AUTORITÀ' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIDELIBERAZIONE 13 aprile 2011
Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI
L'AUTORITÀ'
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13
aprile 2011;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31
luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la parità' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante
"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in
particolare, l'articolo 7;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa
del popolo", e successive modificazioni;
Rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica del 23
marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12
e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto:
1) l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge
23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità
di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica;
2) l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata
remunerazione del capitale investito;
3) l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione
di energia nucleare;
4) l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in
materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale
risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte
costituzionale;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità';
Delibera
Art. 1
Finalità' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi
del pluralismo, dell'imparzialità', dell'indipendenza,
dell'obiettività' e della completezza del sistema radiotelevisivo
nonché' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,si riferiscono alle
consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 relative
l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto - legge 25 giugno
2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni e del decreto - legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo
154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l'abrogazione parziale del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni
successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lett. d);
l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, e si applicano nei
confronti delle emittenti che esercitano l'attività di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica.
2. Stante la coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le
consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le
disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28
relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sino a tutta la
seconda giornata di votazione.
Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Soggetti politici
1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003,
n. 313, si intendono per soggetti politici:
a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il
medesimo quesito
referendario e' stato proposto da più comitati promotori, essi
devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni,
alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;
b) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio
simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico
ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione
di voto. Gli organismi di cui al presente comma devono essere
costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana .
2. Entro cinque giorni non festivi successivi alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1, lettere b) e
c), rendono nota all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni la
loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica
e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la
propria posizione a favore o contro i quesiti referendari.
L'Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei soggetti di
cui al precedente comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni
o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
3. Per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire
i soggetti politici di cui al comma 1, lettera b), indicano se il
loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella
contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta
in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.
Titolo IIRADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 3
Riparto degli spazi di comunicazione politica
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in
vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della
campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sui
temi dei referendum popolari, nelle forme previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in due
parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari ai quesiti
referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimo
per l'astensione o per la non partecipazione al voto.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna
di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresi'
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere
effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equità e di parità di trattamento, nell'ambito di
ciascun periodo di due settimane e procedendo alle compensazioni che
dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
3. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un
rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori
dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un
rappresentante di un Comitato promotore .
4. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni
di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante.
Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
5. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
1:00 del giorno successivo.
6. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità.
7. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi delle
consultazioni referendarie non possono prendere parte persone che
risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali
competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32- quinquies, comma
1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
Titolo IIRADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e quella di chiusura della campagna
referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni
favorevole o contraria a ciascun quesito referendario.
Titolo IIRADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le
seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti
politici interessati; i messaggi sono trasmessi a parità di
condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle
fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione
favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a
scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59;
seconda fascia 14:00 - 15:59; terza fascia 22:00 - 23:59; quarta
fascia 9:00 - 10:59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono
almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti
favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine,
qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di
voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più
numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in
ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza
di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non
pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno
dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad
essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in
ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con
l'indicazione del soggetto politico committente.
Titolo IIRADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che
presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento,
che può essere reso disponibile anche nel sito web
dell'emittente,concernente la trasmissione dei messaggi, il numero
massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti
possono anche utilizzare il modello MAG/1/RN, reso disponibile nel
sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso
disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
2. Fino al quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento i soggetti politici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e c) nonché i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), che abbiano reso la comunicazione di cui al
medesimo articolo 2, comma 2,interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie
richieste, indicando il responsabile elettorale per i referendum
popolari, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine,
può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile
nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Titolo IIRADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi
disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti
uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti
referendari.
Titolo IIRADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del
servizio di interesse generale dell'attività di informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e
radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto
informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare
rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità,
dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse
forze politiche, al fine di assicurare all'elettorato la più ampia
informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna
referendaria e precisamente :
a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto dei
referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a
favore o contro i quesiti referendari vanno rappresentate in modo
corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle
riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la
libertà di commento e critica che,in chiara distinzione tra
informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle
persone;
b) fatto salvo il criterio precedente, nei programmi di
informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto dei
referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi
in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante
l'esposizioni di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai
temi dei referendum , dovrà essere complessivamente garantita, nel
corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il
contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti
referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si
esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto
3. Nel periodo di cui al precedente comma 2, in qualunque
trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione
politica, di informazione e dai messaggi politici autogestiti, e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto relative ai referendum.
4. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono
attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, tale da non
influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte
degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o
di svantaggio per i favorevoli o contrari ai quesiti referendari.
5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da
qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla
competizione referendaria .
