 25) Trapani. Allegato B (alla delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001) Elenco dei 2 comuni della regione Trentino-Alto Adige che effettueranno le elezioni in data 25 novembre 2001. Comuni: 1) Bieno (Trento); 2) Capriana (Trento).  
Allegati