DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44
Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. (10G0068)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;
Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;
Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art. 1
Oggetto
1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è così sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».
2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni».
3. All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» è sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunità europee» sono soppresse.
4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ambito di applicazione). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformità alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.
2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:
a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero b) quelli ai quali si applica il comma 4.
3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:
a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo
svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera né in Italia né in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purché' mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;
c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché' una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.».
Art. 3
Trasmissioni transfrontaliere
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
2. Dopo l'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:
«Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere). - 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.
2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:
a) previa notifica scritta da parte dell'Autorità al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare in caso di nuove violazioni;
b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove persista la pretesa violazione.
4. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono:
a) necessari per una delle seguenti ragioni:
1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui;
2) tutela della sanità pubblica;
3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;
4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
c) proporzionati a tali obiettivi.
5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorità adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver:
a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
6. In caso di urgenza, l'Autorità può derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.
7. L'Autorità è altresì competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo.
8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonché degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorità può disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione
europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o
indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito
dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorita' puo' altresi'
ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla
cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di
adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali
programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza
dell'ordine, l'Autorita' irroga al fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di
rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150,00 ad euro 150.000,00.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da
Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione
transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre
1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea.».
Art. 4
Definizioni
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si
intende per:
a) "servizio di media audiovisivo":
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la
responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi media e il cui
obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di
informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso
reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media
audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita
alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la
televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta
quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale
il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on
demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito
dalla lettera m) del presente articolo.
Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non
economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione
televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti
nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da
utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di
comunita' di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di
posta elettronica;
i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di
programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente
incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a
titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi
puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot
pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio
non audiovisivo;,
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle
trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica
cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del
contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne
determina le modalita' di organizzazione; sono escluse dalla
definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi
per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi;
c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali
via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti
mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui
forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da
prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e
diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta
individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di
dati;
g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme,
predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o
digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio
editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla
trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni
meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di
singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con
possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti
immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo
programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto
di programmi;
h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di un controllo
effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i
programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto
cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o
radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media
audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico,
l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a
quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g);
i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione
televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore
di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base
di un palinsesto di programmi;
l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi
lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);
m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio
di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo
fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di
programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base
di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di
media;
n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la
responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi
destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per
ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali
autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione
giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in
proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o
da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente,
anche analogica;
p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non
sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che
per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della
propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;
q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a
terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per
view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione
alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi
della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base
ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia
subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio di accesso condizionato;
s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico
che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica;
editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di
Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita'
esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni;
t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico
servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo
mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della
societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati
dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti;
z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non
superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura
inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e'
denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel
territorio di una sola regione o di una sola provincia, e
l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini;
l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito
regionale o provinciale;
aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e
li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo",
l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri
in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica,
quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non
meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta
per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno
la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse
locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di
cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni
a semestre;
2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale",
l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri
in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di
informazione;
3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario",
l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in
tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non
trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21;
4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere
sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per
cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali,
classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale",
l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica
prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo
d'informazione;
6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che
trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o
digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e, se
emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti
tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o
locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro,
che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non
sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di
brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi
commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale",
l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque
destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale
all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione
locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su
non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza
particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali
radio;
cc) "opere europee":
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti
della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del
Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e
ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai
requisiti del punto 2);
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel
settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che
rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;
1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano
a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano
soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate
essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in
uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una
delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in
uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e
il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o
piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e'
prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e'
controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma
che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione
conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere
europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione
europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e
che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori
stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse
sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o
indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona
fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti
la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e
l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite
in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di
autopromozione;
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio televisivo
trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di
autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona
fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale,
artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita' televisiva a
contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e
televisive, sia analogiche che digitali;
gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la
presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del
marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un fornitore
di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal
fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e
possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione
si considera intenzionale, in particolare, quando e' fatta dietro
pagamento o altro compenso;
hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o
privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di
servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive,
al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine
di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria
immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo
scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione
commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare
riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio cosi' che
appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita' consistente
nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o
servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta
dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale,
nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura,
dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai
servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato,
sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte
a mezzo della radiodiffusione sonora.».
Art. 5
Garanzie per gli utenti
1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I, del Titolo
IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita
dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media
audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza».
2. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di
media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai
destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente
almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore di servizi di media;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di
servizi di media;
c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi
l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono
di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
d) il recapito degli uffici dell'Autorita' e dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli
utenti.
