| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e, in particolare l'art. 2, comma 1, con il quale è stata istituita, tra l'altro, l'Autorità per le telecomunicazioni;
Visto, inoltre, il comma 38, lettera b), dello stesso art. 2, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore delle telecomunicazioni entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visti, altresì, i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorità e che le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che dispone che alla copertura finanziaria di parte dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Visto il decreto 31 dicembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;
Vista la comunicazione in data 31 marzo 2003, n. U223/03/RM dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2003;
Visto il parere espresso dal ragioniere generale dello Stato con nota n. 0049677 del 23 aprile 2003;
Considerata la congruità della misura del contributo proposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Ritenuto che occorre, pertanto, rideterminare la misura di detto contributo per l'anno 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2003, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissato nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2003 ed affluisce al capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I dati di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002 sono comunicati entro il 15 settembre 2003.
2. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti |