ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

Consulta l'archivio legislativo

Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
29/03/2006DecretoTV Locali. Bando attribuzione contributi (ex. art. 1 DM 5.11. 2004, n. 292). Anno 2006G.U. n. 114 del 18/05/2006
FonteMateria
Ministero delle ComunicazioniContributi emittenti televisive locali
Descrizione
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che  prevede  la  determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista  la  legge  23 dicembre  1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3; Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10; Vista la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35; Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5; Visto  il  decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47, recante «Proroga  di  termini previsti  da  disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1; Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in  materia  di  assetto  del  sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007; Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo  previsto  dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»; Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi  relativi ai pronostici concernenti il gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del  sistema  radiotelevisivo  il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; Visto il «Codice di  autoregolamentazione TV e minori» approvato dalla  Commissione per  l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo il 5 novembre 2002  e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; Vista  la  legge  16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive  locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e  successive modifiche  integrazioni»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19; Decreta Art. 1. 1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive  locali dei  benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come "regolamento», a favore delle  emittenti televisive  locali  titolari  di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.  1, comma 1,  del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  2001, n. 66,  per l'anno 2006, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda: 1) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo; 2) per  le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione  non  inferiore  al settanta per cento di quella  residente  nel  territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province,  i comuni serviti  all'interno del bacino televisivo,  specificando,  altresì,   se  la  copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia,  della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di  cui  ai  citati  punti  1)  e  2), l'emittente, qualora non sia a carattere  comunitario,  deve  necessariamente  avere,  pena  il  non inserimento  nella  graduatoria, una quota di fatturato e per il solo punto 2) almeno un dipendente. 2. La domanda deve contenere  a pena di esclusione dalla graduatoria: a) l'indicazione  degli  elementi atti ad individuare l'emittente richiedente  con  gli  estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai  sensi  del  decreto-legge  20 gennaio  2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi  contabile  cui  essa  è tenuta  ai  sensi della normativa vigente; c) il  numero di  codice  fiscale  e  di  partita  I.V.A.  del richiedente; d) la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno  2005  alle  provvidenze  di  cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1993, n. 422;  l'adozione  del provvedimento formale di ammissione,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione  stessa  da parte della commissione per le provvidenze alle  imprese  di  radiodiffusione  televisiva  di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come  sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997,  n.  269, costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo; e) la dichiarazione di adesione al «Codice di autoregolamentazione  in materia di televendite e spot di televendita di  beni  e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi  relativi  ai  pronostici concernenti  il  gioco  del Lotto, Enalotto,  Superenalotto,  Totocalcio,  Totogol,  Totip,  lotterie  e giochi  similari»  approvato  dalla  Commissione  per  l'assetto  del sistema  radiotelevisivo  il  14 maggio  2002  e sottoscritto  dalle emittenti e  dalle  associazioni  firmatarie  il  4 giugno 2002 e al «Codice  di  autoregolamentazione  sulla  tutela  dei  minori  in  TV» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto  dalle  emittenti  e  dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002. 3. Nella  domanda  devono  essere  indicati  gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, che  si  intendono  sottoporre  a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare  il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni  ai sensi del  decreto  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati: a) la  media  dei  fatturati  realizzati  nel triennio 2003-2005, intendendosi per  fatturato  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la  domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la  quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni  singola  emittente  televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;  qualora  tale  indicazione  non  fosse possibile in quanto l'emittente  televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa  dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome; b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento  dell'attività televisiva, in riferimento all'anno 2005, suddiviso  secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera b) del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni  o  province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato  allo  svolgimento  dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma. 4. La domanda deve, altresì, contenere: a) la  dichiarazione di essere  in regola con il versamento dei contributi  previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento; b) la dichiarazione  e  di  non  essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del regolamento; c) la  dichiarazione  di  essere  in  regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento; d) la  dichiarazione  di  non  essersi  impegnata  a  trasmettere televendite  per  oltre  l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento; e) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo. 5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione  contabile; nel  caso  il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo  di  cui  al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema  di  bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con  l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.   6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, il Comitato regionale per le comunicazioni e, ove   non  costituito, il  Comitato  regionale  per  i  servizi radiotelevisivi,  deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione  generale  per  i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di seguito  denominato «Ministero», non  oltre quindici  giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per  l'ottenimento  del  contributo, la  seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente. 7.  Entro  novanta  giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati  regionali  per  le  comunicazioni  e, ove non costituiti, i comitati  regionali  per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver  accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative  graduatorie  e  a comunicarle, entro trenta  giorni  dalla  loro  approvazione,  al Ministero,  rendendole,  contestualmente  pubbliche. Le  graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di  valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto  indicato  nella  tabella  allegata  al regolamento. Non è consentito  l'inserimento  in  graduatoria  di emittenti che ricadano nelle  condizioni  di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo  quanto  ivi  previsto  per  le  emittenti televisive private a carattere comunitario. 8.  Il  Ministero  provvede  all'erogazione dei contributi, salvi i casi  di  esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del  regolamento,  nei  limiti  dello stanziamento relativo a ciascun ambito  regionale  e  delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi  titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti  collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento. 9.In caso  di  ritardi  procedurali, alle  singole  emittenti risultanti  dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 è erogato un  acconto,  salvo  conguaglio,  pari  al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2006.   10. I comitati  regionali  per  le  comunicazioni  e,  ove  non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i  sessanta  giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di  cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono  tenuti  a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in  graduatoria  riferite  agli  elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)  e b),  del  regolamento,  ove le medesime non siano state corredate,  all'atto  della  domanda,  dalla  documentazione  di  cui all'art. 7,  comma 1, lettere a)  e b), del regolamento. I medesimi organi  sono,  altresì,  tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento. 11.  Il  Ministero  provvede  alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento. 12.  A seguito  dell'entrata  in vigore del decreto legislativo 31 luglio  2005, n. 177, recante il testo unico della Radiotelevisione i provvedimenti  sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi  e  per l'esclusione  dagli  stessi previsti dall'art. 2, commi 2  e  3, del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le  Garanzie nelle comunicazioni per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera  b),  nonché dall'art. 34, commi 1  e  2, del sopracitato decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  anziché  quelli in precedenza rispettivamente  previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Il  presente  atto è pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2006 Il Ministro: Landolfi Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 45
Allegati