| AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 19 febbraio 2003
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art. 182-bis, introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme in materia di diritto di autore; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4; Visto il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private"; Vista la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri"; Vista la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n. 289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1; Considerata l'opportunità di predisporre una modifica dell'Informativa economica di sistema finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore; Considerato che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi; Considerata l'opportunità di differenziare gli adempimenti
relativi alla tenuta del registro dei programmi in relazione agli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente e la necessità di armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti televisive satellitari e via cavo con quelle delle emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri;
Sentite le associazioni delle emittenti radiotelevisive; Vista la proposta del direttore del Dipartimento vigilanza e controllo; Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano; Delibera:
Art. 1.
Soggetti
1. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono in ambito nazionale via cavo i programmi e per le emittenti televisive che trasmettono i programmi su frequenze terrestri in ambito nazionale, deve essere composto di fogli conformi al modello A allegato alla presente
deliberazione. 2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello B allegato alla presente deliberazione.
Art. 2.
Registro dei programmi per le emittenti televisive nazionali
1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale deve avvenire secondo i seguenti criteri: a) le colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie - da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f) - e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma; b) la colonna "Tipologia del programma" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato C; c) la compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato C, è obbligatoria per le emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri e facoltativa per le altre emittenti di cui al presente comma; d) la compilazione della colonna "Autoproduzione/etero produzione" del registro è obbligatoria per le sole emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri. Nei campi di tale colonna dovranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; fino al 1 gennaio 2004, tuttavia, l'indicazione dei casi di co-produzione e dei casi in cui il produttore del programma sia indipendente è facoltativa; e) la compilazione della colonna "Note" è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera f); f) le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta.
Art. 3.
Registro dei programmi per le emittenti televisive locali e radiofoniche
1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radiofoniche deve avvenire secondo i seguenti criteri: a) le colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie - da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f) - e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma; b) la colonna "Tipologia del programma" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato C; c) la compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato C, è facoltativa; d) la compilazione della colonna "Autoproduzione/etero produzione" del registro è facoltativa per qualunque emittente. Nei campi di tale colonna potranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; e) la compilazione della colonna "Note" è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera f); f) le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta; in alternativa potrà indicarsi nella colonna "Note" il tempo complessivamente dedicato alla pubblicità per ogni ora di programmazione.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. I modelli di registro dei programmi riportati negli allegati A) e B), nonché l'elenco delle tipologie dei programmi riportato nell'allegato C) costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera. 2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 3. La presente delibera è pubblicata altresì nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it
Napoli, 19 febbraio 2003
Il Presidente: Cheli |