ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
06/02/2006LeggeTV e Minori. Tutela minori nella programmazione televisiva. Modifiche art. 10, l. 3.5.2004, n. 112.G.U. n. 38 del 15/02/2006
FonteMateria
Parlamento ItalianoTv e minori
Descrizione
LEGGE 6 febbraio 2006, n. 37 La Camera dei deputati  ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112  1.  All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n.  112, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al  comma 1, dopo le parole: devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; b) al comma  2,  dopo  le  parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti  alcool  all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»; c)  al  comma 3, le  parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» sono soppresse; d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:«3-bis Lo  schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione  parlamentare  per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451, che si  esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»; e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso  il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»; f) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso  assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati  da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità». La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì' 6 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4964): Presentato dall'on. Garnero Santachè ed altri il 5 maggio 2004. Assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VII (Cultura) in sede referente il 18 maggio 2004 con pareri delle  commissioni I, X e XII. Esaminato dalle commissioni riunite il 1°- 7 e 15 luglio 2004;  14 e 22 settembre 2004; 17 novembre 2004. Esaminato in aula il 22 novembre 2004 e approvato in un Testo Unificato con i nn.: A.C 5017 (Bianchi Clerici ed altri) e A.C. 5108 (Colasio ed altri) il 9 febbraio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3296): Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente), il 15 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e speciale in materia d'infanzia e di minori. Esaminato dalla 8ª commissione il 23 febbraio 2005; 2 - 15 e 16 marzo 2005; 19 aprile 2005; 14 - 15 e 21 giugno 2005. Relazione scritta annunciata il 30 giugno 2005 (atto n. 3296 - A relatore sen. Grillo). Esaminato in aula e approvato con modificazioni, il 25 gennaio 2006.
Allegati