6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il
ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato anche
d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
Titolo IIRADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 9
Illustrazione delle modalità di voto
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le
emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali
caratteristiche delle elezioni referendarie previste per i giorni 12
e 13 giugno 2011 con particolare riferimento al sistema elettorale,
ai temi referendari e alle modalità di espressione del voto ivi
comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori
diversamente abili e per quelli intrasportabili.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 10
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e
radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore
della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria
devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti
politici di cui all'articolo 2 favorevoli o contrari ai quesiti
referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si
esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto, anche con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni
di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In
tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione
delle predette assenze.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di
equità e di parità di trattamento tra i soggetti di cui
all'articolo 2 favorevoli o contrari ai quesiti referendari, anche
attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle
predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima,
anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari
sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della
consultazione referendaria di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente provvedimento, non possono prendere parte persone che
risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali
competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari
opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 11
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e quella di chiusura della campagna
referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o
contrarie a ciascun quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti
modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti
politici; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i
favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di
quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori
sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59;
seconda fascia 12:00 - 14:59; terza fascia 21:00 - 23:59; quarta
fascia 7:00 - 8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in
ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura
"messaggio referendario gratuito" con l'indicazione del soggetto
politico committente.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 12
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico
e la persona da contattare, e' depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili nel sito web
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per
i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché,
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero
dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
2. Fino al quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento,i soggetti politici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e c), nonché i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c) che abbiano reso la comunicazione di cui al
medesimo articolo 2, comma 2,interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando
il responsabile elettorale per i referendum popolari e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere
utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili nel predetto sito web
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 13
Numero complessivo dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
1. L'Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la
proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o,
ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei
messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal
decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma
stanziata per l'anno 2011.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 14
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 15
Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e quella di chiusura della campagna
referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono
diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare
notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da
trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di
maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e
di fax, e' depositato un documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: "Messaggio referendario a pagamento", con
l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio referendario a pagamento", con l'indicazione del
soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
soggetto politico.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 16
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al
presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.
Capo IIDisciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 17
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza,
la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la
pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate
questioni relative ai temi oggetto dei referendum, deve essere
assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai
quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si
esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto .
2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera
q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono
esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da
dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto relative ai referendum. Direttori dei programmi, registi,
conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non
influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte
dei votanti, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di
svantaggio per i favorevoli o contrari ai quesiti referendari.
Capo IIIDisposizioni particolari
Art. 18
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano
altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi
esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Capo IIIDisposizioni particolari
Art. 19
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del
presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo
11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e'
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.
Capo IIIDisposizioni particolari
Art. 20
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo
della campagna referendaria e per i tre mesi successivi alla
conclusione della stesse, comunque, a conservare, sino alla
conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
presente provvedimento.
Titolo IIISTAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 21
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
referendari su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7,
comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici
relativi ai referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei
relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla
stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici
referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di
effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della
periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e'
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di
pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni
di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici referendari le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale,
dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre
modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
referendari durante la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Titolo IIISTAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 22
Pubblicazione di messaggi politici referendari
su quotidiani e periodici
1. I messaggi politici referendari di cui all'articolo 7 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta
rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili
anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente
evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono,
altresi', recare la dicitura "messaggio referendario" con
l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
Titolo IIISTAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 23
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e
sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si
applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti
politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai
referendum di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici
interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici
interessati ai referendum.
Titolo IVSONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 24
Sondaggi politici ed elettorali
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, ai sondaggi sui temi del referendum si applicano gli articoli
da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
Titolo VIGILANZA E SANZIONI
Art. 25
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non
siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva
competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 12, 13 e 14, i
seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni,trasmettendo i
relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per
l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Art. 26
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare
tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal
fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al
Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso
cui e' avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per
le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora
costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto
Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorità e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed
editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che
si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di
Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri
provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento
della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi
dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle
emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa
all'Autorità.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano
ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità'
secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti
radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax,
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato
trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità, che
provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia,
decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli
uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti
di interesse dell'Autorità medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all'Autorità' le attività svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le
comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente
provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e
pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai
fini previsti dall'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio
1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre
2003, n. 313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga
una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di
informazione, come individuata dall'articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di
stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica
del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o
pubblicazione utile.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle
disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative
disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative
disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non
sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si
applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state
commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la
responsabilità.
17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di
cariche di governo e ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo
dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale
dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei
conflitti di interesse.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sitoweb della stessa
Autorità: http://www.agcom.it/.
Roma, 13 aprile 2011
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Sortino - Magri
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari
aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del
decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale
dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni
successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lettera d);
l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni
12 e 13 giugno 2011. (Deliberazione n. 98/11/CSP).
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