UE, DSA in vigore per gli intermediari online

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I servizi e i numeri di utenti attivi delle grandi piattaforme online (dall’acronimo inglese, VLOP) e dei grandi motori di ricerca (VLOSE) e le autorità nazionali preposte a far rispettare gli obblighi previsit dal Regolamento sui Servizi Digitali. Sabato 17 febbraio è entrato in vigore per gli intermediari online dell’UE il Regolamento europeo sui servizi digitali (UE) 2022/2065, anche noto come legge sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA), la normativa che mira a rendere l’ambiente online più sicuro, equo e trasparente.

Dalla fine di agosto 2023, il DSA si applica già a 17 piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) e a 2 motori di ricerca (VLOSE) – ma Google appare per 4 servizi, Meta per due, ossia, come risulta dal seguente link.

La tabella riportata qui sotto, elaborata a partire da dati forniti dalla Commissione UE – sul sito della Commissione anche dettagli relativi alle decisioni di designazione e la recente richiesta di ulteriori informazioni (fra le criticità avevamo documentato a suo tempo la definizione di utenti attiva fosse spesso diversa, così come l’accessibilità di informazioni di “trasparenza” agli utenti). Dalla tabella risulta come i Paesi che ospitano le grandi piattaforme online sono quasi tutti accomunati dall’offrire misure di fiscalità agevolata (Irlanda, Paesi Bassi, Cipro, Lussemburgo). Fra le piattaforme ne risultano tre dedicate a servizi erotici.

Fonte: elaborazione CRTV su dati Commissione UE

Dal 17 febbraio, in base al DSA, tutte le piattaforme online con utenti nell’UE – ad eccezione delle piccole e micro-imprese con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro – dovranno attuare misure volte a: contrastare contenuti, beni e servizi illegali; proteggere i minori; garantire maggiore trasparenza sulle pubblicità , vietando quelle che si rivolgono agli utenti in base a dati sensibili. Oltre alle piattaforme online, la legge sui servizi digitali si applica anche ai servizi di hosting ( servizi cloud o sistemi di nomi di dominio, servizi di background che collegano gli utenti agli indirizzi dei siti web richiesti), nonché agli intermediari online (ad esempio, fornitori di servizi Internet o domini).  

Le piattaforme non designate come VLOP o VLOSE saranno supervisionate a livello di Stati membri da un’autorità di regolamentazione indipendente che agirà come “coordinatore nazionale dei servizi digitali” (DSC), per l’Italia Agcom (si veda articolo dedicato).

Ai sensi dell’articolo 49 della DSA, gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 17 febbraio 2024 per designare un’autorità competente come coordinatore dei servizi digitali (DSC) poichè è la data in cui il regolamento si applicherà a tutti i fornitori di servizi intermediari. Tuttavia, prima della scadenza del 17 febbraio 2024, solo un numero limitato di Stati membri ha nominato ufficialmente i propri DSC. Ciononostante, la Commissione ha chiarito che il Comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere operativo anche se uno o più Stati membri non designeranno il proprio DSC entro il 17 febbraio 2024.

La lista aggiornata dei DCS nazionali ufficiali è accessibile a questo LINK.

I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione formeranno un gruppo consultivo indipendente, il Comitato europeo per i servizi digitali, per garantire che la DSA sia applicata in modo coerente e che gli utenti di tutta l’UE godano degli stessi diritti, indipendentemente dal luogo in cui le piattaforme online sono stabilite. 

I DCS sono, in linea di principio, competenti a vigilare e a far rispettare il DSA da parte dei prestatori di servizi intermediari stabiliti nel loro territorio, indipendentemente dal loro numero di utenti.

La Commissione dispone della competenza esclusiva per vigilare, far rispettare e monitorare la conformità delle piattaforme online molto grandi (VLOP) e dei motori di ricerca online molto grandi (VLOSE) agli obblighi rafforzati in materia di dovuta diligenza che il DSA impone loro per affrontare i rischi sistemici, ma condivide al competenza con le autorità nazionali per tutti gli altri obblighi imposti ai VLOP e ai VLOSE nell’ambito del DSA.




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