2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali
offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli
operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e
aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali,
l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica
dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a
pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalita' di
attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento
automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con
particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle
emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione
nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente,
in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici:
semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport,
musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere
adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione
delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi
rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu'
ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel
mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di
numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di
media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione,
prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della
numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione
alle autorita' amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del
mercato, sentiti i soggetti interessati.
3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per
l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale
terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante
sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata
dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di
utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti
gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale terrestre e' effettuata con separato provvedimento
integrativo dell'autorizzazione.
4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata
dall'Autorita' ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo
del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero
dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e
dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due
anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato,
dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed
essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi
provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata
violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento
di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a
trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi
di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignita'
umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza,
sesso, religione o nazionalita'.
6. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita'
sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di
tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal
fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni
di categoria.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
Art. 6
Protezione del diritto d'autore
1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Protezione dei diritti d'autore). - 1. Le
disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei
principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella societa' dell'informazione, e al decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva
2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. I
fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno
rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla
piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini
temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;
b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere
comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e
qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di
diritti di proprieta' intellettuale di terzi, o parti di tali
programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le
disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
3. L'Autorita' emana le disposizioni regolamentari necessarie per
rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al
presente articolo.».
Art. 7
Eventi di particolare rilevanza
1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e' inserito il seguente:
«Art. 32-ter (Eventi di particolare rilevanza). - 1. Con
deliberazione dell'Autorita' e' compilata una lista degli eventi,
nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa'
di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in
diretta o in differita. L'Autorita' determina altresi' se le
trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in
differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e' comunicata
alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo
3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del
Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio.».
Art. 8
Brevi estratti di cronaca
1. Dopo l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e' inserito il seguente:
«Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca). - 1. Con regolamento
dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni
emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi
estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi
in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta
al presente testo unico.
2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che:
a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere
liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente
televisiva, anche analogica, di trasmissione;
b) venga indicata la fonte del breve estratto;
c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie;
d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari
di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;
e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma e'
offerto in differita dallo stesso fornitore;
f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo
per la loro trasmissione;
g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi
supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.».
Art. 9
Tutela dei minori
1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Tutela dei
minori nella programmazione audiovisiva».
2. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori). - 1. Sono vietate le
trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione,
possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale
dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o
efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le
trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma
5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di
protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di
classificazione dei contenuti ad accesso condizionato e' adottato da
ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di
servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal
Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con
l'Autorita', e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il
Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i
criteri all'autorita' ministeriale competente che, apportate le
eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi
trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi
di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio
sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con
decreto ministeriale.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche,
diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti
radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta
dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione
assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere
preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere
identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la
presenza di un simbolo visivo.
3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei
minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo,
dall'articolo 3, nonche' dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo
36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia
stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in
pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonche'
dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del
sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli
forniti a richiesta, e' comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore
23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.
4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne' forniti a richiesta,
sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le
ore 7,00.
5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato livello di tutela
della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei
minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina
di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente
realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino
normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di
identificazione personale e sistemi di filtraggio o di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base
del sistema di classificazione di cui al comma 1 e' offerto con una
funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto
stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta
funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che
ne renda possibile la visione;
b) il codice segreto dovra' essere comunicato con modalita'
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita'
nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente
maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del
contenuto o del servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni
a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media
e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.
Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive
modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi' tenute
a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al
comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00
e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni
altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per
le pari opportunita'.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le
stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche
la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon
ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonche' a produzioni e programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e
degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere
e programmi e' determinato dall'Autorita'.
11. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento da adottare
entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal
comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si
conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della
Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano
ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni
fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5.».
Art. 10
Comunicazioni commerciali
1. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
sulla pubblicita', le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti».
2. Dopo l'articolo 36 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Principi generali in materia di comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1. Le comunicazioni
commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media
soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti
prescrizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente
riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali
audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano
tecniche subliminali;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana;
2) non comportano ne' promuovono discriminazioni fondate su
sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o convinzioni
personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute
o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli
per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale
audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;
le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se
effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi,
simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o
di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o
nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi
impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale
utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei
prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita'
principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del
fatturato delle singole attivita' di modo che quella principale sia
comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di
impresa nell'ambito del territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande
alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne'
incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei
medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere
esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano
pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori
ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro
inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro
genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne'
sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori
che si trovano in situazioni pericolose.
2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita' e sentito il Ministero
della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare
codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive
commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini
o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che
contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale
o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi
trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva
nella dieta generale non e' raccomandata.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
Art. 11
Interruzioni pubblicitarie
1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie). - 1. La pubblicita'
televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e
distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di
nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le
televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del
programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se
inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire
eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita
possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale
che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli
intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura,
nonche' i diritti dei titolari.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione
di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei
principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi
cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di
serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, puo' essere
interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una
volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
5. La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite
durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di
programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita'
televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo
programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata
della trasmissione sia superiore a trenta minuti.
