ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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DataAttoTitoloG.U.
03/10/2006Decreto leggeEditoria. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Estratto.G.U. n. 230 del 03/10/2006
FonteMateria
Ministero delle ComunicazioniEditoria
Descrizione
Capo IX Disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni Art. 24. Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi 1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità' di istruttoria,concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato; c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a: 1. occupazione dei giornalisti; 2. tutela del prodotto editoriale primario; 3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale; d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica. Art. 25. Regime di pubblicità dei contributi statali 1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie. Art. 26. Erogazione delle provvidenze per l'editoria 1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7,  comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata,risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. Art. 27. Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità  sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Art. 28. Rimborsi per abbonamenti 1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento». 2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1 ° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento». 3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987,n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi. Art. 29. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250 1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»; b) al comma 9 le parole: «della media » sono soppresse; c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio». 2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse. 3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media»sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30 mila copie di tiratura media». 4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato. Art. 30. Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti. 2. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo». 3. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno. Art. 31. Convenzioni aggiuntive 1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Art. 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali 1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». Art. 33. Modalità di rimborso alla società Poste Italiane 1. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,  sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l 'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni. Art. 34. Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche 1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00 »sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00 » e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»; b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»; c) al comma 8, le parole:«da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00 »sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»; d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»; e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: « da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»; f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»; g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00»sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»; h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00»sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»; i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,n. 689, e successive modificazioni.».
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