ARCHIVIO LEGISLATIVO

Raccolta dei provvedimenti normativi e regolamentari di disciplina del settore radiotelevisivo.

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Dettaglio Notizia
DataAttoTitoloG.U.
30/03/2001Legge - estrattoPubblicità. Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. L. 125/2001. Estratto. art. 13G.U. n. 90 del 18/04/2001
FonteMateria
Legge dello StatoPubblicità
Descrizione
Art. 13. (Disposizioni in materia di pubblicità ) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità  e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche. 2. È vietata la pubblicità  di bevande alcoliche e superalcoliche che: a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità; c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche. 3.È vietata la pubblicità  diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età. 4. È vietata la pubblicità  radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19. 5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità  di bevande superalcoliche: a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori; b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Allegati