6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le
cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale,
ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in
deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e
successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali,
sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle
opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di
durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto
o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu'
una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata
programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.
7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende
il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di
apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo
della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la
pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e'
regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita'
sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n.
362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n.
112, e successive modificazioni.
9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande
alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare,
presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche
di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici
contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano
qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a
risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande
alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la
sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come
qualita' positiva delle bevande.
10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui
all'articolo 26, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi'
alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti
radiofoniche.».
Art. 12
Limiti di affollamento
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 38 (Limiti di affollamento). - 1. La trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario
settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle
emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse
dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di
programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora
d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti
autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al
tempo di programmazione in contemporanea.
3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita' da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche
analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, e' portato al 20 per
cento se comprende forme di pubblicita' diverse dagli spot
pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti
televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al
comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo
di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita' diverse dagli
spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti
al giorno.
4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di
spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non
deve superare il 20 per cento.
5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di
emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo' eccedere per l'anno
2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere
dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora
d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli
annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri
programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati,
agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere, per
ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la
radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente
radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza
di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in
quella successiva.
8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma
7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove
siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per
cento.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte
delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo'
eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di
programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2
per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
10. La pubblicita' locale e' riservata alle emittenti, anche
analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale.
I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche,e dalle
emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono
tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con
identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive
e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base
all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicita'
nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto
della autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti
di pubblicita' che impongono alle emittenti, televisive o
radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi
diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a
condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti
radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari
rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima
programmazione di nazionalita' europea, non sono considerati ai fini
del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa
partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal
minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche
analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il
tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il
termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche
analogica.».
Art. 13
Sponsorizzazioni
1. L'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e
radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I servizi di media
audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti
criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la
programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in
nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di
servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi
sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor
all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o
servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere
sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita'
principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o
altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di
superalcolici.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di
programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendano la
produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo'
riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma
non puo' promuovere specifici medicinali o cure mediche che si
possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito
locale puo' esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi,
trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati
dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le
forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive
modificazioni.
5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e
di notiziari di carattere politico.
6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i
programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
Art. 14
Televendite
1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei
limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come
tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima
ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata
minima e' ridotta a tre minuti.
2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle
televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo
37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».
Art. 15
Inserimento di prodotti
1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Inserimento di prodotti). - 1. L'inserimento di
prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie
prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e
in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi
per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro corrispettivo
monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e
servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro
inclusione all'interno di un programma.
2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere
conformi ai seguenti requisiti:
a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la
loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in
modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza editoriale
del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di
beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.
3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti e'
prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media
audiovisivi ovvero da societa' da esso controllata i telespettatori
devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento
di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine della
trasmissione, nonche' alla ripresa dopo un'interruzione
pubblicitaria.
4. E' vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di
sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attivita'
e' costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di
tabacco. E' altresi' vietato l'inserimento di prodotti medicinali o
di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su
prescrizione.
5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie
di pubblicita' e gli altri soggetti interessati, adottano, con
procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei
principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di
auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorita' che ne verifica
l'attuazione.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai
programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 16
Produzione audiovisiva europea
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia
lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione
della produzione audiovisiva europea.
2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro
tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di
teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su
qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni
anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere
europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente
dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20
per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi
cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte.
3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10
per cento almeno dei propri introiti netti annui, cosi' come indicati
nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile,
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di
opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui
esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di
soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere
raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire
quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione,
incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta
radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di
questa quota, nel contratto di servizio e' stabilita una riserva non
inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di
animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di natura non regolamentare, da
adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte,
nonche' le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito
delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2
e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo
del mercato e della disponibilita' delle stesse.
4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti
alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto
delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e
l'accesso alle stesse, secondo le modalita' definite dall'Autorita'
con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.
5. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque
connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e
realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli
operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la
disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche,
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da
comunicare alla Autorita', che ne verifica la rispondenza a quanto
stabilito dal presente comma.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.
7. L'Autorita' provvede, mediante procedure di co-regolamentazione,
alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di
quella esistente, coerente con i principi di cui al presente
articolo, a quelli di cui all'articolo 3-decies della direttiva
89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive
modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a
richiesta la promozione puo' riguardare, fra l'altro, il contributo
finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere
europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale
ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi
offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 40-bis.
8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base
annua dall'Autorita'. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta sulla base
delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati,
l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la
valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli
palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno
degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che
abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicita', da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano
natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonche' nel caso
di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per
cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilita' delle opere
in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorita' definisce
altresi' le modalita' di comunicazione dell'adempimento degli
obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di
riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.».
2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Capo IINORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 17
Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» e' sostituita
dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della
radiofonia»; dopo le parole: «dell'informazione» sono aggiunte le
seguenti: «, la tutela dei diritti d'autore e di proprieta'
intellettuale»; la parola comunitario e' sostituita dalle seguenti
«dell'Unione europea»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media
audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti). - 1. La
disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione,
ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una
pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la
fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di
concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica
da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel
sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata
copertura del territorio nazionale o locale.
2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli
enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'
personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.»;
c) la rubrica dell'articolo 5 e' sostituita dalla seguente:
«Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e
della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»;
d) all' articolo 5, comma 1, la parola: «radiotelevisivo» e'
sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della
radiofonia»; alla lettera a), le parole: «mercato radiotelevisivo»
sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi di media
audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera b) le parole:
«fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di emittente o di
fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente
radiofonica digitale»; e le parole: «l'attivita' di operatore di
rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di
fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» sono
sostituite dalle seguenti: «le attivita' dianzi menzionate»; le
parole: «in applicazione della delibera dell'Autorita' 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole: «l'autorizzazione
all'attivita' di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «l'autorizzazione all'attivita' di emittente o di fornitore
di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente
radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di fornitore di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di emittente, anche
radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a
richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la fornitura di contenuti
televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente»; la
parola: «radiofonici» e' sostituita dalle seguenti: «emittente
radiofonica digitale»; e, in fine, le parole: «fornitore di
contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente, anche
radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1) e' sostituito
dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni nei confronti
delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di
servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a societa'
collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le
stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti,
anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a
richiesta riconducibili a societa' collegate e controllate;»; alla
lettera e), numero 2), le parole: «soggetti autorizzati a fornire
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «emittenti, anche
radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a
richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di contenuti e
servizi,» sono sostituite dalle seguenti: «ed emittenti, anche
radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero 3), le parole:
«dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi
media a richiesta»; alla lettera f) le parole: «i fornitori di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti, anche
radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a
richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle
seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le parole: «operanti nel
settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che trasmettono in
tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media
audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero 1) della
lettera g) e' sostituito dal seguente: «1) l'emittente, anche
radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta
che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema
di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione»; il numero 2)
della lettera g) e' sostituito dal seguente « 2) l'emittente, anche
radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito
televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla
separazione societaria. »; alla lettera g), dopo il numero 2), e'
aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e
2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale
su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole: «del fornitore di
contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle
emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera i) le parole:
«per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori
di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche,
operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera i) dopo le
parole: «radiotelevisive locali» e' aggiunta la seguente:
«analogiche»;
e) l'articolo 6 e' soppresso;
f) la rubrica dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
«Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici»;
g) all'articolo 7, comma 1, le parole: «radiotelevisiva, da
qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo o
radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola: «opinioni» le
parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari»
sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori
di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «,
anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle
operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole: «nella Comunita'
europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;
h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «di radiodiffusione
televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di media
audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla fornitura
di contenuti destinati alla diffusione» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»;
i) la rubrica dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
«Ministero dello sviluppo economico»;
l) all'articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro delle
comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i settori dei
servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al comma 3, le
parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti:
«nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»;
m) la rubrica dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente:
«Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e
radiodiffusione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
n) all'articolo 10, comma 1, le parole: «anche radiotelevisive»
sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante servizi di media
audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole: «in materia di
radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di
servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva»
sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media
audiovisivi e radiofonici»;
p) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «per
fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per
emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera d) la parola:
«licenza» e' sostituita dalla seguente: «autorizzazione»;
q) all'articolo 15, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare
la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai
sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, e' sostituita dalla
seguente: «Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri»; la
rubrica dell'articolo 16 e' sostituita dalla seguente:
«Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»;
s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televisivi» e' sostituita
da quella «audiovisivi». Il comma 3 e' soppresso;
t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» e' sostituita
dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 e' aggiunto
il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorita' provvede ad
uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze
terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in
tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorita' provvede
ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media
audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione
elettronica impiegata.»;
u) nella rubrica dell' articolo 18 le parole: «fornitore di
contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al
comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi» sono
sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2
le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»;
al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla
seguente: «emittente»;
v) nella rubrica dell'articolo 19 le parole: «fornitore di
contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «emittente
radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso articolo le parole:
«fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione
di servizi»;
z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, e' sostituita dalla
seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo». La
rubrica dell'articolo 20 e' sostituita dalla seguente:
«Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o
radiofonici via satellite»;
aa) l'articolo 20, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.
L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi
lineari o radiofonici via satellite e' rilasciata dalla Autorita'
sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»;
bb) la rubrica dell' articolo 21 e' sostituita dalla seguente:
«Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o
radiofonici via cavo»;
cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti
radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di
servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma 1
e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. L'autorizzazione alla
prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su
altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita'
sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da
adottare entro il 30 giugno 2010»;
dd) all'articolo 22, comma 1, le parole: «ai fornitori di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle emittenti, anche
radiofoniche digitali, che diffondono»;
ee) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente Titolo:
«Titolo III (Attivita'). - Capo III-bis (Disciplina del fornitore
di servizi di media audiovisivi a richiesta). - Art. 22-bis
(Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a
richiesta). - 1. L'attivita' di fornitore di servizi di media
audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione
generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorita' una
dichiarazione di inizio attivita' nel rispetto della disciplina
stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento.
2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorita' adotta il
regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento
individua gli elementi della dichiarazione di inizio attivita', con
riferimento a qualita' e requisiti del soggetto, persona fisica o
giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni riferimento ai
contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce i
modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio
attivita'.»;
ff) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la parola
«emittenti» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma 3 le
parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al
comma 4 dopo la parola: «emittenti» e' inserita la seguente:
«analogiche» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera z)»;
gg) all'articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze e» sono
soppresse;
hh) all'articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola:
«radiotelevisive» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma 1
le parole: «alla fornitura di contenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»;
ii) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «emittenti
televisive» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma 5, dopo
le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» e' aggiunta la
seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti televisive» e'
aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo la parola
«emittenti» sono aggiunte le seguenti « radiofoniche analogiche»; al
comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le seguenti
«analogiche».
ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente»
e' inserita la parola «analogica»;
mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» e'
inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo la parola:
«locali» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine, dopo la
parola: «emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3
dopo la parola «radiofoniche» e' aggiunta la seguente: «analogiche»;
e dopo la parola «televisive» e' aggiunta la seguente: «analogiche»;
al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono aggiunte le seguenti:
«analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola:
«locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o
radiofoniche,»; al comma 8, dopo le parole: « interconnesse tra
emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma
8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» e' aggiunta la
seguente: «analogiche»;
nn) la rubrica dell'articolo 30 e' sostituita dalla seguente:
«Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo ed al
terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole:
«emittenti televisive» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; in
fine, al comma 2, le parole: «lettera q)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera aa)»;
oo) la rubrica del Capo V del Titolo III e' sostituita dalla
seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato»;
pp) dopo l'articolo 32-quater e' inserito il seguente:
«Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). - 1.
Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e
6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i
direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine,
considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in
particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni
contrarie a verita' ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di
media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero
alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che
sia trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia
contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di
ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla
lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la
rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la
richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a
tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente,
televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non
ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica,
sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione
all'Autorita', che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se
l'Autorita' ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima,
preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita' stessa,
deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla
pronuncia medesima.
5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10
della legge 6 agosto 1990, n. 223.»;
qq) all'articolo 33, comma 1, le parole: «ai fornitori di
contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «televisive o
radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine, sono aggiunte
le parole: «Analoga richiesta potra' essere effettuata ai fornitori
di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti
comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»;
rr) all'articolo 35, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma
1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo
32, comma 2, e dell'articolo 36-bis»; al comma 3 le parole «di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; al
comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono sostituite dalle
seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis le parole: «del
comma 6-bis dell'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 35-bis»;
ss) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Valori dello sport). - 1. Le emittenti, anche
analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono
tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di
autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro per la gioventu' e con il
Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire
alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva
leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di
violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento
di manifestazioni sportive.»;
tt) all'articolo 43, comma 10, le parole: «lettera l)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera s)»;
uu) all'articolo 45, comma 2, lettera q), le parole:
«dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 32, comma 3»;
vv) all'articolo 51, comma 1, lettera c), le parole: «sulla
pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40» sono sostituite dalle
seguenti: «sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicita'
televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed
inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e
40-bis»; alla lettera h) le parole: «all'articolo 32» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 32-bis»; alla lettera i) le parole: «4,
comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «32, comma 2»;
al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore di contenuti»
sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o dell'emittente
radiofonica»;
zz) all'articolo 53, comma 1, le parole: «per la diffusione
circolare dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «per la
diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».
Art. 18
Allineamento dei titoli abilitativi
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza, e
nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, provvedono ad allineare,
secondo criteri di semplificazione ed unificazione, i titoli
abilitativi rilasciati in forza delle delibere dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e 1°
marzo 2000, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal presente decreto.
2. Laddove non diversamente previsto, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' adegua i propri
regolamenti alla disciplina contenuta nel presente decreto.
Art. 19
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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